Proroga della CIGS per il biennio 2018/2019 – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

Tra le misure in materia di CIGS contenute nella legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), assume particolare rilievo la disposizione indicata al co. 133 dell’art. 1, con cui si consente, per il biennio 2018-2019 e con riferimento alle imprese con organico superiore a 100 unità lavorative, una proroga variabile da 6 a 12 mesi ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale previsti dagli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015.
Tale proroga può essere concessa per le causali di riorganizzazione aziendale (12 mesi) e crisi aziendale (6 mesi) alle predette imprese che, oltre a rispettare il predetto requisito occupazionale (oltre 100 lavoratori), presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale.
Per il complesso delle proroghe indicate nella legge di bilancio 2018, il legislatore ha fissato un limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Immobile occupato abusivamente – Esenzione dall’IMU e dalla TASI – Condizioni (C.T. Prov. Roma 13.12.2017 n. 26532/17/17)

La C.T. Prov. Roma 13.12.2017 n. 26532/17/17 ha riconosciuto l’esenzione dall’IMU e dalla TASI a una società che di fatto ha perso da anni la disponibilità del proprio immobile, in seguito a un’occupazione abusiva.
I giudici hanno affermato, infatti, che il proprietario di un immobile occupato abusivamente non è assoggettato né all’IMU né alla TASI in considerazione del fatto che le imposte locali sono dovute in conseguenza dell’effettivo possesso dell’immobile.

Disposizioni applicabili alle fatture emesse a partire dal 2018 – Novità del DL 148/2017 (DM 9.1.2018)

Il DM 9.1.2018, pubblicato in data 10.1.2018 dal Ministero dell’Economia e delle finanze, modifica il DM 23.1.2015 in materia di split payment, per recepire le nuove disposizioni applicabili dal 2018, in attuazione dell’art. 3 del DL 148/2017.
L’art. 5-ter del DM 23.1.2015, che individua le società destinatarie dello split payment, viene riscritto sulla base del nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR 633/72, includendo, anche:
– gli enti pubblici economici;
– le fondazioni partecipate da P.A.;
– le società partecipate da P.A., enti e società.
Si conferma, inoltre, l’inclusione delle società il cui controllo è esercitato congiuntamente da P.A. centrali o locali e/o da società da queste controllate.
Infine, viene stabilito, a posteriori, che gli elenchi di riferimento per l’individuazione delle società destinatarie dello split payment con effetti dall’1.1.2018 al 31.12.2018 sono pubblicati entro il 19.12.2017. In via ordinaria, invece, la pubblicazione è prevista entro il 20 ottobre di ogni anno.

Contributi repertoriali dovuti dai notai alla Cassa di previdenza di categoria – Deducibilità dal reddito professionale – Effetti ai fini IRAP (Cass. 10.1.2018 n. 321)

Con l’ordinanza 10.1.2018 n. 321, la Corte di Cassazione ha ribadito che i contributi repertoriali versati dai notai alla Cassa previdenziale di categoria sono componenti negativi deducibili dal reddito professionale (ex art. 54 del TUIR) e non dal reddito complessivo del contribuente (ex art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR). Di diverso avviso la ris. Agenzia delle Entrate 79/2002, la quale ha sostenuto che i contributi in esame possono essere dedotti esclusivamente dal reddito complessivo.
La questione, per quanto priva di effetti pratici ai fini IRPEF, rileva, invece, ai fini IRAP, poiché, soltanto se detti contributi sono qualificabili come costi inerenti all’attività professionale, essi possono concorrere (in diminuzione) alla formazione del valore della produzione netta (ex art. 8 del DLgs. 446/97).

Compensi – Indicazioni generiche nella delibera – Interpretazione (Cass. 10.1.2018 n. 375)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 10.1.2018 n. 375 – dopo aver premesso come anche per le delibere assembleari di società di capitali valga il principio, enunciato in ordine ai contratti, secondo il quale l’interpretazione è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge – precisa che:
– laddove la delibera di nomina del collegio sindacale preveda un compenso generico, lo stesso è da riferire all’intera materia delle attività di competenza, senza poter ipotizzare sottrazioni o riserve;
– nella specie, peraltro, dal momento che la delibera prendeva in considerazione la misura massima prevista dall’allora vigente tariffa, lascia anche presumere l’adeguatezza del compenso;
– non pare dubbio, inoltre, che la sussistenza di incertezze in relazione a tale delibera avrebbe dovuto indurre i sindaci a chiedere tempestivamente informazioni e chiarimenti (circostanza nella specie non verificatasi).

Ritenuta alla fonte del 26% su dividendi da partecipazioni qualificate e non qualificate – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) – Effetti sugli utili “qualificati” prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017

La L. 205/2017 prevede l’equiparazione del regime di tassazione degli utili qualificati a quello degli utili non qualificati, applicando per entrambe le tipologie di dividendi la ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Le nuove regole valgono per i redditi di capitale percepiti dall’1.1.2018. Viene però prevista un’apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall’1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.
Secondo il tenore letterale delle disposizioni transitorie sopracitate, i dividendi prodotti fino al 2017, la cui delibera di distribuzione è stata adottata anteriormente all’1.1.2018, verranno assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese alberghiere e degli agriturismi – Disposizioni attuative (DM 20.12.2017 n. 598)

Il DM 20.12.2017 n. 598, in corso di registrazione e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, definisce le nuove disposizioni attuative del credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi ex art. 10 del DL 83/2014 convertito.
L’art. 1 co. 4 della L. 232/2016 ha riconosciuto tale agevolazione anche per i periodi d’imposta 2017 e 2018, incrementando la misura del credito d’imposta al 65%, a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica.
In base al nuovo DM:
– l’agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE 1407/2013, relativo al regime de minimis, e comunque fino all’importo massimo di 200.000,00 euro nel biennio di riferimento;
– l’importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 307.692,30 euro per ciascuna impresa ricettiva, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a 200.000,00 euro.

ENASARCO – Prestazioni integrative di previdenza per l’anno 2018

L’ENASARCO ha pubblicato il “Programma dei criteri e delle procedure delle Prestazioni Integrative di Previdenza” per l’anno 2018, finalizzate a garantire un maggior sostegno familiare e l’aggiornamento professionale degli agenti e rappresentanti iscritti.
Tra le principali misure erogate dall’ENASARCO si segnalano:
– il contributo, fino a 750 euro, rivolto agli iscritti in possesso dei requisiti richiesti, per ciascun figlio nato o adottato dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
– il contributo per maternità, per le madri agenti, per ogni bambino nato nel 2018, nella misura massima di 2.500 euro;
– il contributo per asili nido, pari ad un massimo di 1.000 euro, accessibile tramite concorso, dalle famiglie di agenti con bambini fino a 3 anni che nell’anno scolastico 2018/2019 abbiano frequentato scuole per l’infanzia pubbliche o private;
– il contributo per assistenza di figli disabili, pari a 6.000 euro l’anno, nel caso in cui l’handicap richieda un’assistenza personale permanente, determinata da deficit motorio, funzionale e relazionale, tale da rendere necessaria la dipendenza da altra persona;
– il contributo per le spese di formazione degli agenti, che si differenzia a seconda che l’agente operi come persona fisica o socio illimitatamente responsabile di società di persone oppure sotto forma di società di capitali.

Individuazione dei soggetti destinatari – Pubblicazione degli elenchi per l’anno 2018

Alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto attuativo, previsto dall’art. 3 co. 2 del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017) a fronte delle modifiche apportate alla disciplina del meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) a decorrere dall’1.1.2018.

Si ritiene che:

– al momento l’unica fonte di riferimento è rappresentata dagli elenchi validi per il 2018, pubblicati in data 19.12.2017 sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze, i quali individuano i soggetti tenuti all’applicazione della scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72;
– l’assenza del decreto attuativo, se non comporta l’effetto di posticipare l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, appare giustificare l’inapplicabilità delle sanzioni per errori dovuti alla situazione di incertezza;
– qualora un fornitore ritenga che il suo cliente rientri nell’ambito di applicazione del predetto meccanismo, potrà richiedere il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 17-ter co. 1-quater del DPR 633/72, contrariamente a quanto precisato nella circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27;
– i cessionari che ritengono di avere le caratteristiche per l’applicazione della scissione dei pagamenti, e che non sono stati inclusi negli elenchi, potranno segnalare tale circostanza utilizzando l’apposito modulo di richiesta previsto dall’applicazione informatica disponibile sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze.

Erogazione dei rimborsi in procedura semplificata – Modalità – Novità del DM 22.12.2017

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8.1.2018, il DM 22.12.2017, che definisce le modalità semplificate di erogazione dei rimborsi da conto fiscale, in attuazione dell’art. 1 co. 4-ter del DL 50/2017.
Vengono disciplinate, in particolare:
– le attività delle strutture territoriali dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e Riscossione Sicilia Spa (“ambiti provinciali”);
– gli adempimenti cui è tenuta la “Struttura di gestione” di cui all’art. 22 co. 3 del DLgs. 241/97, la quale provvede al pagamento dei rimborsi mediante accreditamento su conto fiscale, aggiungendo all’importo da rimborsare gli eventuali interessi maturati.
Le nuove procedure di rimborso, che dovrebbero garantire tempi di erogazione più brevi, riguardano i rimborsi da conto fiscale versati ai contribuenti a partire dall’1.1.2018, a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono.