Soggetti ISA – Misura delle due rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP – Novità del DL 124/2019 convertito

L’art. 58 del DL 124/2019 (non modificato nell’iter di conversione in legge) ha mutato, a regime, la misura della prima e della seconda rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP a beneficio dei contribuenti soggetti agli ISA.
Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93, la rimodulazione interessa anche l’imposta sostitutiva per il regime forfetario e le altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto, quali, ad esempio:
– la cedolare secca di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011;
– l’IVAFE di cui all’art. 19 co. 18-22 del DL 201/2011;
– l’IVIE di cui all’art. 19 co. 13-17 del DL 201/2011.
Pertanto, a partire dal 2020, per i citati soggetti ISA, sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella misura del 50%, mentre, per i soggetti estranei agli ISA, la prima e la seconda rata di acconto andranno sempre versate, rispettivamente, in misura pari al 40% e al 60%.

Requisiti d’accesso e cause ostative – Novità della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020)

La L. 160/2019 (legge di bilancio 2020):
– modifica il regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
– abroga l’imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro (art. 1 co. 17-22 della L. 145/2018).
Le modifiche al regime forfetario riguardano:
– i requisiti di accesso e permanenza, con l’introduzione del limite al sostenimento di spese per lavoratori e collaboratori di ammontare non superiore, nell’anno precedente, a 20.000,00 euro;
– le cause ostative, con l’introduzione del limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati di ammontare non superiore, nell’anno precedente, a 30.000,00 euro;
– la riduzione dei termini di accertamento in caso di adesione spontanea alla fatturazione elettronica (relativamente all’intero fatturato annuo);
– il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la fruibilità o la determinazione di deduzioni, detrazioni o altri benefici, anche non di natura fiscale.

Soggetti con volume d’affari inferiore a 400.000,00 euro – Estensione dell’obbligo dall’1.1.2020

A partire dall’1.1.2020, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, al netto delle ipotesi di esonero previste dal DM 10.5.2019, si applica alla generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni ex art. 22 del DPR 633/72, anche laddove abbiano realizzato nel 2018 un volume d’affari non superiore a 400.000,00 euro.
Tuttavia, fino al 30.6.2020, questi ultimi possono adempiere agli obblighi in parola secondo modalità e termini semplificati. In particolare, possono inviare i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, anziché entro il termine ordinario di 12 giorni (art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015). Inoltre, laddove non abbiano attivato per tempo i registratori telematici, possono effettuare l’invio mediante i servizi web alternativi individuati dall’Agenzia delle Entrate con provv. 236086/2019 ed assolvere all’obbligo di memorizzazione mediante i registratori di cassa o le ricevute fiscali, nonché mediante l’annotazione dei corrispettivi sul registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72.
Invece, i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro non possono più beneficiare delle semplificazioni descritte, essendo terminato il primo semestre di applicazione del regime (circ. Agenzia delle Entrate 15/2019).

Dichiarazione IVA 2020 – Pubblicazione della bozza del modello e delle relative istruzioni

In data 31.12.2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, sul proprio sito Internet, le bozze del modello di dichiarazione IVA 2020, per il periodo d’imposta 2019, e delle relative istruzioni.
La principale novità contenuta nel modello è l’istituzione del quadro VP, riservato ai soggetti passivi IVA che intendono avvalersi della facoltà di comunicare, nell’ambito della dichiarazione annuale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre dell’anno, ai sensi dell’art. 21-bis co. 1 del DL 78/2010. In tal caso, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il mese di febbraio.
Di nuova istituzione è anche il quadro VQ, che riguarda la rideterminazione del credito IVA in presenza di versamenti non spontanei derivanti principalmente da comunicazioni di irregolarità.
Tali dati incidono anche sulla compilazione del quadro VL.
Nel frontespizio del nuovo modello, inoltre, è stata inserita una casella riservata ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che, sulla base delle relative risultanze (ossia in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8), sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o i rimborsi fino a 50.000,00 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis co. 11 lett. a) e b) del DL 50/2017.
Si segnalano, inoltre:
– le modifiche ai quadri VE e VF, necessarie per tener conto dell’introduzione della nuova percentuale di compensazione del 6% per le cessioni di prodotti legnosi di cui al DM 27.8.2019;
– le modifiche introdotte nei quadri VF e VO per i soggetti che, nel 2019, hanno svolto l’attività di enoturismo (DM 12.3.2019).

Prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente di guida – Imponibilità IVA – Novità del DL 124/2019 convertito

Dall’1.1.2020, le prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1 sono escluse dal perimetro delle operazioni esenti da IVA, stante il disposto dell’art. 32 del DL 124/2019, che ha modificato l’art. 10 co. 1 n. 20) del DPR 633/72.
In base alla formulazione della norma, integralmente riscritta in sede di conversione in legge del decreto, il regime di esenzione IVA continua ad applicarsi alle prestazioni finalizzate al conseguimento delle patenti A, A1, A2, C e D1.
Si osserva, inoltre, che la norma si limita ad escludere dal perimetro dell’esenzione il solo insegnamento della scuola guida, con le eccezioni sopra ricordate, anche se, in un primo momento, al fine di adeguare l’ordinamento interno all’art. 132 lett. i) e j) della direttiva 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza relativa alla causa C-449/17, l’esenzione era stata limitata alle sole prestazioni di insegnamento propriamente scolastico o universitario.

Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego – Novità della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020)

L’art. 1 co. 634 ss. della L. 160/2019 istituisce l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI).
Per l’attuazione della disciplina è richiesto un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di maggio 2020. Le disposizioni saranno, quindi, efficaci solamente a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento (dall’1.7.2020, se si ipotizza la pubblicazione del provvedimento nel maggio 2020).
La nuova imposta riguarda i MACSI che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
Sono esclusi da imposizione i MACSI che risultino compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici, i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.
I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sono:
– per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
– per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell’UE, il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica (o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato);
– per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l’importatore.

Novità del decreto correttivo del DLgs. 14/2019

In attuazione della delega ex art. 1 della L. 20/2019, è stato predisposto lo schema di decreto legislativo che apporta correzioni e integrazioni al DLgs. 14/2019.
Le modifiche interessano gli indicatori e gli indici della crisi (art. 13 del DLgs. 14/2019), il sistema di segnalazione (artt. 14 e 15 del DLgs. 14/2019) ed i criteri di composizione del collegio dell’OCRI (art. 17 del DLgs. 14/2019).
Le novità impattano anche l’albo di cui all’art. 356 del DLgs. 14/2019, con il riconoscimento, ai fini del primo popolamento, dell’iscrizione a coloro che, alla data di entrata in vigore della norma, siano stati nominati in almeno 2 procedure negli ultimi 4 anni come curatori, commissari o liquidatori giudiziali.
Per effetto dell’art. 8 co. 4 del DL 162/2019 (c.d. milleproroghe), inoltre, il termine (in origine 1.3.2020) per l’emanazione, ex art. 357 del DLgs. 14/2019, del DM di regolamentazione dell’Albo è stato posticipato al 30.6.2020.
Vengono in rilievo, altresì, le modifiche della disciplina societaria, con l’inserimento, negli artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies co. 1 e 2475 c.c., della previsione che riconosce esclusivamente agli amministratori (in luogo della gestione dell’impresa) il compito di “istituire gli assetti” (art. 2086 co. 2 c.c.) funzionali alla rilevazione tempestiva della crisi.
L’art 389 del DLgs. 14/2019 prevede, nella nuova formulazione, la proroga al 15.2.2021 dell’obbligo di segnalazione della crisi all’OCRI per le piccole imprese.

Preventiva presentazione dei modelli REDDITI e IRAP e obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – Novità del DL 124/2019 convertito

L’art. 3 co. 1 -3 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo obbligo di preventiva presentazione dei modelli REDDITI e IRAP ai fini della compensazione in F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) e all’IRAP di importo superiore a 5.000,00 euro annui.
Sul tema, è intervenuta la ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110 che ha precisato come ai fini della verifica del superamento del limite, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.
In allegato alla risoluzione sono indicati i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta, senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000,00 euro.
Inoltre, visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta”, operato dall’art. 3 co. 2 del DL 124/2019, si conferma che l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del c.d. “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

Autovetture in uso promiscuo ai dipendenti – Aggiornamento delle tabelle ACI per il 2020 – Novità della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020)

Sono state pubblicate sul S.O. n. 47 della G.U. 31.12.2019 n. 305 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Gli importi definiti in tali tabelle rilevano per la determinazione del fringe benefit 2020, ma sono distinte in due serie: alcune valide fino al 30.6.2020 e altre dall’1.7.2020, in linea con le modifiche apportate dall’art. 1 co. 632-633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).
Infatti, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati entro il 30.6.2020, resta ferma l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31.12.2019, in base al quale costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI.
Per i contratti stipulati dall’1.7.2020, la determinazione del fringe benefit varia in funzione dell’inquinamento del veicolo.