Assegni di importo superiore a 1.000,00 euro privi della clausola di non trasferibilità – Regime sanzionatorio – Emendamento al DL 119/2018

In sede di conversione in legge del DL 119/2018, il Senato ha previsto l’inserimento, nell’art. 63 del DLgs. 231/2007, del nuovo co. 1-bis, ai sensi del quale, per le violazioni all’utilizzo di assegni privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di intrasferibilità per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (come richiesto dall’art. 49 co. 5 del DLgs. 231/2007), l’entità della sanzione minima è pari al 10% dell’importo trasferito in violazione della predetta disposizione.
Ciò a due condizioni:
– la violazione deve essere di importo inferiore a 30.000,00 euro;
– devono ricorrere le circostanze di minore gravità della violazione ex art. 67 del DLgs. 231/2007 (avendosi riguardo, ad esempio, a entità dell’importo, grado di responsabilità, capacità finanziaria, assenza di precedenti violazioni).
Tale regime di minor rigore è espressamente dichiarato applicabile anche ai “procedimenti amministrativi in corso” alla data di entrata in vigore del DL 119/2018 (24.10.2018).
Ove la Camera dovesse confermare tale testo, allora, appare opportuno attivarsi nel richiedere la determinazione della sanzione alla luce del nuovo minimo. Successivamente si potrebbe (o almeno così sembrerebbe): pagare l’importo come determinato; ricorrere all’oblazione pari al 20% dell’importo trasferito, se più conveniente; contestare la determinazione dinanzi al giudice ordinario.

Fatture emesse nei confronti di soggetti identificati in Italia ai fini IVA – Modalità di invio al Sistema di Interscambio – Obblighi del cedente o prestatore (FAQ Agenzia delle Entrate 28.11.2018)

In base a una delle risposte alle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 28.11.2018, i soggetti passivi IVA potranno emettere in formato elettronico anche le fatture nei confronti di soggetti non residenti identificati in Italia ai fini IVA.
In tal caso, i documenti potranno essere inviati al Sistema di Interscambio indicando la partita IVA italiana del soggetto non residente e, quale “codice destinatario”, il valore “0000000” (a meno che il cessionario o committente non abbia comunicato una propria PEC o uno specifico codice destinatario).
L’invio della fattura elettronica nei confronti di tali soggetti consentirà di non includere gli stessi dati nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) ai sensi dell’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015.
Resta fermo che i soggetti non residenti identificati in Italia ai fini IVA non sono tenuti a emettere né a ricevere le fatture in formato elettronico.

Detrazione IRPEF/IRES per le spese di riqualificazione energetica degli edifici – Molteplicità di interventi – Limite di spesa

Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 344-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 può essere del 50% o del 65% a seconda della tipologia degli interventi effettuati.
A seguito della riduzione al 50% dell’aliquota prevista per alcune tipologie di interventi (ad esempio, per la sostituizione di finestre e infissi) è importante fare qualche precisazione riguardo al fatto che gli interventi di riqualificazione possono essere inquadrati in più fattispecie agevolate.
Se, ad esempio, mediante la sostituzione degli infissi o dell’impianto di climatizzazione si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’Allegato A del DM 11.3.2008, realizzando quindi una riqualificazione globale ex co. 344, i lavori potranno essere ricondotti alla previsione contenuta in tale disposizione, usufruendo della detrazione al 65% nel limite massimo di detrazione pari a 100.000,00 euro.

Prestazioni rese da operatori socio sanitari – Esenzione IVA – Inapplicabilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 3.12.2018 n. 90)

Con la risposta a interpello 3.12.2018 n. 90, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni rese da operatori socio sanitari non possono beneficiare del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72.
Tale disposizione prevede l’esenzione dall’imposta per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99 del RD 1265/34, ovvero individuate con decreto ministeriale.
Tuttavia, poiché gli operatori socio sanitari, in ragione della tipologia di formazione e delle competenze attribuite loro, non possono essere assimilati ai soggetti che operano nell’ambito delle professioni sanitarie di cui all’art. 1 co. 1 della L. 43/2006 e continuano, invece, a essere identificati come operatori d’interesse sanitario ex art. 1 co. 2 della medesima legge, non integrano il requisito soggettivo per beneficiare dell’esenzione.
Ne consegue che le relative prestazioni devono considerarsi imponibili ai fini IVA.

Rivalutazione dei trattamenti pensionistici – Anno 2019

Per l’anno 2019 le pensioni dei soggetti appartenenti alle fasce più deboli dovrebbero subire un doppio incremento, dovuto:
– all’integrazione al trattamento minimo, che aumenterà grazie all’adeguamento periodico al costo della vita degli assegni corrisposti dall’INPS, che determinerà una rivalutazione della generalità delle prestazioni di previdenza e assistenza nella misura dell’1,1%;
– ad un’ulteriore integrazione determinata dal reddito di cittadinanza, grazie al quale le pensioni d’importo meno elevato dovrebbero aumentare sino ad arrivare a 780,00 euro mensili (in caso di nuclei familiari composti da una sola persona).

Causali – Specificazione (Cass. 29.11.2018 n. 30905)

Con la sentenza 29.11.2018 n. 30905 la Corte di Cassazione ha fornito utili indicazioni su come deve essere scritta una causale di un contratto a termine, sottolineando in particolare come l’onere di specificazione delle ragioni giustificatrici, a suo tempo imposto dall’art. 1 co. 2 del DLgs. 368/2001, rende necessaria una loro indicazione sufficientemente particolareggiata.
Sebbene la fattispecie sottoposta all’esame della Corte fosse regolata dalla abrogata disciplina del DLgs. 368/2001, le indicazioni fornite nella sentenza possono essere senz’altro utilizzate per individuare il contenuto che deve avere il contratto a termine superiore a 12 mesi o il suo rinnovo, dopo che il DL 87/2018 ha reintrodotto in questi casi l’obbligo di indicare le ragioni di apposizione del termine.
In particolare, le esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’attività ordinaria, ovvero quelle connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria di cui parla l’art. 19 co. 1 lett. a) e b) del DLgs. 81/2015 dovranno essere circostanziate nel singolo contratto in riferimento alle attività od alle produzioni che determinano l’incremento.

Servizi elettronici – Esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi – Ricevuta fiscale – Copia inviata a mezzo e-mail – Ammissibilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.12.2018 n. 96)

Con riferimento ai servizi elettronici prestati da una società che svolge molteplici attività via internet o collegate alla rete (es. realizzazione di siti, applicazioni e portali), nella risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.12.2018 n. 96 è stato chiarito, fra l’altro, quanto segue:
– per le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, l’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente (art. 22 co. 1 n. 6-ter del DPR 633/72) ed è previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 1 del DM 27.10.2015);
– qualora si intenda comunque documentare l’operazione con la ricevuta fiscale, non è consentita un’emissione elettronica. È possibile, tuttavia, la consegna al cliente a mezzo e-mail di copia del predetto documento, se quest’ultimo è realizzato nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale (DLgs. 82/2005) e del DM 17.6.2014.

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici – Cessione della detrazione (ris. Agenzia delle Entrate 5.12.2018 n. 84)

Con la ris. 5.12.2018 n. 84, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le modalità da seguire per la corretta cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico sono state individuate nei rispettivi provvedimenti attuativi (provv. Agenzia delle Entrate 8.6.2017 n. 108572 e 28.8.2017 n. 165110). Al riguardo è necessario che, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato) effettui la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.
La norma non prevede regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione; di conseguenza, non rileva la forma utilizzata. Ai fini dell’imposta di registro, ove l’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione sia redatto in forma scritta, non sussiste l’obbligo di richiedere la registrazione (non sussite l’obbligo di registrazione neanche laddove l’atto di cessione rivesta la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata).

Assegno di natalità (c.d. “bonus bebè”) – Termine di presentazione della DSU 2018

L’INPS, con il messaggio 6.12.2018 n. 4569, ha reso noto che per molte domande di assegno di natalità (c.d. “bonus bebè”) presentate per il triennio 2015-2017 non è ancora stata presentata la DSU utile al rilascio dell’ISEE 2018, con conseguente sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso.
Ai fini della ripresa dei pagamenti, i soggetti interessati dalla sospensione che avevano in pagamento l’assegno nel 2017 dovranno presentare la DSU entro il 31.12.2018, pena la perdita delle mensilità per il 2018 e la decadenza dalla domanda di assegno presentata nel 2017.
L’ISEE valido per ciascun anno di erogazione è infatti un requisito che determina sia l’accoglimento delle domande, sia la prosecuzione dell’erogazione del beneficio per gli anni successivi al primo.
Il bonus bebè potrebbe essere prorogato anche per il 2019, dato che nel Ddl. di conversione del DL 119/2018 è stata introdotta la proroga del bonus per ogni figlio nato o adottato:
– dall’1.1.2019 al 31.12.2019;
– fino al compimento del primo anno di età;
– con una maggiorazione del 20% a partire dal secondo figlio.

Requisiti per l’assegno sociale – Novità dall’1.1.2019 (messaggio INPS 6.12.2018 n. 4570)

Con il messaggio 6.12.2018 n. 4570, l’INPS ha comunicato che, a partire dall’1.1.2019, il requisito anagrafico minimo per il diritto all’assegno sociale, all’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, all’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e all’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi sarà innalzato di 5 mesi e sarà, pertanto, pari a 67 anni (rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018).