Collocamento obbligatorio – Sanzioni applicabili in caso di mancata assunzione di lavoratori disabili

Il DLgs. correttivo del Jobs Act (L. 183/2014) è intervenuto in tema di collocamento obbligatorio, disponendo:- l’aumento delle sanzioni previste per la mancata assunzione dei disabili, da 62,77 euro per ciascun lavoratore disabile non occupato nella giornata per ragioni imputabili al datore di lavoro, ad un importo pari 153,20 euro, cioè 5 volte la misura del contributo esonerativo (art. 5 co. 3-bis della L. 68/99). La sanzione, da comminare una volta scaduti 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere i predetti lavoratori, continua ad essere direttamente proporzionale ai giorni di inadempimento.

– la possibilità di applicare la procedura di diffida (DLgs. 124/2004), in caso di violazione del predetto obbligo;

– la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche non assunti tramite il collocamento obbligatorio, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (a differenza del passato, per cui tale riduzione doveva superare il 60%).

Lavoro accessorio – Tracciabilità dei voucher – Novità del decreto correttivo del DLgs. 81/2015

Tra le novità di maggior rilievo previste dal decreto correttivo del Jobs act (L. 183/2014), approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 23.9.2016, trova posto un’importante modifica alla disciplina del lavoro accessorio, che si concretizza in un sensibile irrigidimento della procedura di comunicazione prevista per il committente, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 81/2015.Con tale provvedimento, infatti, si dispone l’introduzione di un meccanismo finalizzato a garantire la piena tracciabilità dei voucher (c.d. buoni lavoro) utilizzati per pagare la prestazione lavorativa. 

In particolare, nel tentativo di limitarne un utilizzo elusivo (che consiste principalmente nell’acquistare i voucher ma usarli solo in caso di controlli oppure di impiegare i lavoratori per più tempo rispetto a quello dichiarato), la nuova disposizione stabilisce che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio siano tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Nella previgente disposizione, invece, si stabiliva in modo più “elastico” che nella comunicazione venissero indicati i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.

Invece, per quanto concerne i committenti imprenditori agricoli, la medesima disposizione correttiva introduce l’obbligo di comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Ingiunzione fiscale – Natura giuridica dell’atto (Cass. 21.9.2016 n. 18491)

Cass. 21.9.2016 n. 18491 ha sancito che l’ingiunzione fiscale di cui al RD 639/10 non è un atto di riscossione ma accertativo, quindi, successivamente alla sua emanazione, occorre iscrivere le somme a ruolo per poter procedere con l’esecuzione forzata.Trattasi di decisione molto censurabile, posto che, secondo un orientamento più che consolidato, l’ingiunzione fiscale costituisce un surrogato del ruolo (così, implicitamente, Cass. SS.UU. 5.1.2016 n. 29).

Non a caso, viene spesso utilizzata dagli enti locali e dai concessionari locali per riscuotere le proprie entrate, quando essi non hanno deciso di avvalersi dell’opera di Equitalia.

Accogliendo l’interpretazione esposta, sarebbe in discussione la legittimità di tutte le esazioni avvenute sulla base dell’ingiunzione fiscale.

Precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche – Invio dei dati relativi agli oneri detraibili – Estensione dei soggetti obbligati – Modalità di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie (DM 16.9.2016)

È stato pubblicato, sulla G.U. 26.9.2016 n. 225, il DM 16.9.2016 che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dall’anno d’imposta 2016.Ai fini dell’obbligo di invio telematico, i nuovi soggetti obbligati devono richiedere le necessarie credenziali di accesso al Sistema tessera sanitaria, al Ministero dell’Economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria stesso, entro il 31 ottobre, secondo le modalità disciplinate nel relativo allegato tecnico. 

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi (es. professionisti abilitati ad Entratel), appositamente delegati, utilizzando l’apposita funzione del Sistema tessera sanitaria. A tal fine, gli intermediari devono:

– essere individuati e designati come “responsabili”, ai sensi dell’art. 29 del DLgs. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali);

– tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, accettare la delega all’invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante e garantire il rispetto degli standard previsti.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata, in ogni caso, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata dall’assistito. Pertanto, per le spese sanitarie/veterinarie sostenute nell’anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati dovrà essere effettuata entro il 31.1.2017.

Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Per le spese veterinarie non è invece prevista la possibilità di opporsi al loro trattamento.

Immobili dei coniugi in Comuni diversi – Spettanza delle agevolazioni IMU e TASI previste per l’abitazione principale (C.T.Prov. Brescia 605/2/2016)

La C.T. Prov. Brescia 605/2/16 ha deciso che l’esenzione da IMU e dalla TASI per l’abitazione principale si applica anche a due immobili posseduti dai coniugi, purché si trovino in Comuni diversi e, oltre alla residenza anagrafica, in ciascuno corrisponda anche il dato sostanziale della abitualità della dimora.
A riguardo, è irrilevante il fatto che la legge consideri quale abitazione principale l’immobile in cui vivono “il possessore e il suo nucleo familiare”.
Il trattamento di favore previsto per IMU e TASI si applica ad un solo immobile, invece, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza in abitazioni diverse, ma che sono situate nel territorio dello stesso Comune.
Analoga interpretazione è stata fornita dal Min. dell’Economia e delle Finanze nella circ. 18.5.2012 n. 3/DF.

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo – Dichiarazione reddituale – Modalità e termini di presentazione (messaggio INPS 23.9.2016 n. 3817)

I pensionati appartenenti a determinate categorie soggette al regime di incumulabilità (nella misura del 50%), che nel 2015 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno inoltrare all’Ente previdenziale di competenza, entro il 30.9.2016, un’apposita comunicazione che indica i redditi conseguiti per tale attività.
Con il messaggio 23.9.2016 n. 3817, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti e le istruzioni per l’adempimento in questione, previsto dall’art. 10 del DLgs. 30.12.1992 n. 503, il quale ha disciplinato il divieto di cumulo di determinate categorie di pensione con i redditi da lavoro autonomo (si tratta di un’incumulabilità parziale nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi).
Da un punto di vista operativo, l’invio della dichiarazione potrà avvenire con modalità on line, accedendo innanzitutto all’apposita sezione “Servizi per il cittadino” del sito www.inps.it previa autenticazione con PIN, selezionando la voce “Dichiarazioni Reddituali – Red Semplificato”. In alternativa, è possibile scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione “MODULI” del sito, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla competente sede INPS.
In analogo modo si potrà inviare anche la dichiarazione a preventivo per il 2016, prevista per coloro che svolgono, nel corrente anno, attività di lavoro autonomo, nella quale occorre indicare il reddito che prevedono di conseguire nel medesimo periodo.

Beni ricevuti in comodato – Spese di ristrutturazione – Deducibilità (Cass. 30.8.2016 n. 17421)

La Cass. 30.8.2016 n. 17421 ha stabilito che, così come già deciso in ambito IVA con la pronuncia 6200/2015, anche in relazione alle imposte sul reddito deve ritenersi che il contribuente comodatario di un immobile presso cui svolge l’attività d’impresa abbia il diritto di dedurre le relative spese di ristrutturazione, ancorché l’immobile sia di proprietà di terzi (il comodante). Deve, comunque, ritenersi irrilevante, per la deducibilità di tali spese, la relativa disciplina civilistica, nonché gli eventuali accordi tra le parti.

In tema di deducibilità delle spese di manutenzione straordinaria su beni immobili condotti in comodato o locazione, i giudici di legittimità non hanno ancora maturato una posizione univoca, sebbene gli ultimi pronunciamenti, compreso quello in oggetto, sembrino indirizzarsi a favore del contribuente.

Perdite su crediti – Modifiche alla disciplina applicabili dal 2015 – Effetti sul modello UNICO 2016

Nella compilazione dei quadri RF ed RS del modello UNICO 2016 rilevano, per la prima volta, le novità in materia di perdite su crediti introdotte:- dal DLgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione), per tutti i titolari di reddito d’impresa;

– dal DL 83/2015, per le banche, le altre società finanziarie e le assicurazioni.

In particolare, con il DLgs. 147/2015:

– i piani di risanamento attestati da un professionista qualificato (ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. d) del RD 267/42) sono stati inseriti tra le procedure concorsuali e gli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” delle perdite in oggetto, senza dover accertare la sussistenza degli elementi certi e precisi;

– nell’ipotesi di crediti esteri, la perdita è stata resa deducibile “in ogni caso” se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;

– sono stati definiti i criteri per l’individuazione del periodo di competenza della perdita, con riguardo sia ai crediti di modesta entità scaduti da più di 6 mesi, sia ai crediti verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità automatica della perdita.

Per quanto riguarda le banche, le altre società finanziarie e le assicurazioni, ai fini IRES è stata prevista l’integrale deducibilità, nell’esercizio di imputazione a Conto economico:

– delle svalutazioni e delle perdite su crediti;

– delle perdite su crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.

Una specifica disciplina transitoria è stata stabilita per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina.

Assegnazione agevolata di beni ai soci – Confronto con le operazioni di cessione

La circolare 16.9.2016 n. 37 ha precisato che la scelta tra assegnazione e cessione agevolata non è sindacabile dagli Uffici e può, quindi, essere effettuata in piena libertà dalle società. La valutazione deve tenere conto delle seguenti variabili:- con l’assegnazione il socio rileva un utile in natura, nella misura in cui vengano utilizzate dalla società riserve di utili o riserve di rivalutazione, seppur ridotto dell’ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società, mentre nella cessione non esiste alcun utile in natura;

– le riserve che verranno create in sede di approvazione del bilancio 2016 e che derivano dall’accantonamento delle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni agevolate rappresentano dividendi imponibili secondo le ordinarie regole nel caso di assegnazione, mentre sono importi detassati nel caso di cessione;

– le minusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate sono deducibili solo se riferite a beni “merce” nel caso di assegnazione, mentre lo sono sempre in caso di cessione.

Srl con capitale inferiore a 10.000 euro – Obbligo di conferimento in denaro – Limiti (massima Comitato regionale notarile della Campania n. 21)

Il Comitato regionale notarile della Campania, nella massima n. 21, ha chiarito le modalità di conferimento nelle srl a capitale minimo e nelle srl semplificate.Si ricorda che ai sensi degli artt. 2463 co. 4 e 2463-bis co. 2 n. 3 c.c., in tali società il capitale sociale deve essere formato con conferimenti in danaro, integralmente versati al momento della sottoscrizione.

Secondo l’orientamento notarile campano, il divieto di eseguire conferimenti diversi dal danaro (oltre all’obbligo di versamento integrale dei conferimenti in danaro) trova applicazione sia nella fase costitutiva della società sia durante l’esistenza della stessa fino a quando il capitale sociale non superi la soglia del valore di 10.000 euro, quindi, entro tali limiti, anche in sede di aumento oneroso del capitale.

Solo oltre questa soglia è consentito effettuare anche conferimenti aventi ad oggetto beni diversi dal danaro.