Liberi professionisti iscritti ad Albi – Sanzioni per omessa iscrizione alla Gestione Separata INPS – Esonero – Condizioni – Illegittimità costituzionale (messaggio INPS 27.6.2024 n. 2403)

Con il messaggio 27.6.2024 n. 2403, l’INPS è intervenuto in merito all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95 per i professionisti soggetti all’iscrizione ad Albi. Sulla scorta di un orientamento in materia della corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. nn. 104/2022238/2022 e 55/2024), l’INPS evidenzia che tale obbligo sussiste per coloro che, pur svolgendo attività che richiedono l’iscrizione agli Albi, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali (avvocati) o per altra iscrizione obbligatoria (ingegneri e architetti), l’obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di riferimento e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo integrativo e non anche di quello soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale.
Inoltre, richiamando l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 co. 2 del DL 98/2011, laddove non riconosce ai professionisti non iscritti alle proprie Casse di riferimento, ma tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, l’esonero dal pagamento in favore dell’ente previdenziale delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore del predetto DL,  l’INPS rileva che il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata da appositi DPCM, applicabili ratione temporis.

Licenziamento disciplinare – Whistleblowing – Limiti (Cass. 27.6.2024 n. 17715)

Con la Cass. 27.6.2024 n. 17715 è stato affermato che il whistleblower non è sanzionabile disciplinarmente per le condotte funzionalmente correlate alla denuncia dell’illecito.
Dunque la registrazione di una conversazione tra colleghi è consentita se rientrante nell’ambito di applicazione della protezione fornita dalla normativa in materia di whistleblowing, che nel caso di specie era l’art. 54-bis del DLgs. 165/2001, poi abrogato dall’art. 23 co. 1 lett. a) del DLgs. 24/2023. A tal fine occorre la sussistenza di una necessità difensiva e che il mezzo utilizzato non ecceda l’esercizio del diritto di difesa.
Non è inoltre tutelabile come segnalazione di whistleblowing quella fatta per scopi essenzialmente personali o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori.

Lavoro intermittente – Pubblici esercizi – Contributo di malattia – Nuovo codice tipo lavoratore “IA” (messaggio INPS 26.6.2024 n. 2382)

Con il messaggio INPS 26.6.2024 n. 2382 è stata comunicata l’istituzione del nuovo codice tipo lavoratore “IA” da esporre all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.
Il codice si riferisce ai lavoratori intermittenti identificati con i codici tipo contribuzione “G0″ e “H0″ adibiti a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi, in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, della retribuzione imponibile.
Il trattamento previdenziale dei lavoratori intermittenti va riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Con specifico riguardo al settore dei pubblici esercizi, cui il messaggio n. 2382/2024 si riferisce, così come nel settore del turismo e dello spettacolo, non opera il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro (art. 13 co. 3 del DLgs. 81/2015).
Si ricorda con l’occasione che le condizioni legittimanti la stipulazione del contratto di lavoro intermittente sono disgiunte e che il ricorso al lavoro intermittente è vietato nelle ipotesi elencate all’art. 14 del DLgs. 81/2015.

Agricoltura (Contoterzismo) – Minimi retributivi (Accordo 19.6.2024)

L’Accordo 19.6.2024 rinnova fino al 30.12.2027 la disciplina collettiva applicabile al personale delle aziende che esercitano attività agromeccaniche (c.d. “contoterzismo in agricoltura”), scaduta il 31.12.2023.
Sul piano economico, sono stati definiti i nuovi minimi retributivi validi con decorrenza 1.6.2024, 1.6.2025, 1.6.2026 e 1.6.2027. E’ stato introdotto, nella misura di 50 euro, il premio annuo di continuità professionale per i lavoratori che raggiungono i 5 anni di anzianità.
Sono stati altresì innalzati i termini del periodo di prova per gli operai.

Bonus assunzioni

L’art. 4 D.Lgs. 216/2023, di attuazione della prima parte della riforma dell’Irpef, disciplina l’agevolazione fiscale
legata alle nuove assunzioni a tempo indeterminato. In linea generale, la norma prevede, per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2023, che il costo del personale neo assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, a favore dei titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, sia
maggiorato di una percentuale del 20%.
Di fatto si tratta di una maggiorazione che, da un punto di vista fiscale, genererà una variazione in diminuzione da
effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi.
L’agevolazione è applicabile solo se il numero complessivo dei lavoratori, comprensivo di quelli a tempo
determinato, è cresciuto, in capo alla singola entità, rispetto al 2023.

Nuovi minimi retributivi – Indennità “una tantum” (Accordo 19.12.2023)

L’Accordo 19.12.2023 rinnova per il triennio 2024-2026 la disciplina collettiva applicabile ai dipendenti delle imprese industriali grafiche, editoriali, digitali e affini.
Previsti incrementi retributivi medi di 252 euro nell’arco di validità dell’Accordo, distribuiti nelle seguenti 5 decorrenze: marzo 2024, ottobre 2024, maggio 2025, ottobre 2025 e luglio 2026.
In gennaio 2024 dovrà inoltre essere corrisposto il primo rateo, pari a 100 euro, dell’una tantum a copertura della carenza contrattuale (il secondo rateo è previsto per gennaio 2025).
Incrementata la contribuzione verso i Fondi Byblos (previdenza complementare) e Salute Sempre (assistenza sanitaria integrativa).

Interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Incentivi alle imprese – Bando ISI 2023 – Pubblicazione (comunicato INAIL 20.12.2023)

Nella Gazzetta Ufficiale 20.12.2023 n. 296 è stato pubblicato l’estratto dell’avviso pubblico per il bando ISI 2023, da cui si apprende che l’Istituto, ex art. 11 co. 5 del DLgs. 81/2008 e art. 1 co. 862 ss. della L. n. 208/2015, mette a disposizione 500.000.000 euro per finanziare le imprese che intendono realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, oltre che per incentivare le micro e piccole imprese agricole all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per abbattere le emissioni inquinanti migliorando il rendimento e la sostenibilità.
L’intervento è destinato a tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Inoltre, rientrano nel novero anche gli enti del Terzo settore, limitatamente all’Asse 1.1 di finanziamento, tipologia di intervento d).
Le tipologie di progetto finanziabili sono ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
– progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (Asse di finanziamento 1.1);
– progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1.2);
– progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (Asse di finanziamento 2);
– progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3);
– progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4);
– progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria (Asse di finanziamento 5).
La domanda va presentata solo in via telematica sul Portale web INAIL

Misure in materia di vigilanza, sicurezza nei luoghi di lavoro e parità di genere – Novità del DL 36/2022

Il DL 30.4.2022 n. 36 assegna all’INAIL un ruolo importante nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Innanzitutto, l’art. 19 del DL 36/2022 coinvolge l’Istituto assicuratore nelle attività istituzionali del portale del sommerso nel quale confluirà tutta l’attività ispettiva in materia di lavoro, mentre il successivo art. 20 prevede la possibilità per l’INAIL predisponga appositi protocolli d’intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR.
In pratica, il ruolo dell’Istituto dovrà essere quello di affiancare i soggetti che sono impegnati nella realizzazione del PNRR attraverso specifici strumenti, quali progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche per migliorare gli standard di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero programmi straordinari di formazione che, fermi restando gli obblighi formativi in materia di sicurezza spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati.

Incrementi retributivi – Nuova disciplina del lavoro a termine (Accordo di rinnovo 4.5.2022)

Il 4.5.2022 le Parti stipulanti del CCNL 30.1.2020 applicabile alle imprese artigiane e alle piccole e medie imprese del settore edile hanno siglato l’accordo di rinnovo, che decorre dall’1.5.2022 e scadrà il 30.9.2024.
Sul piano economico si segnalano i nuovi importi dei minimi retributivi applicabili dall’1.5.2022; il successivo incremento è previsto dall’1.7.2023.
Sul piano normativo si segnalano le seguenti novità:
– possibilità per determinate categorie di aziende, per la realizzazione di attività ben definite, di predisporre orari di lavoro specifici;
– ridefinizione della durata del periodo di preavviso degli operai;
– integrale riformulazione dell’art. 93 dedicato al contratto a termine, con previsione delle causali “contrattuali” oggetto del rimando da parte dell’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.

Sospensione degli adempimenti contributivi – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Istruzioni operative (circ. INPS 9.4.2020 n. 52)

L’INPS, con la circ. 52/2020, fornisce le istruzioni operative circa la sospensione degli adempimenti contributivi disposta dagli artt. 61, 62 e 37 del DL 18/2020 (“Cura Italia”).
La sospensione trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro privati, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e dei committenti e liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.
Dal punto di vista operativo, per la sospensione disposta dall’art. 61 del DL 18/2020 vengono attribuiti i codici “7L” e “7M” (quest’ultimo per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, ad eccezione dei soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori).
Per la compilazione degli UniEmens è necessario utilizzare il codice “N967″ (“N968″ per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).
Per la sospensione di cui all’art. 62 co. 2 del DL 18/2020, le aziende interessate, ai fini della compilazione del flusso UniEmens, dovranno inserire il codice di nuova istituzione “N969″.