Misure in materia di vigilanza, sicurezza nei luoghi di lavoro e parità di genere – Novità del DL 36/2022

Il DL 30.4.2022 n. 36 assegna all’INAIL un ruolo importante nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Innanzitutto, l’art. 19 del DL 36/2022 coinvolge l’Istituto assicuratore nelle attività istituzionali del portale del sommerso nel quale confluirà tutta l’attività ispettiva in materia di lavoro, mentre il successivo art. 20 prevede la possibilità per l’INAIL predisponga appositi protocolli d’intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR.
In pratica, il ruolo dell’Istituto dovrà essere quello di affiancare i soggetti che sono impegnati nella realizzazione del PNRR attraverso specifici strumenti, quali progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche per migliorare gli standard di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero programmi straordinari di formazione che, fermi restando gli obblighi formativi in materia di sicurezza spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati.

Incrementi retributivi – Nuova disciplina del lavoro a termine (Accordo di rinnovo 4.5.2022)

Il 4.5.2022 le Parti stipulanti del CCNL 30.1.2020 applicabile alle imprese artigiane e alle piccole e medie imprese del settore edile hanno siglato l’accordo di rinnovo, che decorre dall’1.5.2022 e scadrà il 30.9.2024.
Sul piano economico si segnalano i nuovi importi dei minimi retributivi applicabili dall’1.5.2022; il successivo incremento è previsto dall’1.7.2023.
Sul piano normativo si segnalano le seguenti novità:
– possibilità per determinate categorie di aziende, per la realizzazione di attività ben definite, di predisporre orari di lavoro specifici;
– ridefinizione della durata del periodo di preavviso degli operai;
– integrale riformulazione dell’art. 93 dedicato al contratto a termine, con previsione delle causali “contrattuali” oggetto del rimando da parte dell’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.

Sospensione degli adempimenti contributivi – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Istruzioni operative (circ. INPS 9.4.2020 n. 52)

L’INPS, con la circ. 52/2020, fornisce le istruzioni operative circa la sospensione degli adempimenti contributivi disposta dagli artt. 61, 62 e 37 del DL 18/2020 (“Cura Italia”).
La sospensione trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro privati, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e dei committenti e liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.
Dal punto di vista operativo, per la sospensione disposta dall’art. 61 del DL 18/2020 vengono attribuiti i codici “7L” e “7M” (quest’ultimo per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, ad eccezione dei soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori).
Per la compilazione degli UniEmens è necessario utilizzare il codice “N967″ (“N968″ per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).
Per la sospensione di cui all’art. 62 co. 2 del DL 18/2020, le aziende interessate, ai fini della compilazione del flusso UniEmens, dovranno inserire il codice di nuova istituzione “N969″.

Validità del DURC – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Aggiornamento del servizio Consultazione DURC online (istruzioni operative INAIL 8.4.2020)

L’INAIL, con le istruzioni operative 8.4.2020, ha reso noto che dal 7.4.2020 è operativo l’aggiornamento del servizio Consultazione DURC online, che rende disponibili agli utenti sia i DURC on line in corso di validità alla data della richiesta, sia i DURC on line con scadenza nel periodo tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020, che, per effetto dell’art. 103 co. 2 del DL 18/2020 (“Cura Italia”), conservano la loro validità fino al 15.6.2020.
Si considera quindi terminata la fase transitoria, di cui al paragrafo H della circ. INAIL 11/2020, per le richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate dagli utenti a partire dal 7.4.2020.

Soci lavoratori di cooperative – Trattamento economico applicabile (Cass. 20.2.2019 n. 4951)

La Corte di Cassazione, con sentenza 20.2.2019 n. 4951, ha stabilito che, fermo restando quanto previsto dall’art. 36 della L. 300/70, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
In particolare, la stessa Suprema Corte specifica che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito dì applicazione di quei contratti di categoria applicano, ai propri soci lavoratori, trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, con il fine di contrastare il dumping salariale.

Regime di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore

La giurisprudenza, anche di recente, ha precisato contenuti e limiti del regime di solidarietà previsto dall’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore, in caso di appalto di opere o di servizi.
In particolare, è stato chiarito che la responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 citato;
– non è applicabile al condominio (Trib. Roma 9213/2018), né in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni a norma dell’art. 9 co. 1 del DL 76/2013 (Cass. 9228/2018);
– è applicabile anche in favore dei dipendenti di una società consorziata nei confronti del consorzio che aveva affidato alla consorziata l’appalto stipulato con il committente (Trib. Roma 5664/2018), in caso di subfornitura (Corte Cost. 254/2017) e in caso di contratto atipico di partnership se la causa prevalente è assimilabile a quella del contratto tipico di appalto (Trib. Milano 116/2018);
– ha ad oggetto tutto il credito retributivo maturato con riguardo al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall’appalto, per cui è stato ritenuto che non comprenda l’indennità sostitutiva di ferie ed ex festività e i c.d. “buoni pasto” (Trib. Milano 2065/2018, Cass. 10354/2016) nonché le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo (Cass. 27678/2018). Rientrano invece tra i trattamenti retributivi che il committente è tenuto a garantire i ROL (Trib. Milano 2065/2018, Cass. 10354/2016) e l’emolumento di una tantum previsto dal CCNL per il periodo di vacanza contrattuale (Trib. Roma 5664/2018).

Reddito e Pensione di cittadinanza – Bozza di decreto attuativo

Secondo quanto indicato nella bozza di decreto attuativo di prossima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, la misura del Reddito di cittadinanza (RDC) diventerà effettivamente operativa a partire dal mese di aprile 2019.
Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 65 anni, la misura in questione prenderà la denominazione di Pensione di cittadinanza.
Il beneficio in argomento potrà essere concesso in presenza di determinati requisiti e condizioni (tra le varie, un valore ISEE inferiore a 9.360,00 euro), decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta per un periodo non superiore ai 18 mesi e potrà essere rinnovato.
Il RDC si compone di una componente di integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000,00 euro annui (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro di un’apposita scala di equivalenza), nonché di una somma integrativa per i nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione, pari all’ammontare del relativo canone annuo, fino a un massimo di 3.360,00 euro annui.
Tale ultima integrazione potrà essere anche concessa nella misura della rata mensile del mutuo, e fino a un massimo di 1.800,00 euro annui, ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto (o costruzione) sia stato contratto un mutuo da parte dei componenti.

Incentivi all’occupazione – Novità della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019)

L’art. 1 co. 247 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) proroga, per il biennio 2019-2020, il c.d. “Bonus sud”, ossia l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori la cui sede di lavoro sia ubicata nelle Regioni meno sviluppate (ad es., Abruzzo, Campania, ecc.):
– che non abbiano compiuto 35 anni di età (34 anni e 364 giorni);
– ovvero di almeno 35 anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Tali misure possono essere adottate nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e devono trovare applicazione nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato disciplinata dagli artt. 107 e 108 del TFUE.
La norma in esame stabilisce, altresì, che, per i citati soggetti, l’esonero contributivo di cui all’art. 1-bis co. 1 del DL 87/2018 (c.d. “decreto dignità”) sia:
– elevato fino al 100% (in luogo del 50%), nel limite massimo di importo stabilito (8.060,00 euro su base annua);
– cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Causali – Specificazione (Cass. 29.11.2018 n. 30905)

Con la sentenza 29.11.2018 n. 30905 la Corte di Cassazione ha fornito utili indicazioni su come deve essere scritta una causale di un contratto a termine, sottolineando in particolare come l’onere di specificazione delle ragioni giustificatrici, a suo tempo imposto dall’art. 1 co. 2 del DLgs. 368/2001, rende necessaria una loro indicazione sufficientemente particolareggiata.
Sebbene la fattispecie sottoposta all’esame della Corte fosse regolata dalla abrogata disciplina del DLgs. 368/2001, le indicazioni fornite nella sentenza possono essere senz’altro utilizzate per individuare il contenuto che deve avere il contratto a termine superiore a 12 mesi o il suo rinnovo, dopo che il DL 87/2018 ha reintrodotto in questi casi l’obbligo di indicare le ragioni di apposizione del termine.
In particolare, le esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’attività ordinaria, ovvero quelle connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria di cui parla l’art. 19 co. 1 lett. a) e b) del DLgs. 81/2015 dovranno essere circostanziate nel singolo contratto in riferimento alle attività od alle produzioni che determinano l’incremento.

Ticket di licenziamento – Chiusura di cantieri edili (messaggio INPS 24.10.2018 n. 3933)

Nelle ultime settimane molti datori di lavoro stanno ricevendo una lettera dall’INPS in cui si sollecita il pagamento del ticket licenziamento – previsto dal 2013, salvo alcune eccezioni, nei casi di fine rapporto a tempo indeterminato che fanno sorgere il diritto teorico del lavoratore a percepire la NASpI – anche quando non è dovuto.
Tale contributo non è in particolare dovuto nel settore delle costruzioni edili per completamento dell’attività e chiusura del cantiere.
Con il messaggio 3933/2018, l’INPS ha ricordato l’esenzione in caso di fine cantiere, precisando però che spetta al datore di lavoro comprovare la condizione di esonero se non ha indicato il codice 1M o 1N nel flusso Uniemens come indicato nel messaggio 4269/2016. Il datore di lavoro non può ignorare la richiesta di pagamento, anche se ha ragione, ma deve presentare la relativa documentazione all’INPS.
In caso di richiesta non fondata e non relativa al settore edile  occorre invece fare ricorso.