La tredicesima mensilità

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, tutti i lavoratori dipendenti hanno il diritto di percepire la tredicesima mensilità̀: l’ammontare e il momento di corresponsione di questa mensilità̀ aggiuntiva sono disciplinati dal contratto nazionale di categoria e/o dagli accordi sindacali. Di norma la tredicesima mensilità̀, o gratifica natalizia, viene erogata una volta l’anno, prima di Natale, così da assicurare al lavoratore una maggiore disponibilità̀ economica nel periodo delle feste.  La disciplina e le modalità̀ di calcolo vengono dettate dai Contratti collettivi. I fattori che incidono nelle modalità di calcolo sono molteplici. Con questa informativa intendiamo riepilogare termini e modalità di fruizione.

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Interventi di manutenzione straordinaria – Delibera di approvazione – Invalidità – Costituzione del fondo speciale (Trib. Bergamo 22.6.2023 n. 1348)

Secondo il Tribunale di Bergamo, sentenza 22.6.2023 n. 1348, la delibera con cui il condominio decide di effettuare degli interventi che danno accesso al superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 è nulla – per carenza di un elemento essenziale – se in essa non viene espressamente individuato il soggetto che si occuperà di fatto dei lavori.
Risulta parimenti nulla la delibera in cui, sempre nell’ambito di interventi che danno accesso al superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, il condominio non ha provveduto alla costituzione – ex art. 1135 c.c. – del fondo speciale.

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni – Omesso versamento delle rate (Cass. 27.11.2023 n. 32779)

Laddove il contribuente, dopo aver optato per la rivalutazione dei terreni con pagamento rateale, abbia omesso il pagamento delle rate, il termine di decadenza previsto dall’art. 25 del DPR 602/73 non è connesso alla presentazione della dichiarazione.
Infatti, precisa la Cass. 27.11.2023 n. 32779, l’art. 25 co. 1 lett. a) del DPR 602/73 prevede che la cartella di pagamento, a pena di decadenza, va notificata entro il 31.12 del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione “ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata”.

Regime contributivo – Novità della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023)

‘art. 1 co. 58-62 della L. 197/2022 prevede che le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità ai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate agli stessi lavoratori, costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono soggette a un’imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Gli importi soggetti a imposta sostitutiva beneficiano anche della non imponibilità ai fini INPS e INAIL e non sono computati nel calcolo del TFR. Viceversa, qualora sulle mance venga applicato il regime ordinario di tassazione, tali importi concorrono alla formazione della base imponibile contributiva e assicurativa.
È altresì soggetto a tassazione ordinaria e a contributi INPS e INAIL anche la parte eccedente il limite del 25%.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Maggior valore attribuito ai beni immobili in sede di rivalutazione ex DL 104/2020 – Dubbi applicativi

dovrebbe rimanere valida la linea interpretativa della circ. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. 37 secondo cui, per le operazioni agevolate che coinvolgono beni rivalutati nel periodo di sospensione degli effetti fiscali, la rivalutazione si considera per finzione già efficace.
Il tema interessa i beni rivalutati ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, per i quali i maggiori valori iscritti sono riconosciuti, ai fini delle plusvalenze e minusvalenze, dall’1.1.2024 (e quindi in un momento successivo a quello di effettuazione delle operazioni agevolate, la cui scadenza è posta al 30.11.2023).
Adottando la linea della circ. 37/2016, invece, le plusvalenze si computano partendo dal valore rivalutato. Il principio dovrebbe valere non solo per l’assegnazione e la cessione, ma anche per la trasformazione in società semplice.

Esportatori abituali – Dichiarazioni d’intento per l’anno 2024 – Indicazione del plafond da utilizzare

I soggetti passivi in possesso della qualifica di esportatori abituali sono tenuti a redigere la dichiarazione d’intento, se vogliono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni in regime di non imponibilità IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72. La lettera d’intento deve essere trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione (art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83).
La dichiarazione d’intento può riguardare:
– una singola operazione;
– una o più operazioni sino a un dato importo del plafond disponibile.
In vista della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) il predetto status di “esportatore abituale” devono predisporre le lettere d’intento, al fine di effettuare nel 2024 acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA.

Liquidatore – Responsabilità – Censura sul merito della pretesa – Onere della prova (Cass. SS.UU. 27.11.2023 n. 32790)

L’art. 36 del DPR 602/73 prevede una responsabilità del liquidatore per fatto proprio, di natura civilistica, che ha come presupposto l’esistenza di un debito sociale non adempiuto.
La Cass. SS.UU. 27.11.2023 n. 32790 rivede l’orientamento, sino ad ora consolidato in giurisprudenza, secondo cui per azionare la responsabilità del liquidatore è necessaria la “certezza legale” del debito sociale quindi che lo stesso sia stato posto in riscossione con ruoli almeno provvisori.
L’ente impositore non è quindi tenuto ad accertare il debito in capo alla società, potendo far valere la pretesa nei confronti del liquidatore con accertamento, il quale potrà difendersi in sede giudiziale censurando il merito della pretesa.

Bancarotta fraudolenta documentale – Diverse fattispecie – Principali caratteristiche (Cass. pen. 27.11.2023 n. 47535)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.11.2023 n. 47535, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di cui agli artt. 216 co. 1 n. 2 e 223 co. 1 del RD 267/42 (oggi confluiti negli artt. 322 co. 1 lett. b) e 329 co. 1 del DLgs. 14/2019), ha precisato, tra l’altro, che:
– in ragione dell’elemento soggettivo richiesto, si distingue tra due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale: “generica” e “specifica”;
– le due tipologie di bancarotta fraudolenta documentale potrebbero concorrere. La bancarotta di tipo specifico (per sottrazione, falsificazione o distruzione), infatti, potrebbe anche riguardare solo una parte delle scritture contabili, potendo per le altre risultare una tenuta disordinata e tale da rendere più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;
– la contestazione alternativa di queste fattispecie non implica alcun vizio di indeterminatezza dell’impugnazione. Anzi, in tal caso, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita – che richiede il solo dolo generico – potrebbe divenire superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (anch’essa contestata).

Persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2022 non superiori a 170.000 euro – Seconda rata di acconto – Versamento entro il 16.1.2024 – Novità del DL 145/2023 – Ambito applicativo (circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2023 n. 31)

Con la circ. 9.11.2023 n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono fruire della proroga del termine di versamento degli acconti al 16.1.2024 (ex art. 4 del DL 145/2023) anche i titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (esclusi, quindi, i collaboratori familiari e il coniuge del titolare dell’azienda, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
Per verificare il superamento, o meno, del limite di 170.000,00 euro, le imprese devono considerare:
– sia i ricavi “tipici”, cioè derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell’attività;
– sia i ricavi “assimilati”, quali i contributi in conto esercizio o spettanti in base a contratto.
Infine, se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.