Persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2022 non superiori a 170.000 euro – Seconda rata di acconto – Versamento entro il 16.1.2024 – Novità del DL 145/2023 – Ambito applicativo (circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2023 n. 31)

Con la circ. 9.11.2023 n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono fruire della proroga del termine di versamento degli acconti al 16.1.2024 (ex art. 4 del DL 145/2023) anche i titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (esclusi, quindi, i collaboratori familiari e il coniuge del titolare dell’azienda, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
Per verificare il superamento, o meno, del limite di 170.000,00 euro, le imprese devono considerare:
– sia i ricavi “tipici”, cioè derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell’attività;
– sia i ricavi “assimilati”, quali i contributi in conto esercizio o spettanti in base a contratto.
Infine, se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>