Le cessioni, nelle operazioni di b2b, di tablet, pc portatili e console da gioco godranno del meccanismo di inversione contabile dell’Iva fino al 31 dicembre 2018. Dopo di che esso cesserà di applicarsi, anche su telefonini e microprocessori. È quanto prevede uno schema di dlgs esaminato in preconsiglio dei ministri, attuativo di disposizioni comunitarie di contrasto alle frodi IVA.
Reverse charge – Novità della L. 190/2014 – Installazione di impianti (nota DRE Emilia Romagna 21.10.2015 n. 954-784/2015)
La DRE Emilia Romagna, con la nota n. 954-784/2015 del 21.10.2015, ha chiarito che non rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 i servizi di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale destinati ad essere integrati in “edifici”, quali magazzini o celle frigorifere.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, è estranea al meccanismo del reverse charge l’installazione di impianti, qualora tale operazione sia strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività industriale del committente e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato, anche se gli impianti stessi costituiscono un tutt’uno con l’edificio.
In sostanza, l’impianto frigorifero viene considerato sotto il profilo della sua funzionalità all’edificio, senza dare rilievo al fatto che l’impianto sia collocato all’interno piuttosto che all’esterno dell’edificio stesso.
Reverse charge – Novità della L. 190/2014 – Ambito applicativo – Installazione di impianti (nota DRE Emilia Romagna)
La DRE Emilia Romagna, con una nota emanata in risposta ad un interpello, ha chiarito che non rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 i servizi di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale destinati ad essere integrati in “edifici”, quali magazzini o celle frigorifere.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, è estranea al meccanismo del reverse charge l’installazione di impianti, qualora tale operazione sia strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività industriale del committente e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato, anche se gli impianti stessi costituiscono un tutt’uno con l’edificio.
In particolare, qualora le attività di installazione di impianti siano riconducibili a codici ATECO diversi da quelle specificamente afferenti il settore edile, quale ad esempio il codice 33.20.09 (“installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali”), tali attività sono soggette ad applicazione dell’IVA secondo le modalità ordinarie.