Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Aggiornamento della Guida dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida sulle modalità di calcolo, versamento e relative tempistiche dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Rispetto alla precedente versione rilasciata a marzo 2023, l’Amministrazione finanziaria precisa come, in caso di slittamento del versamento dell’imposta dovuta per il I e il II trimestre, complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, i codici tributo da utilizzare alle scadenze del 30 settembre e del 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri di riferimento.
Per gli anni bisestili, il versamento per il IV trimestre dell’anno precedente può essere eseguito entro il 29 febbraio.
L’assolvimento del bollo sulle fatture elettroniche deve essere realizzato elettronicamente, ai sensi dell’art. 6 del DM 17.6.2014.
Occorre riportare l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica, valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record.
Con cadenza periodica, l’importo complessivo dell’imposta deve essere versato mediante presentazione del modello F24.
L’imposta viene calcolata e versata per trimestre; entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre vengono pubblicati, all’interno del portale Fatture e corrispettivi, i due elenchi A e B e il soggetto passivo può integrare l’elenco B entro la fine del mese successivo al trimestre.

Definizione dei PVC – Novità del DLgs. di riforma dell’accertamento attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri

Il DLgs. in materia di accertamento tributario, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 25.1.2024, prevede l’introduzione dell’art. 5-quater al DLgs. 218/97.
La norma consente di aderire ai verbali di constatazione, fruendo la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo edittale, attraverso due modalità:
– senza condizioni, con una comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro i successivi 30 giorni;
– con adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti (da intendersi come fattispecie immediatamente percepibili alla rilettura del verbale); in questo caso, entro i 10 giorni successivi alla richiesta, l’organo che ha redatto il verbale lo può correggere informando il contribuente ed il competente ufficio.
Nella prima ipotesi, entro i 60 giorni successivi alla richiesta del contribuente per l’adesione al verbale, l’ufficio provvede alla liquidazione delle somme dovute sulla base dello stesso notificando l’atto di accertamento parziale.
Nella seconda ipotesi (richiesta di correzione), il termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate dall’organo che ha redatto il verbale.

Comunicazione dell’indirizzo PEC – Novità del DLgs. 220/2023 (c.d. DLgs. “Contenzioso tributario” attuativo della L. 111/2023)

L’art. 16-bis co. 1 del DLgs. 546/92 ha introdotto l’obbligo di comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo PEC alla segreteria della Corte di giustizia tributaria dinanzi alla quale pende il giudizio e alle parti costituite.
In mancanza di tale comunicazione, è previsto che la segreteria “non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore nè ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria”.
La modifica si applica ai ricorsi, di primo e di secondo grado, notificati dal 2.9.2024.

Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi – Comunicazione dei dati delle spese sanitarie relative al secondo semestre 2023 – Termine del 31.1.2024

Il 31.1.2024 scade il termine, per i soggetti operanti in ambito sanitario, per trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sostenute dalle persone fisiche nel secondo semestre del 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024).
Il medesimo termine vale anche per gli infermieri pediatrici, obbligati a tale adempimento a decorrere dalle spese sostenute dall’1.1.2023, i quali sono però tenuti a trasmettere i dati delle spese sostenute nell’intero anno 2023.
Quanto alla periodicità di invio dei dati delle spese sanitarie, l’art. 12 del DLgs. 1/2024 ha previsto a regime la cadenza semestrale: non è pertanto più applicabile quanto previsto dall’art. 7 del DM 19.10.2020, ai sensi del quale la trasmissione dei dati sarebbe diventata mensile a decorrere dalle spese sostenute dall’1.1.2024.

Semplificazione e revisione – Novità del DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. “Adempimenti” attuativo della L. 111/2023)

Il DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. “Adempimenti”) ha introdotto diverse modifiche alla disciplina degli ISA, con lo scopo di agevolare la compilazione della modulistica e implementare il regime premiale. In particolare si segnalano:
– la valutazione, nell’attività di revisione, di analisi volte a riorganizzare gli ISA in modo tale che questi strumenti rappresentino adeguatamente le realtà economiche cui si riferiscono e recepiscano le evoluzioni della classificazione ATECO;
– la messa a disposizione del contribuente degli elementi, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici;
– l’eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell’elaborazione o dell’aggiornamento degli indici;
– l’implementazione dell’invio di dati precompilati da parte dell’Agenzia delle Entrate;
– il rilascio del programma informatico per la compilazione dei modelli ISA entro il mese di aprile, per l’anno 2024, ed entro il giorno 15 del mese di marzo, dal 2025; in funzione della prossima operatività del concordato preventivo biennale, tuttavia, il DLgs. “Accertamento” (di prossima emanazione) dovrebbe disporre che, per il periodo d’imposta 2024, i programmi informatici relativi agli ISA saranno resi disponibili entro il 15 aprile;
– l’incremento delle soglie fino alle quali è possibile beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità al raggiungimento di determinati punteggi ISA.

Concordato preventivo biennale – Novità del DLgs. di riforma dell’accertamento attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri

La versione definitiva del DLgs. “Accertamento” approvato dal Consiglio dei Ministri del 25.1.2024 introduce, tra l’altro, il concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni.
La disciplina dell’istituto presenta diverse novità rispetto al testo del decreto approvato in via preliminare il 3.11.2023; in particolare, ai fini dell’accesso al concordato preventivo biennale viene eliminato il punteggio minimo ISA pari a 8.
Per quanto riguarda il 2024, primo anno di applicazione del nuovo istituto:
– i programmi informatici con cui i contribuenti dovranno comunicare i dati richiesti saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate entro il 15.6.2024;
– il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che slitta al 15.10.2024.

Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione – Assemblee “virtuali” – Utilizzabilità ai fini dell’approvazione dei bilanci al 31.12.2023

In vista delle prossime assemblee di approvazione dei bilanci al 31.12.2023, appare importante sottolineare alcuni aspetti che riguardano le relative modalità di svolgimento.
Per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, l’art. 106 del DL 18/2020 convertito aveva introdotto una disciplina tesa a favorire il ricorso alle assemblee “a distanza”. Questa disciplina ha terminato la sua operatività.
Ciononostante, secondo la massima n. 200/2021 del Consiglio Notarile di Milano, esisterebbero argomentazioni sia letterali che sistematiche a supporto della soluzione secondo la quale, in presenza di una clausola statutaria che consenta, genericamente, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, il soggetto che effettua la convocazione potrebbe omettere di indicare un luogo fisico di convocazione, dando luogo alla c.d. assemblea “virtuale”.
Quanto affermato con riguardo alle assemblee – precisano, poi, i notai milanesi – sarebbe applicabile anche alle riunioni di CdA e Collegi sindacali, sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che consenta la partecipazione con mezzi di telecomunicazione.
Secondo altra ricostruzione, invece, la possibilità di tenere una assemblea o una riunione “virtuale” sarebbe subordinata ad una clausola statutaria che la preveda espressamente.

Detrazioni “per acquisti” – Sostenimento della spesa da parte del familiare convivente (interpello DRE Toscana 10.8.2021 n. 911-1488/2021)

La DRE della Toscana, nella risposta a interpello 911-1488/2021, ha confermato che le detrazioni “per acquisti” di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR e all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 possono competere anche:
– al comodatario,
– al familiare convivente,
– al convivente di fatto,
a condizione che abbiano sostenuto le relative spese.
Fattura e bonifico (non obbligatorio nel caso dei bonus acquisti), inoltre, possono essere intestati ad un altro soggetto (es. il proprietario dell’unità immobiliare), ma i documenti di spesa dovranno essere integrati, fin dal primo anno di fruizione del beneficio, con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.

Autotutela obbligatoria – Impugnabilità – Novità del DLgs. 30.12.2023 n. 219 (DLgs. “Statuto dei diritti del contribuente” attuativo della L. 111/2023)

Con i neo introdotti artt. 10-quater e 10-quinques della L. 212/2000, riferiti rispettivamente all’autotutela obbligatoria e facoltativa, il legislatore supera il principio oramai consolidato in giurisprudenza per cui l’impugnazione del diniego di autotutela, quale atto discrezionale, è impugnabile solo a fronte dell’indicazione dell’esistenza di un interesse di rilevanza generale alla rimozione dell’atto da parte dell’Amministrazione finanziaria (Cass. 1.12.2023 n. 33610).
Per effetto del DLgs. 219/2023, attuativo L. 111/2023, sarà impugnabile il diniego sia espresso che tacito per l’autotutela obbligatoria, mentre per l’autotutela facoltativa l’impugnabilità è limitata al solo diniego espresso, senza che rilevi il suddetto l’interesse e a prescindere della definitività dell’atto.
Tuttavia, considerato che non è impugnabile il diniego tacito per l’autotutela facoltativa, l’effetto è quello di sottrarre una tutela al contribuente: infatti, viene sostanzialmente meno il diritto del medesimo ad avere una risposta all’istanza presentata all’Amministrazione finanziaria.