Nautica da diporto – Modifiche al DLgs. 229/2017 – Proroga dei termini

In data 1.8.2019 è stata approvata definitivamente dalla Camera la proposta di legge (A.C. 2039) che modifica l’art. 1 co. 5 della L. 7.10.2015 n. 167 prorogando al 13.8.2020 i termini ivi fissati per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive al DLgs. 3.11.2017 n. 229 con il quale è stato riformato il Codice della nautica da diporto (DLgs. 18.7.2005 n. 171).
Lo schema di decreto legislativo A.G. 101 contiene, fra l’altro, le seguenti novità:
– la riconducibilità all’uso commerciale dell’unità da diporto dell’esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio;
– la regolamentazione del noleggio di parte dell’unità da diporto (c.d. offerta d’imbarco “a la cabina”);
– l’introduzione della definizione di “unità da diporto a controllo remoto”, ossia di unità da diporto prive a bordo di personale adibito al comando;
– alcune modifiche alla disciplina relativa alla patente nautica e alle scuole nautiche.

Adeguati assetti organizzativi – Controllo di gestione – Pianificazione e monitoraggio

L’art. 2086 co. 2 c.c. – modificato dall’art. 375 del DLgs. 14/2019 – impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 14 co. 1 del Dlgs. 14/2019 (che entrerà in vigore il 15.8.2020), gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione.
L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve consentire all’imprenditore la verifica dell’equilibrio economico-finanziario e della gestione prospettica. Tale indagine si basa su una serie di strumenti tradizionalmente riconducibili al c.d. “controllo di gestione”.
La lettura delle norme sopra citate induce a ritenere sussistente l’obbligo di istituire un adeguato controllo di gestione che, sulla base di una contabilità analitica, consenta un monitoraggio dei costi e dei ricavi e conduca alla predisposizione di un budget.
A ciò si aggiunga che con una tesoreria che consenta di disporre di informazioni previsionali sulla sostenibilità dei debiti sarebbe possibile presidiare il rischio di crisi aziendale.

Fatturazione delle prestazioni di servizi – Emissione della fattura anticipata

Con riguardo alla fatturazione delle prestazioni di servizi, si rileva, fra l’altro, che:
– l’indicazione del giorno di effettuazione dell’operazione nel campo “Data” della fattura elettronica (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019) comporta, in termini operativi, che i nuovi termini per l’emissione della fattura previsti dall’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72 (12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione) sono sostanzialmente qualificati come periodo a disposizione del soggetto passivo per trasmettere al Sistema di Interscambio una fattura che riporta la data di effettuazione della prestazione anziché la reale data di emissione del documento;
– anche nel caso delle fatture emesse prima dell’incasso del corrispettivo, l’Agenzia delle Entrate potrebbe confermare che la trasmissione al Sistema di Interscambio possa avvenire nei 12 giorni successivi alla data di emissione indicata nel campo “Data” del file della fattura e non entro lo stesso giorno di generazione della fattura.

Plusvalenze realizzate mediante prelievo delle valute estere dal conto corrente – Presupposto impositivo e modalità di tassazione

Ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere, oggetto di cessione a termine o derivanti da depositi o conti correnti. A questi fini, è considerato cessione a titolo oneroso anche il semplice prelievo delle valute estere dal deposito o dal conto corrente.
Le plusvalenze su valute concorrono alla formazione del reddito solamente qualora nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e dei conti correnti in valuta complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio dell’anno, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 67 co. 1-ter del TUIR).
Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei conti correnti e depositi, presso intermediari residenti o esteri, intestati o cointestati purché denominati in valuta estera nonché in criptovaluta (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 2.9.2016 n. 72). Secondo l’interpello DRE Lombardia 22.1.2018 n. 956-39/2018 “detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet” (sono, pertanto, inclusi tutti i wallet, come paper, hardware, mobile, web, ecc.).

Spese legali sostenute per la difesa dell’amministratore sottoposto a procedimento penale – Indeducibilità (Cass. 6.8.2019 n. 20945)

Cass. 6.8.2019 n. 20945 ritiene che il costo relativo alle spese per la difesa penale del presidente e amministratore della società difetta del requisito dell’inerenza e, pertanto, non essendo qualificabile come costo di operazioni sociali legittime o rientranti nell’oggetto sociale, su di esso non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA.
Tale spesa, esulando dall’ambito del mandato intercorrente tra società e amministratore, deve configurarsi come occasionale e, pertanto, i costi non possono essere trasferiti alla società.

Omessa, inesatta o incompleta comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA – Profili sanzionatori

Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, è applicabile la sanzione di cui all’art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro).
Al fine di incentivare l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari, prima della contestazione della violazione, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente le informazioni in proprio possesso (secondo le modalità di cui all’art. 1 co. 634 – 636 della L. 190/2014), invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Per quest’anno, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi sarà presente un apposito invito a trasmettere il modello ISA, qualora non sia indicata negli appositi quadri una causa di esclusione.
Inoltre, nei casi di omissione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo in base agli artt. 39 co. 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72.

Agevolazione “Resto al Sud” – Estensione ai professionisti – Novità della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) – Sottoscrizione del decreto attuativo (comunicato Invitalia 6.8.2019)

È stato sottoscritto dal Ministro dello Sviluppo economico il decreto attuativo relativo all’ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni c.d. “Resto al Sud” di cui all’art. 1 del DL 91/2017, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, Invitalia potrà aprire la piattaforma di presentazione delle domande ai nuovi destinatari della misura.
Si ricorda che la misura “Resto al Sud” è volta ad incentivare le attività imprenditoriali nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, rivolgendosi sia ai giovani imprenditori sia ai liberi professionisti di età compresa tra i 18 e 45 anni.

Abitazione principale – Unicità dell’unità immobiliare

Ai fini dell’IMU e della TASI, l’abitazione principale è definita come l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 13 co. 2 del DL 201/2011).
Nel caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in un’abitazione composta da due unità immobiliari distintamente accatastate ma unitariamente utilizzate (es. due appartamenti contigui), può essere considerata quale abitazione principale una sola delle predette unità immobiliari, fino a quando venga effettuata la fusione catastale mediante:
– iscrizione unitaria in Catasto dell’unità immobiliare risultante;
– attribuzione ad essa di un’unica rendita.

Cause ostative – Attività svolta prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro – Attività autonoma svolta all’estero – Esclusione (risposta interpello Agenzia Entrate 9.8.2019 n. 335)

Con la risposta interpello 9.8.2019 n. 335, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’applicabilità del regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, rispetto ad una nuova attività di lavoro autonomo avviata in Italia da un cittadino italiano residente ai fini fiscali all’estero che ivi svolge la medesima attività, sempre in forma autonoma.
Nel caso oggetto di interpello, non è ravvisabile la causa ostativa connessa allo svolgimento dell’attività autonoma in prevalenza nei confronti del precedente datore di lavoro posto che, nel periodo biennale di sorveglianza rispetto al 2019, anno indicato dall’istante come quello di possibile ingresso nel regime, non è stata prestata attività di lavoro dipendente, bensì come libero professionista.

Fattura elettronica – Termini di emissione – Profili sanzionatori (Comunicato Stampa CNDCEC 9.8.2019)

Secondo quanto disposto dall’art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015, per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019, non viene applicata la sanzione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, nel caso in cui la fattura sia emessa in formato elettronico mediante SdI oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR 633/72, ma entro la scadenza per la liquidazione periodica di riferimento.
Con riferimento alle operazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2019, i soggetti passivi “trimestrali” avranno quindi tempo sino al 20 agosto per potere trasmettere le fatture al SdI senza incorrere in sanzioni. Dopo tale data sarà possibile fruire solo della disposizione che prevede l’attenuazione delle sanzioni dell’80%, se la fattura che documenta un’operazione effettuata nel secondo trimestre viene emessa oltre il termine stabilito dall’art. 21 del DPR 633/72, ma entro quello di effettuazione della liquidazione del periodo successivo. Tale agevolazione ha efficacia, per i soggetti mensili, con riferimento alle operazioni effettuate sino al 30.9.2019.
Nel mese di agosto potrebbe risultare difficile il rispetto del termine di 12 giorni stabilito per l’emissione della fattura, con inevitabili conseguenze in termini sanzionatori. A tal proposito si segnala che il CNDCEC, con una nota pubblicata ieri, ha chiesto una “sospensione feriale anche per il termine di emissione delle fatture”, ferma restando, in ogni caso, la scadenza per l’effettuazione della liquidazione periodica del tributo.