Adeguati assetti organizzativi – Controllo di gestione – Pianificazione e monitoraggio

L’art. 2086 co. 2 c.c. – modificato dall’art. 375 del DLgs. 14/2019 – impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 14 co. 1 del Dlgs. 14/2019 (che entrerà in vigore il 15.8.2020), gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione.
L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve consentire all’imprenditore la verifica dell’equilibrio economico-finanziario e della gestione prospettica. Tale indagine si basa su una serie di strumenti tradizionalmente riconducibili al c.d. “controllo di gestione”.
La lettura delle norme sopra citate induce a ritenere sussistente l’obbligo di istituire un adeguato controllo di gestione che, sulla base di una contabilità analitica, consenta un monitoraggio dei costi e dei ricavi e conduca alla predisposizione di un budget.
A ciò si aggiunga che con una tesoreria che consenta di disporre di informazioni previsionali sulla sostenibilità dei debiti sarebbe possibile presidiare il rischio di crisi aziendale.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>