Omessa nomina obbligatoria di un organo di controllo o di un revisore – Conseguenze – Lettera di sollecito degli uffici del Registro delle imprese

Sono numerose le società che – in conseguenza del superamento dei nuovi parametri di cui all’art. 2477 c.c. – avrebbero dovuto nominare, in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2022, un organo di controllo o un revisore legale. Alcune di esse, tuttavia, non vi hanno provveduto.
In considerazione di ciò, i Registri delle imprese stanno ora inviando a tali società lettere di sollecito a provvedere alla nomina.
Il Registro delle imprese di Milano, in particolare, ha “invitato” gli “amministratori” delle società ancora inadempienti a provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione, rappresentando che, in difetto, la società sarà segnalata al Tribunale (ex art. 2477 co. 5 c.c.) affinché provveda d’ufficio alla nomina di un “sindaco unico”.
Questa scelta suscita alcune perplessità, atteso che, secondo l’interpretazione prevalente, il citato art. 2477 c.c. impone la nomina (alternativa) di:
– un revisore legale;
– un organo di controllo che abbia anche l’incarico di revisione (se consentito dallo statuto);
– un organo di controllo affiancato da un revisore.
Sembrerebbe, quindi, potersi ritenere che in sede di nomina il Tribunale debba affidare al nominato sindaco unico anche l’incarico di revisione.
Non è chiaro da quale elenco il Tribunale designerà il sindaco unico, con riguardo al quale dovrà determinare anche il compenso.

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