Domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili – Novità del DLgs. 185/2016 (Messaggio INPS 23.11.2016 n. 4752)

Con il messaggio 23.11.2016 n. 4752, l’INPS interviene in merito ad una delle novità ex DLgs. 185/2016 (c.d. decreto correttivo del Jobs act), con cui si stabilisce che il termine per presentare le domande di CIGO previsto dall’art. 15 del DLgs. 148/2015, ossia entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, viene ampliato nel caso di eventi oggettivamente non evitabili (fenomeni meteorologici, incendi, crolli, eccetera), e fissato alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
L’Istituto evidenzia che la nuova disposizione riguarda le domande presentate a partire dall’8.10.2016 (data di entrata in vigore del DLgs. 185/2016) e che tale ampliamento rappresenta una semplificazione di rilievo per le aziende, in quanto è ora possibile presentare un’unica domanda entro la fine del mese successivo per tutti gli eventi di questo tipo che si verificano nel corso di un determinato mese.
Inoltre, l’ampliamento dei termini e la possibilità di presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili semplificano anche l’obbligo di allegazione dei bollettini meteorologici, in quanto questi ultimi potranno interessare un maggior arco temporale e le imprese avranno più tempo per richiederne il rilascio agli organi accreditati.

Autonoma organizzazione – Imprese familiari – Assoggettamento ad IRAP (Cass. 24.11.2016 n. 24060)

Con l’ordinanza 24.11.2016 n. 24060, la Corte di Cassazione ha affermato che le imprese familiari sono sempre soggette ad IRAP. Infatti, la collaborazione dei partecipanti a tali imprese integra quel quid pluris atto a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.
La pronuncia, per quanto allineata ad alcuni precedenti (sentenze 12616/2016 e 10777/2013, nonché ordinanza 22628/2014), sembra non uniforme all’evoluzione giurisprudenziale e, in particolare, ai principi fatti propri dalla sentenza a Sezioni Unite n. 9451/2016. Si ricorda che, in tale pronuncia, i supremi giudici hanno affermato che non è atta a configurare un’attività autonomamente organizzata (e il conseguente assoggettamento ad IRAP) la circostanza di “avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o (…) generico”. Questo, a condizione che sia utilizzato un unico dipendente o collaboratore.
In effetti, tale impostazione è stata poi recepita dalla successiva ordinanza 17429/2016, nella quale la Suprema Corte, richiamando la citata sentenza a Sezioni Unite, ha sostenuto che, in capo alle imprese familiari, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell’attività svolta dai collaboratori.

Regime forfetario – Cessioni all’esportazione – Limitazioni – Novità del DL 193/2016 convertito

L’art. 7-sexies del DL 193/2016 convertito modifica la disciplina IVA del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, introducendo una limitazione circa l’effettuazione da parte dei forfetari delle cessioni all’esportazione. In particolare, integrando l’art. 1 co. 58 lett. e) della L. 190/2014, si dispone che “Le cessioni all’esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l’esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”. Il decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016.
Anche se sarà necessario verificare la misura della restrizione per le singole attività, la nuova disposizione può ritenersi, in un certo senso, speculare rispetto a quella del regime di vantaggio (ex DL 98/2011), regime in cui è previsto il divieto totale di effettuare cessioni all’esportazione pena la fuoriuscita dallo stesso dall’anno successivo.

Comunicazione trimestrale dei dati IVA

Con l’approvazione definitiva del DL 193/2016, da parte del Senato, sono introdotte:
– la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi del novellato art. 21 del DL 78/2010;
– la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche, ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010.
Per il primo anno, la comunicazione relativa ai dati delle fatture dovrà essere effettuata entro: il 25.7.2017 (per i dati relativi ai primi due trimestri); il 30.11.2017 (per il terzo trimestre); il 28.2.2018 (per il quarto trimestre).
La comunicazione relativa ai dati delle liquidazioni dovrà essere effettuata entro: il 31.5.2017 (per il primo trimestre); il 18.9.2017 (per il secondo trimestre); il 30.11.2017 (per il terzo trimestre); il 28.2.2018 (per il quarto trimestre).
L’introduzione dei nuovi adempimenti determina l’abolizione:
– dello “spesometro” annuale (si intende dovuto, però, quello relativo al 2016, da effettuarsi entro il 10.4.2017 o 20.4.2017);
– della comunicazione “black list” (già a decorrere dalla comunicazione relativa al 2016);
– della presentazione dei modelli INTRA per gli acquisti di beni e servizi, a decorrere dall’1.1.2017;
– della comunicazione dei contratti stipulati dalle società di leasing e noleggio ex art. 7 co. 12 del DPR 605/73, a decorrere dall’1.1.2017.
– della comunicazione delle autofatture ricevute da operatori economici di San Marino (adempimento su base mensile, abolito per le annotazioni effettuate dall’1.1.2017).
Inoltre, il periodo per la presentazione della dichiarazione IVA è fissato:
– nel mese di febbraio, per la dichiarazione relativa al 2016 (da presentarsi, quindi, entro il 28.2.2017);
– tra il 1° febbraio e il 30 aprile, per le dichiarazioni relative agli anni d’imposta a decorrere dal 2017.

Riforma dell’IVA della Commissione Europea – Pacchetto semplificazione – Misure in corso di approvazione

Già a partire dalla prima settimana di dicembre 2016, potrebbe essere approvato un pacchetto normativo, predisposto dalla Commissione europea, che ha l’obiettivo di riformare il sistema dell’IVA comunitaria in alcuni settori.
Il pacchetto prevede:
– semplificazioni in termini di adempimenti amministrativi nell’ambito dell’e-commerce, con particolare riguardo alle micro-imprese e alle PMI, che beneficerebbero di un regime di maggior favore;
– la parificazione fra prodotti editoriali digitali (con particolare riferimento agli e-book) e prodotti cartacei, con la possibilità, per gli Stati membri, di scegliere di applicare la medesima aliquota IVA per entrambi i tipi di beni;
– la lotta alle frodi dai Paesi terzi, con l’eliminazione dell’esenzione IVA per tutte le spedizioni di beni che non superano la soglia dei 22 euro.

Prestazioni lavorative durante le festività – Obbligo previsto dalla contrattazione collettiva – Illegittimità (Cass. 4.11.2016 n. 22481)

Con la sentenza 4.11.2016 n. 22481, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui la possibilità di svolgere l’attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo – invece – derivare da un loro accordo.
Inoltre, tale accordo deve provenire dalle parti del contratto individuale e non da quelle collettive, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore, a meno che egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso.
Pertanto, come nel caso della sentenza in esame, sono da ritenersi nulle le clausole di contratti collettivi che prevedano l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanale, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dalla prestazione, qualificabile come indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali.

Reddito fondiario dei terreni agricoli – Esenzione IRPEF prevista per coltivatori diretti (CD) e IAP – Novità del Ddl Bilancio 2017

Il Ddl di bilancio 2017 dispone, testualmente, che “Per gli anni 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari”.
Dall’anno 2017 e fino al 2019, quindi, i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario. I terreni che vengono affittati per coltivarli, invece, continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.
L’agevolazione in commento si dovrebbe poter estendere alle società di persone quali le società semplici, per le quali si rende applicabile la tassazione su base catastale, e le Snc e Sas, che sono in possesso della qualifica di IAP e che hanno optato per la tassazione catastale in base al co. 1093 dell’art. 1 della L. 296/2006 (in quest’ultimo caso la società dichiara i redditi dei terreni, ma la tassazione avviene per trasparenza in capo al socio). Ciò in quanto la norma fa riferimento all’IRPEF e non le esclude dal regime di favore.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Imposte sostitutive dovute – Termini per il versamento

Scade il 30.11.2016 il termine per il versamento delle imposte dovute per l’assegnazione o la cessione dei beni ai soci, per la trasformazione in società semplice e per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, se le suddette operazioni beneficiano delle agevolazioni previste dall’art. 1 co. 115 ss. della L. 208/2015.
Entro tale data deve essere versato il 60% delle imposte sostitutive complessivamente dovute; il rimanente 40% deve essere saldato entro il 16.6.2017.
I codici tributo da utilizzare sono:
– “1836”, per l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’assegnazione o cessione di beni ai soci e della trasformazione in società semplice;
– “1837”, per l’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione di beni ai soci e della trasformazione in società semplice;
– “1127”, per l’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

Definizione ex DL 193/2016 – Pendenza di un contenzioso – Riscossione frazionata

L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, anche nel testo modificato in sede di conversione, non contiene norme di raccordo tra la rottamazione dei ruoli e la pendenza di un contenzioso, limitandosi a prevedere che nella domanda sia necessario l’impegno alla rinuncia ai contenziosi.
Ove sussista la riscossione frazionata, a nostro avviso l’estinzione del processo deve riguardare solo la porzione di atto rottamata, e non la totalità, al pari di quanto avviene in caso di annullamento parziale dell’atto in corso di causa.
Accogliendo la menzionata tesi, se il processo pende in secondo grado e, ai sensi dell’art. 68 del DLgs. 546/92, sono stati iscritti a ruolo i 2/3 delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, la rottamazione comporterà lo stralcio dei 2/3 delle sanzioni.
Se, all’esito del grado di appello, il contribuente vince, non può chiedere il rimborso di quanto già pagato a titolo di imposta; ove, di contro, perdesse, i 2/3 delle sanzioni rimarrebbero non dovuti.

Condizioni di ingresso e soggiorno per i lavoratori stagionali – Novità del DLgs. 203/2016

Il 24.11.2016 entra in vigore il DLgs. 203/2016, il quale, apportando specifiche modifiche al Testo Unico dell’Immigrazione (DLgs. 286/98), adegua alla direttiva 2014/36/UE la legislazione nazionale in materia di immigrazione dei lavoratori stagionali. In particolare, modificando l’art. 24 del TUI, si consente solo ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo, ovvero turistico/alberghiero, la possiblità di instaurare un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale. Tale possiblità è riconosciuta in quanto i predetti datori di lavoro operano in settori caratterizzati da picchi di attività collegati al periodo delle vacanze o a quelli della raccolta e per i quali la domanda di lavoro è limitata a determinati periodi dell’anno. Inoltre, il decreto in argomento introduce importanti semplificazioni sulle condizioni di rilascio del nulla osta, anche pluriennale. 

Ad esempio, il nuovo co. 3-ter dell’art. 5 del TUI semplifica le condizioni di rilascio dei permessi pluriennali agli stranieri che dimostrino di essere venuti in Italia per almeno una volta nel corso degli ultimi 5 anni per prestare attività stagionale.