Finanziamenti alla srl neocostituita – Postergazione del finanziamento rispetto ai rimborsi degli altri creditori – Presupposti

Secondo una parte della giurisprudenza, i presupposti di cui all’art. 2467 c.c., che determinano la “postergazione” del finanziamento erogato dai soci della srl alla soddisfazione degli altri creditori sociali, si concretizzano in situazioni di rischio di insolvenza che possono manifestarsi anche nella fase iniziale della vita della società, se essa è sottocapitalizzata.
Ci si domanda, quindi, se i finanziamenti concessi dai soci alla srl neocostituita, ove qualificati come “postergati”, possano essere restituiti durante la vita della società e in quali casi.
A questo proposito occorre identificare il momento con riguardo al quale deve verificarsi l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 2467 c.c.
Secondo una prima tesi, rileverebbe solo il momento di erogazione del finanziamento e sarebbero, quindi, irrilevanti gli eventuali e successivi versamenti in conto capitale (così Cass. n. 17421/2020).
Una seconda ricostruzione ritiene, invece, che si debba considerare anche la situazione della società nel momento in cui il rimborso del finanziamento viene richiesto (o effettuato). Ove l’iniziale situazione di sottocapitalizzazione sia stata superata e la società disponga dei mezzi finanziari per soddisfare tutti i debiti “esigibili”, si potrà restituire al socio il finanziamento precedentemente erogato (cfr. Cass. n. 12994/2019 e Trib. Torino 21.3.2016)

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