Interessi passivi sui mutui ipotecari – Sospensione dei termini dell’agevolazione prima casa – Novità del DL 23/2020 (decreto “liquidità”) – Forza maggiore (risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.10.2020 n. 485)

Con la risposta a interpello n. 485/2020, l’Agenzia delle Entrate ha, in sostanza, riconosciuto una sospensione, tra il 23.2.2020 ed il 2.6.2020, del termine di 1 anno per adibire ad abitazione principale l’immobile acquistato richiedendo la detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui.
Infatti, sebbene l’art. 24 del DL 23/202 (che ha sospeso dal 23.2.2020 al 31.12.2020 i termini in materia di “prima casa”) non abbia sospeso il termine di 1 anno previsto dall’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR per l’accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, i divieti imposti, nel periodo dal 23.2.2020 al 2.6.2020, dai DPCM emessi per il contenimento dell’emergenza sanitaria, hanno configurato un impedimento inevitabile, imprevedibile e non imputabile, tale da determinare una causa di forza maggiore, idonea ad evitare la decadenza dalla detrazione, ove il mancato rispetto del termine di 1 anno per adibire l’immobile acquistato ad abitazione principale (che scadesse in tale periodo), non sia stato soddisfatto, ma risultino presenti le altre condizioni di legge.
In conclusione, se, in pendenza del termine di 1 anno previsto dall’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR per adibire l’immobile (acquistato con mutuo “prima casa”) ad abitazione principale, sono stati varati i provvedimenti emergenziali che hanno impedito o rallentato l’adempimento dell’obbligo di legge, il contribuente “potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore” ovvero dal 23.2.2020 al 2.6.2020.

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