Ulteriori vincoli alla facoltà di compensazione di debiti e crediti nel modello F24 – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La presente Circolare esamina gli ulteriori vincoli alla facoltà di compensazione di debiti e crediti nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, previsti a decorrere dall’1.7.2024, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate mediante la circ. 28.6.2024 n. 16.
Si tratta, nello specifico:
– del divieto di compensazione in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro;
– dell’estensione generalizzata dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.

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Metalmeccanici – Adeguamento automatico delle retribuzioni – Indice IPCA

Nelle scorse settimane sono stati diffusi i dati inerenti agli adeguamenti automatici all’inflazione, in funzione dell’indice IPCA, delle retribuzioni minime, delle indennità di trasferta e di reperibilità previste dalla contrattazione collettiva per i lavoratori dell’industria e della piccola industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti, oltre che delle imprese cooperative metalmeccaniche e dell’industria orafo-argentiera.
La scelta di fare riferimento a questo specifico indicatore economico trova la sua origine nell’Accordo quadro del 22.1.2009, con il quale Governo e Parti Sociali (tranne la CGIL) hanno concordato che il contratto collettivo nazionale di categoria ricorresse a questo strumento, in sostituzione del “tasso di inflazione programmata”. L’adeguamento annuale legato all’IPCA, di cui ora si avvantaggiano i lavoratori del settore metalmeccanico, si sostanzia in un meccanismo negoziale, suscettibile di correzioni, soggetto alla volontà delle parti contraenti e che esclude la componente dei prezzi dei beni energetici importati.

Finanziamenti prededucibili – Novità dello schema di decreto “correttivo ter” del DLgs. 14/2019

Lo schema di decreto “correttivo ter” potrebbe intervenire in materia di finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo.
Si registrano, in primis, alcune modifiche di coordinamento, rappresentate dall’eliminazione dalla disciplina del concordato, di cui agli artt. 99 e ss. del DLgs. 14/2019, del richiamo anche agli accordi di ristrutturazione, i quali, invece, avranno una disciplina autonoma ai sensi dell’art. 57 co. 4-bis del DLgs. 14/2019.
Il co. 1 dell’art. 99 del DLgs. 14/2019 definisce il momento a partire dal quale il debitore che accede al concordato può chiedere l’autorizzazione alla contrazione di finanziamenti prededucibili, inserendo un riferimento al deposito della domanda con effetti prenotativi.
Una puntualizzazione analoga si potrebbe osservare anche in riferimento al co. 1 dell’art. 100 del DLgs. 14/2019 (relativo all’autorizzazione, per il debitore, al pagamento di crediti pregressi).
Questa disciplina è prevista anche per il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale su beni strumentali all’esercizio dell’impresa.
A tal fine, il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene (senza più contemplare il “valore di mercato”).
Resterebbe invariato – salvo il riferimento agli accordi di ristrutturazione – l’art. 101 del DLgs. 14/2019 sui finanziamenti prededucibili in esecuzione del concordato.

Omessa dichiarazione – Ravvedimento decorsi i 90 giorni (novità del DLgs. 87/2024)

Il DLgs. 14.6.2024 n. 87 ha inserito nell’art. 13 del DLgs. 472/97 il co. 2-ter, secondo cui “La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni”.
Ciò si ricollega al precedente co. 1 lett. c), secondo cui la dichiarazione omessa può essere ravveduta con riduzione della relativa sanzione a 1/10 solo entro 90 giorni dal termine di presentazione.
L’introduzione del co. 2-ter dovrebbe superare la prassi in base alla quale in determinati comparti impositivi come l’imposta di successione o l’IMU (vedasi le risposte del MEF rilasciate in occasione di Telefisco 2024) il ravvedimento potrebbe avvenire anche decorsi i 90 giorni.

Obbligo di fatturazione elettronica – Servizi di pubblica utilità – Attivazione del servizio web per la comunicazione dei codici identificativi univoci

Da oggi, 4.7.2024, i soggetti passivi che offrono i servizi di pubblica utilità di cui ai DM n. 366/2000 e n. 370/2000 nei confronti di persone fisiche che non operano nell’ambito di attività di impresa, arte o professione potranno effettuare la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali esclusivamente mediante un nuovo servizio on line disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
La nuova procedura, definita dal provv. Agenzia delle Entrate 27.6.2024 n. 278182, sostituisce la trasmissione via PEC, che era prevista dal provv. 28.12.2018 n. 527125.
La comunicazione si rende necessaria al fine dell’emissione di fatture elettroniche “emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate” (art. 1 co. 6-quater del DLgs. 127/2015).
Il Sistema di Interscambio non scarta i file XML in cui è presente, in luogo del codice fiscale del committente, il codice che identifica il contratto di erogazione del servizio. A tale scopo, tuttavia, è necessario che i soggetti che erogano i servizi di pubblica utilità (come, ad esempio, quelli di telecomunicazione o di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano) trasmettano all’Amministrazione finanziaria i suddetti codici.

Erogazioni per il welfare aziendale – Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli (risposta interpello Agenzia Entrate 3.7.2024 n. 144)

Con la risposta a interpello 3.7.2024 n. 144, l’Agenzia delle Entrate conferma la concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai familiari di cui all’art. 12 del TUIR non rientrante in iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica.
Non è pertanto possibile applicare l’art. 51 co. 2 lett. f-bis) del TUIR, in quanto la disposizione condiziona la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi per la fruizione di prestazioni aventi finalità di “educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
In particolare, le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari possono rientrare nell’esclusione prevista dell’art. 51 co. 2 lett. f-bis) del TUIR solo se svolte nell’ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica.

Estratto di ruolo – Mancata notifica della cartella – Novità del DLgs. di riforma della riscossione attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri

In data 3.7.2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto di riforma della riscossione delle imposte.
Tra le novità si segnalano le seguenti:
– a partire dal 2025, il graduale ampliamento della dilazione delle somme iscritte a ruolo sino a 120 rate mensili, con necessità di dimostrare il bisogno economico solo per i debiti, computati in merito a ciascuna domanda, superiori a 120.000,00 euro;
– l’estensione, nel prossimo futuro, del sistema degli accertamenti esecutivi agli altri atti aventi valore accertativo;
– la previsione di ulteriori casistiche in cui è possibile impugnare la cartella di pagamento non validamente notificata in occasione del c.d. estratto di ruolo (difficoltà ad ottenere finanziamenti bancari, cessione di azienda).