Secondo il Ddl. di bilancio 2024 viene stabilito che, dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Al riguardo sarebbe opportuno un espresso chiarimento sul fatto che gli immobili oggetto solo di interventi “trainanti” sulle parti comuni (condominiali e non) non rientrano nella nuova ipotesi di tassazione in caso di vendita della singola unità immobiliare sulla quale non sono stati effettuati interventi “trainati”.
Crediti d’imposta per interventi “edilizi” – Cessione del credito – Trattamento ai fini IVA e imposta di registro
Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta derivante da un intervento edilizio sia oggetto di una cessione, l’operazione può comportare in capo al cessionario del credito alternativamente l’effettuazione di:
– un’operazione fuori campo IVA, se non è sottesa una finalità finanziaria (art. 2 co. 3 del DPR 633/72);
– un’operazione esente IVA, se la cessione del credito ha finalità di finanziamento (art. 10 co. 1 n. 1) del DPR 633/72), come nel caso della risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 369/2021.
Anche qualora la cessione del credito d’imposta integri gli estremi di una prestazione di servizi esente IVA, l’operazione non è soggetta né all’obbligo di fatturazione (salvo il documento sia richiesto dal cliente) né a quello di certificazione e non è dovuta la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tuttavia, permane l’obbligo di esporre i dati nel rigo VE33 della dichiarazione annuale IVA (riservato alle “operazioni esenti). In ogni caso, in capo agli acquirenti per i quali le predette operazioni finanziarie non formano oggetto dell’attività propria, è esclusa la loro rilevanza ai fini del calcolo del pro rata di detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi (art. 19-bis co. 2 del DPR 633/72).
Reiterazione dell’accertamento – Novità del DLgs. di riforma dell’accertamento attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)
L’adesione ai PVC, che potrebbe essere introdotta laddove venisse confermata la bozza di decreto legislativo approvata dall’Esecutivo il 3.11.2023, non osta alla notifica di ulteriori accertamenti ad opera dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò in quanto l’atto di definizione dell’accertamento basato sul PVC, che viene notificato dall’Agenzia delle Entrate dopo la comunicazione di adesione del contribuente, è per sua natura un accertamento parziale.
L’accertamento parziale, che in sostanza non ha limiti applicativi (vedasi gli artt. 41-bis del DPR 600/73 e 54 co. 5 del DPR 633/72), non osta alla reiterazione dell’attività accertativa.
Circolare lavoro e previdenza – Le novità di novembre 2023
1. LE NOVITÀ DI OTTOBRE IN PILLOLE
2. L’INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Contribuzione previdenziale e assistenziale per il settore sportivo
– Domande di riconteggio dei debiti contributivi annullati dal DL “Lavoro”
– Tutela INAIL per i lavoratori dello sport
– Istruzioni ministeriali per il lavoro a termine e la somministrazione nel DL 48/2023 convertito
3. IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
– Le novità di ottobre
– Il tema del mese: il documento conclusivo del CNEL sul salario minimo
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di novembre 2023
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Presentazione delle domande per lo sgravio contributivo collegato ai contratti di solidarietà
Agevolazioni contributive – Novità del Ddl. di bilancio 2024
Nella bozza del Ddl. di bilancio 2024 sono presenti alcune agevolazioni in favore dei lavoratori dipendenti, tra queste:
– l’esonero della quota IVS a carico del lavoratore per i periodi di paga relativi all’anno 2024, nella misura del 6% o del 7%;
– l’introduzione di un esonero contributivo totale per le lavoratrici madri con almeno due figli, aventi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026 (la durata della misura è legata al numero dei figli);
– la riproposizione del trattamento integrativo speciale del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuato nei giorni festivi, per i dipendenti dei settori turistico, ricettivo e termale, per il periodo dall’1.1.2024 al 30.6.2024;
– la riconferma anche per il 2024 della riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali regionali e comunali sui premi di risultato.
Prodotti per la prima infanzia – Incremento dell’aliquota IVA – Rinvio di plastic tax e sugar tax all’1.7.2024 – Novità del Ddl. di bilancio 2024
Il Ddl. di legge di bilancio 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16.10.2023, prevede l’incremento dell’aliquota IVA (attualmente stabilita nella misura del 5%) per:
– i prodotti assorbenti e i tamponi per la protezione dell’igiene femminile e per le coppette mestruali; – il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
– le preparazioni alimentari di farine, nonché semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
– i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Inoltre, sarà rinviata all’1.7.2024 l’efficacia delle disposizioni relative all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”) e all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).
In tema di IVA, si segnala anche la riduzione a 70 euro (in luogo degli attuali 154,94 euro) dell’importo delle operazioni nei confronti di viaggiatori extra Ue che possono fruire dello sgravio dell’IVA secondo la procedura del c.d. “tax free shopping” ai sensi dell’art. 38-quater del DPR 633/72.
Erogazioni liberali in natura di modico valore – Soglia di esenzione per il 2024 – Incremento a 1.000 euro per tutti e a 2.000 per i dipendenti con figli a carico – Novità del Ddl. di bilancio 2024
Nella bozza del Ddl. bilancio 2024, approvata lo scorso 16.10.2023 dal Consiglio dei Ministri, sarebbe previsto l’incremento, limitatamente al 2024, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit rispetto ai 258,23 euro previsti ordinariamente dall’art. 51 co. 3 del TUIR.
In particolare, la soglia per il 2024 sarebbe pari a:
– 1.000,00 per tutti i dipendenti;
– 2.000,00 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Nella soglia di non imponibilità sarebbe possibile considerare anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:
– delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale,
– delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Residenza delle persone fisiche – Novità del DLgs. “Fiscalità internazionale” attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)
Con le prospettate modifiche alle norme che regolano la residenza fiscale delle persone fisiche, nel computo dei giorni di presenza in Italia verranno conteggiate anche le frazioni di giorno. Occorrerebbe, però, chiarire se le giornate in cui la persona è presente sul territorio italiano per una frazione di giorno siano o meno computate quale giorno intero.
Altra questione riguarda la possibile estensione della nuova nozione di residenza al comparto delle imposte sulle successioni e donazioni, oltre che alle imposte sui redditi.
Da ultimo, dovrebbe essere confermato se, come pare dal testo in bozza, il nuovo criterio della presenza fisica sia alternativo a quelli della residenza e del domicilio.
Contraddittorio obbligatorio – Novità del DLgs. di riforma della L. 212/2000 attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)
In base allo schema di DLgs. approvato il 23.10.2023, nella L. 212/2000 si propone di introdurre, all’art. 6-bis, l’obbligo generalizzato di contraddittorio tra le parti per ogni imposta e per ogni fattispecie, ad eccezione della liquidazione automatica/controllo formale e degli accertamenti automatizzati.
Si rileva che:
– per esigenze di ordine sistematico, dovrebbe essere abrogato, a questo punto, l’art. 5-ter del DLgs. 218/97, che prevede un contraddittorio obbligatorio limitato a certe fattispecie, sia pure a determinate condizioni;
– la violazione della norma è prevista a pena di annullabilità dell’atto, senza che il contribuente debba dimostrare che, se il contraddittorio fosse stato attivato, la pretesa avrebbe potuto essere archiviata;
– gli uffici non devono, nel successivo atto, spiegare le ragioni per le quali non hanno condiviso le doglianze del contribuente.
Accertamento parziale e accertamento integrativo – Novità del DLgs. di riforma della L. 212/2000 attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)
In data 23.10.2023 l’Esecutivo ha approvato il DLgs. di riforma della L. 212/2000, che introduce un nuovo articolo nello Statuto del contribuente che normativizza il principio di unitarietà dell’accertamento.
Viene inibita la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di emettere plurimi accertamenti sulla medesima imposta e per lo stesso periodo d’imposta.
Tuttavia, le deroghe previste dalla norma rischiano di impattare poco sull’attuale assetto normativo (si allude in particolare all’art. 41-bis del DPR 600/73 in tema di accertamento parziale e all’art. 43 del DPR 600/73 in tema di accertamento integrativo).