Obbligo di fatturazione elettronica – Servizi di pubblica utilità – Attivazione del servizio web per la comunicazione dei codici identificativi univoci

Da oggi, 4.7.2024, i soggetti passivi che offrono i servizi di pubblica utilità di cui ai DM n. 366/2000 e n. 370/2000 nei confronti di persone fisiche che non operano nell’ambito di attività di impresa, arte o professione potranno effettuare la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali esclusivamente mediante un nuovo servizio on line disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
La nuova procedura, definita dal provv. Agenzia delle Entrate 27.6.2024 n. 278182, sostituisce la trasmissione via PEC, che era prevista dal provv. 28.12.2018 n. 527125.
La comunicazione si rende necessaria al fine dell’emissione di fatture elettroniche “emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate” (art. 1 co. 6-quater del DLgs. 127/2015).
Il Sistema di Interscambio non scarta i file XML in cui è presente, in luogo del codice fiscale del committente, il codice che identifica il contratto di erogazione del servizio. A tale scopo, tuttavia, è necessario che i soggetti che erogano i servizi di pubblica utilità (come, ad esempio, quelli di telecomunicazione o di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano) trasmettano all’Amministrazione finanziaria i suddetti codici.

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