Prestazioni relative a invalidità civile, cecità e sordità – Reddito da abitazione (circ. INPS 21.4.2017 n. 74)

La circ. INPS n. 74/2017 ha reso noto che, in seguito al consolidamento di un orientamento giurisprudenziale in materia di requisiti reddituali, a partire dall’1.1.2017 il reddito della casa di abitazione si considera escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente.
L’Istituto di previdenza fa sapere che:
– saranno adeguate le procedure informatiche di calcolo rendendo irrilevante il “reddito casa di abitazione” dichiarato nel campo GP2KE, codice 18;
– saranno riconosciuti gli arretrati con decorrenza 1.1.2017, salvo che, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti anteriore alla predetta data;
– qualora l’applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo all’1.1.2017, si dovrà provvedere all’annullamento in autotutela degli stessi.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>