Trattamenti concessi in deroga alla disciplina generale – Disciplina applicabile (circ. INPS 29.3.2016 n. 56)

Con la circ. 29.3.2016 n. 56, l’INPS è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali in deroga, fornendo un’analisi complessiva alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 148/2015 (attuativo del Jobs Act) e dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). Ad esempio, per quanto riguarda i beneficiari di CIG in deroga (ossia operai, impiegati, quadri, apprendisti e lavoratori somministrati), l’INPS precisa che a partire dall’annualità 2014, per le prestazioni concesse in base ad accordi stipulati a decorrere dal 4.8.2014, data di entrata in vigore del DM 83473/2014 (che individua  criteri di erogazione dei trattamenti in deroga), il requisito soggettivo richiesto è di 12 mesi di anzianità alla data di inizio del periodo di intervento. Per quanto riguarda invece le misure adottate dalla legge di stabilità 2016, l’INPS ricorda che l’art. 1 co. 304 ha stabilito che i trattamenti di CIG in deroga possono essere concessi o prorogati per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno. Al riguardo, si precisa che il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni si fonda sul concetto di unità produttiva ex DLgs. 148/2015, la quale si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma, ovvero che siano in grado di svolgere un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Nel caso specifico delle domande di CIG in deroga regionale, non si considerano unità produttiva le stazioni di lavoro temporanee e le postazioni di lavoro che ospitano solo una parte del processo produttivo. In ultimo, sui trattamenti di mobilità in deroga, l’INPS ricorda che la legge di stabilità 2016 ha stabilito che questi non possano essere concessi ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più altri 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori, il periodo concedibile non può comunque eccedere i 3 anni e 4 mesi.

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