Agevolazioni contributive – Assunzioni di donne svantaggiate – Novità del Ddl. di Bilancio 2023

Il testo bollinato del Ddl. di bilancio 2023 proroga l’esonero contributivo previsto per “le nuove assunzioni di donne lavoratrici” di cui al comma 16 dell’art. 1 della L. 178/2020 per le assunzioni, o trasformazioni di contratto, effettuate tra l’1.1.2023 e il 31.12.2023.
Si tratta dello sgravio contributivo ex art. 4 co. 9-11 della L. 92/2012, già riconosciuto per le assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022, in misura pari al 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Come già specificato dall’INPS (circ. 32/2021), tale agevolazione si applica alle assunzioni di donne svantaggiate (ossia, quelle in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o prive di impiego) effettuate da datori di lavoro del settore privato, anche se non imprenditori. Non trova applicazione nei confronti della P.A.
Detto incentivo spetta per:
– le assunzioni a tempo determinato (per un massimo di 12 mesi);
– le assunzioni a tempo indeterminato (fino ad un massimo di 18 mesi);
– le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (per un massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione) e a quelle di rapporti a termine non agevolati (per 18 mesi dalla data di trasformazione).
L’efficacia di tale misura contributiva è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.

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