Decontribuzione delle lavoratrici con figli – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – Istruzioni (circ. INPS 31.1.2024 n. 27)

Con la circ. 31.1.2024 n. 27, l’INPS ha dettato le istruzioni operative per la fruizione della decontribuzione introdotta dall’art. 1 co. 180-182 della L. 213/2023 in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli.
L’esonero spetta alle lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time) nei settori pubblico o privato:
– di tre o più figli, per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026: tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;
– di due figli, in via sperimentale per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024: tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
Le lavoratrici sono tenute a comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, il numero dei figli e i codici fiscali. Una volta operativo, la lavoratrice potrà comunicare direttamente all’INPS i codici fiscali dei figli mediante apposito applicativo.

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