Il DM 30.9.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9.12.2015 (che approva la determina del presidente dell’Inail n. 238/2015 di attuazione del comma 128 dell’art. 1 della L. 147/2013) stabilisce, tra l’altro, che la speciale riduzione dei premi dell’Inail (c.d. cuneo) salirà nel 2016 al 16,61%, con più di un punto percentuale rispetto al 2015 (15,38%).
Viene evidenziato che non dovrebbero cambiare invece i parametri di valutazione (durata dell’attività aziendale o delle tariffe applicate agli assicurati) dei destinatari degli sconti (ossia, fino ad oggi, l’80 % delle imprese).
In particolare:
– per le imprese con polizze ordinarie dipendenti che hanno più di un biennio di attività, lo sconto sarà effettuato confrontando, per il 2016 e per ciascuna voce di lavorazione, il tasso applicabile calcolato sul triennio 2012-14 con il tasso di tariffa della voce;
– per le imprese con polizze ordinarie dipendenti con meno di un biennio di attività, la riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l’osservanza della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che presentino l’istanza I/P ex L. 147/2013, tramite il modulo telematico 20 Mat, accettata dall’Inail;
Infine, per le tariffe senza meccanismo di premialità, le aziende virtuose saranno individuate mediante un indice di gravità in grado di esprimere il numero medio di giornate di lavoro perse da ciascun addetto-anno.
Fabbricati industriali – Modalità di assolvimento dell’IMU
In vista della scadenza del 16.12.2015, occorre ricordare che i fabbricati di categoria D sono soggetti alla quota di imposta IMU riservata allo Stato, pari al 7,6 per mille dell’imponibile; l’aliquota può essere aumentata al 10,6 per mille dai Comuni che, in tal modo, incassano la parte eccedente la quota base. Il pagamento si effettua quindi distinguendo le due quote (comunale e statale), attraverso l’indicazione di distinti codici tributo nel modello F24.
Ai fini TASI, occorre, in via preliminare, verificare se il Comune ha delimitato in delibera l’ambito degli immobili tassabili. Inoltre, per i fabbricati di categoria D, se si tratta di beni non censiti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l’imponibile è determinato facendo riferimento ai costi iscritti in contabilità, rivalutati sulla base degli indici ministeriali.
Infine, si ricorda che sono esenti da IMU i fabbricati delle imprese costruttrici destinati alla vendita e non locati; a tale scopo, va presentata la denuncia IMU, entro il termine di legge, a pena di decadenza. I beni merce sono, invece, soggetti a TASI, salvo diversa delibera comunale.
Beni trasferiti in Italia da un soggetto passivo UE per manutenzione e riparazione – Prestazioni eseguite da terzi
Ai sensi dell’art. 38 co. 5 del DL 331/93, non costituisce acquisto intracomunitario l’invio in Italia, da parte di un soggetto passivo Ue, di beni che devono essere sottoposti a opere di perfezionamento o a manipolazioni usuali, comprese le prestazioni di manutenzione e riparazione, purché gli stessi beni siano rispediti, successivamente, al soggetto comunitario da cui erano stati inizialmente inviati. Non si configura un acquisto intracomunitario neppure nell’ipotesi in cui il cessionario si avvalga di un soggetto terzo, in Italia, per eseguire le operazioni di manutenzione e riparazione.
In tal caso, il primo cessionario deve emettere fattura nei confronti del soggetto passivo IVA che esegue materialmente la prestazione, applicando l’imposta, in quanto la prestazione si intende effettuata in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72.
Inoltre, allo scopo di vincere la presunzione di acquisto, è opportuno che sia il soggetto incaricato delle manutenzioni e riparazioni, sia il soggetto terzo esecutore compilino il registro di cui all’art. 50 co. 5 del DL 331/93, evidenziando quale sia il soggetto presso il quale si trovano i beni.
Emendamenti al Ddl. di stabilità 2016 – Soppressione disciplina costi “blacklist”
Con un apposito emendamento al Ddl. di stabilità 2016, il Governo intende:
– sopprimere in toto la disciplina dei costi derivanti da operazioni con imprese localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 co. 10 e seguenti del TUIR);
– modificare la normativa CFC (art. 167 del TUIR), limitandola alle controllate la cui tassazione nominale nello Stato estero è inferiore del 50% a quella italiana.
Invio dei dati per la precompilazione dei modelli 730 – Inapplicabilità delle sanzioni – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016
Un emendamento governativo al Ddl. di stabilità 2016 limita l’applicazione delle sanzioni per l’invio tardivo o errato delle certificazioni uniche e dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
Si ricorda che, ai fini della precompilazione dei modelli 730, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni dei redditi corrisposti e delle ritenute operate, mentre altri soggetti (enti che erogano mutui agrari e fondiari, imprese assicuratrici, enti previdenziali, aziende sanitarie locali, ecc.) devono comunicare telematicamente i seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, contributi previdenziali ed assistenziali, spese sanitarie.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche o dei dati relativi agli oneri deducibili o detraibili, si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:
– senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
– con un massimo di 50.000,00 euro.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
– entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
– ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
Al fine di limitare tale regime sanzionatorio, l’emendamento governativo prevede che, per le trasmissioni da effettuare nel 2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per le trasmissioni all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:
– di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
– oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati.
Le novità del modello 730/2016
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito web, la prima bozza del modello 730/2016 che fornisce già un’idea delle novità che interesseranno la dichiarazione di quest’anno.
Il modello presenta le seguenti importanti modifiche:
– scompare il rigo C4 del modello 730/2015 dedicato al calcolo del bonus IRPEF sulle somme percepite per incremento della produttività;
– al rigo C14 vengono inserite nuove caselle per indicare l’eventuale quota di TFR chiesto in busta paga.
– nuovo rigo G10: accoglierà l’indicazione del credito d’imposta per la scuola; ovvero il bonus fiscale per le erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione.
– nuovo rigo G11: accoglierà il credito d’imposta, riconosciuto alle parti che hanno pagato il compenso agli avvocati per una negoziazione assistita o agli arbitri per un arbitrato, in caso di successo della negoziazione, o di conclusione dell’arbitrato con lodo.
– nuovo quadro K dedicato agli amministratori di condominio: in questo nuovo quadro confluiranno i dati che fino allo scorso anno erano comunicati nel quadro AC del modello Unico.
Contraddittorio preventivo – Tributi “armonizzati” e non “armonizzati” (Cass. SS.UU. 9.12.2015 n. 24823)
Cass. SS.UU. 9.12.2015 n. 24823 ha stabilito che, nei tributi “non armonizzati”, l’ente impositore non ha alcun obbligo di instaurare il preventivo contraddittorio con il contribuente.
Detto obbligo sussiste solo ove espressamente previsto dalla legge, si pensi al caso dell’accertamento sintetico (art. 38 del DPR 600/73 post DL 78/2010), all’abuso del diritto (art. 10-bis della L. 212/2000), al disconoscimento dei costi black list (art. 110 del TUIR) e al controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73).
Rimane comunque fermo quanto sancito nella sentenza Cass. SS.UU. 29.7.2013 n. 18184, secondo cui è necessaria la formazione del “PVC” quando il controllo si è svolto presso i locali ove è esercitata l’attività del contribuente, in ossequio all’art. 12 co. 7 della L. 212/2000.
Per i tributi “armonizzati” come l’IVA, invece, il contraddittorio discende in via diretta dai principi comunitari, quindi è un diritto del contribuente.
Tuttavia, l’omessa convocazione del contribuente non causa, in automatico, la nullità dell’atto, ma, come sancito nella sentenza della Corte di Giustizia del 3.7.2014, solo ove questi dimostri che l’esito del procedimento avrebbe potuto essere diverso. In altri termini, il contribuente deve addurre le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio, “e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa”.
Maxisanzione per il lavoro nero – Nuovo disciplina introdotta dal DLgs. 151/2015 (Lettera circ. Min. Lavoro 7.12.2015 n. 21476)
Con la Lettera circ. 7.12.2015 n. 21476, il Ministero del lavoro è intervenuto con riferimento alla maxisanzione e alla sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di accertamento della occupazione di lavoratori in nero, recentemente oggetto di revisione da parte dell’art. 22 del DLgs. 151/2015.
In particolare, i tecnici ministeriali si sono soffermati sulle modalità di pagamento delle nuove sanzioni da adottare dal 24.9.2015 a seguito dell’accertamento dell’occupazione irregolare di lavoratori. Sul punto, si ricorda che l’importo della maxisanzione può variare da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore in caso di impiego di questi sino a 30 giorni di effettivo lavoro. La sanzione si raddoppia nel caso di impiego di ciascun lavoratore in nero da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro, e si raddoppia ancora, infine, in caso di impiego del lavoratore oltre i 60 giorni di effettivo lavoro.
Il pagamento della sanzione deve avvenire mediante F23, indicando, tra l’altro, il codice tributo “79AT”, attraverso cui dovranno essere evidenziate le maggiorazioni del 30% alle normali sanzioni introdotte per la maxisanzione per lavoro nero e alle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, nonché per le maggiorazioni ad alcune sanzioni introdotte dall’art. 14 co. 1 lett. c) del DL 145/2013 (violazioni riguardanti il superamento delle 48 ore settimanali, nonchè la mancata concessione dei riposi giornalieri e settimanali, eccetera).
Tale distinzione della modalità di versamento è motivata dalla circostanza che le predette maggiorazioni sono destinate a finanziare le misure finalizzate a una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia sicurezza nei luoghi di lavoro.
Utilizzo della PEC – Novità del DLgs. 24.9.2015 n. 159
L’art. 26 co. 2 del DPR 602/73 post DLgs. 159/2015 (in vigore dall’1.6.2016) ribadisce, in via generale, che la cartella di pagamento può essere notificata mediante PEC, all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge.
Tuttavia, la notifica tramite PEC diviene obbligatoria per le imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi.
La notifica, nell’ipotesi riportata, avverrà all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi PEC.
Ove, però, l’indirizzo non risulti valido, la notifica avviene con deposito dell’atto presso la Camera di Commercio competente e pubblicazione dell’avviso sul relativo sito internet, dando notizia di ciò all’interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia – Sostenimento delle spese entro il 31.12.2015 – Calcoli di convenienza
I contribuenti che stanno sostenendo spese di recupero del patrimonio edilizio devono eseguire i pagamenti entro il 31.12.2015 se intendono utilizzare la detrazione IRPEF del 50% di cui all’art. 16-bis del TUIR già a partire dall’anno 2015.
La proroga dell’agevolazione alle spese sostenute fino al 31.12.2016, inserita nel Ddl. di stabilità per il 2016 con i medesimi limiti e percentuali, permette infatti di valutare se effettuare i bonifici:
– entro il 31.12.2015 e quindi usufruire della detrazione, limitatamente alla quota di competenza, già dalla prossima dichiarazione dei redditi da presentare nel 2016;
– nel 2016.
Converrà effettuare i bonifici entro la fine d’anno per coloro che prevedono di avere redditi le cui imposte siano in grado di assorbire le conseguenti detrazioni, mentre coloro che hanno soltanto redditi assoggettati ad imposte sostitutive, quali ad esempio le locazioni immobiliari assoggettate a cedolare secca, non avranno convenienza ad anticipare un onere i cui benefici non potranno essere utilizzati.