L’effettuazione in misura rilevante di operazioni con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 del DPR 633/72 o con il sistema di split payment di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 può generare una costante posizione di credito IVA nelle liquidazioni periodiche, facendo sì che il contribuente non sia tenuto al versamento dell’acconto IVA ai sensi dell’art. 6 della L. 405/90. Utilizzando il metodo “previsionale” di calcolo, difatti, l’acconto è dovuto solo qualora si evidenzi un saldo a debito per l’ultimo mese o trimestre del 2015.
Dal punto di vista sanzionatorio, in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto, si segnala che il DLgs. 158/2015 è intervenuto modificando l’art. 13 del DLgs. 471/97. Per cui, la prevista sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato è ridotta alla metà (15%), per i versamenti con ritardo non superiore ai 90 giorni.
La riduzione della sanzione alla metà risulterà applicabile dal 2016, stando a quanto previsto dal disegno di legge di stabilità in corso di approvazione definitiva. Nel caso di ravvedimento a decorrere dall’1.1.2016 dovrebbe applicarsi il favor rei, considerato che la norma che entrerà in vigore l’1.1.2016 (il DLgs. 158/2015) è di maggior favore per il contribuente.
Medici specialistici ambulatoriali convenzionati – Rimborso delle “spese di accesso” da parte delle ASL – Integrale imponibilità ai fini IRPEF (ris. Agenzia Entrate 21.12.2015 n. 106)
Con la Risoluzione n. 106 del 21.12.2015, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il rimborso delle c.d. “spese di accesso”, da parte delle ASL, ai medici specialistici ambulatori convenzionati, sono integralmente imponibili ai fini IRPEF; diversamente da quanto statuito dalla Cassazione, con sentenza n. 6793/2015.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, i giudici di legittimità – che, sancendo la natura risarcitoria e non retributiva del rimborso delle spese di accesso, ne ha affermato la non imponibilità – si sarebbero rifatti a precedenti arresti giurisprudenziali aventi ad oggetto questioni relative alle spese di trasferta e non alle spese di accesso.
Si fa presente che:
– le spese di accesso riguardano la trasferta del medico dal suo indirizzo di residenza sino al luogo di lavoro;
– le spese di trasferta dei dipendenti ministeriali attengono esclusivamente al tragitto dalla sede di lavoro a quella del soggetto presso il quale deve essere eseguita l’ispezione.
Acquisto di abitazioni di nuova costruzione – Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA versata – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016
Con un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 viene introdotta una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA:
– per l’acquisto effettuato entro il 31.12.2016,
– di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B,
– cedute dalle imprese costruttrici.
Tale detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.
Tale agevolazione, introdotta a partire dall’1.1.2016 per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione, sta generando qualche tensione per i contratti programmati in stipula in questi giorni finali del 2015. Infatti, le imprese che devono incassare le vendite nel 2015 respingono le richieste degli acquirenti di posticipare la stipula nel 2016. Se infatti si stipula nel 2016 le imprese non possono imputare il ricavo nel bilancio 2015, mentre, se si stipula nel 2015, l’acquirente viceversa non beneficia del presupposto della detraibilità, che è dato, tra l’altro, da un acquisto effettuato nel 2016. Anche se si ipotizzasse il pagamento dell’IVA nel 2016 rispetto a fatture emesse nel 2015, non si centrerebbe l’obiettivo in quanto, appunto, il presupposto della detrazione IRPEF è la data di stipula del contratto di compravendita.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Per effetto di alcuni emendamenti al Ddl. di stabilità 2016, approvato dalla Camera e in attesa dell’approvazione definitiva del Senato, in merito alla facoltà di assegnazione/cessione agevolata dei beni ai soci, viene previsto che:
– nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 co. 1 secondo periodo e co. 5, 6, 7 e 8 del TUIR, sebbene il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduca il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute (la relazione all’emendamento afferma, al riguardo, come con tale impostazione si sia voluto confermare quanto precisato in precedenza dalla C.M. 40/2002);
– in relazione alla fiscalità indiretta, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Si ricorda che analoga facoltà di estromissione è prevista per l’imprenditore individuale.
Fondi strutturali europei – Accesso da parte dei professionisti – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016
La legge di stabilità 2016 prevede che i professionisti, come già accade alle piccole e medie imprese, potranno accedere ai POR e ai PON (rispettivamente, Piani organizzativi regionali e nazionali) del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
Si tratta di un diritto che, in realtà, l’Europa aveva già riconosciuto ai professionisti, ma che in pratica non trovava spazio nei bandi regionali, se si escludono poche eccezioni. Nei bandi, infatti, tra i requisiti veniva per esempio inclusa l’iscrizione alla Camera di commercio, una richiesta che di fatto escludeva le professioni.
Lavoro sommerso – Sanzioni applicabili – Novità del DLgs. 151/2015 (Circ. Min. Lavoro 12.10.2015 n. 26)
L’art. 22 del DLgs. 151/2015 (attuativo del c.d. Jobs Act) introduce modifiche alla maxisanzione sul lavoro in nero.
In particolare, la modifica concerne:
– sanzioni graduate per fasce, in relazione alla durata del comportamento illecito (da 1500,00 a 9.000,00 euro se il lavoratore irregolare è stato impiegato per 30 giorni effettivi; da 3.000,00 a 18.000,00 euro, se il lavoro svolto va dai 31 a 60 giorni; da 6.000,00 a 36.000,00 euro, se il lavoro irregolare supera i 60 giorni);
– la reintroduzione della diffida (prevista dall’art. 13 del DLgs. 124/2004), con la quale gli ispettori intimano al datore di lavoro di regolarizzare le situazioni non conformi (e che possono essere sanate) alle norme sul lavoro e i tempi entro cui adempiere.
Inoltre il Ministero del Lavoro ha precisato che non è possibile stipulare contratti di lavoro intermittenti o di lavoro accessorio o accedere alle agevolazioni contributive previste dalla L. 190/2014, poichè l’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006 subordina l’accesso anche al rispetto degli “altri obblighi di legge”.
Detrazione IRPEF/IRES per le spese di riqualificazione energetica degli edifici – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016
Con un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, la detrazione IRPEF/IRES del 65% prevista per gli interventi volti alla riqualificazione degli edifici viene estesa alle “spese sostenute, anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche”. Per conoscere quali caratteristiche debbano avere i dispositivi multimediali dovremo attendere futuri chiarimenti ufficiali.
Il Ddl. di stabilità 2016 introduce altresì la possibilità per pensionati, dipendenti e autonomi che non devono scontare IRPEF, di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le modalità per il trasferimento saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Tasso di interesse legale – Diminuzione allo 0,2% dall’1.1.2016 – Effetti fiscali
Per effetto del DM 11.12.2015, il tasso di interesse legale, dall’1.1.2016, è pari allo 0,2%.
Sino al 31.12.2015, invece, rimane fermo il tasso dello 0,5%, fissato dal precedente DM 11.12.2014.
Tra l’altro, ciò impatta sul ravvedimento operoso, siccome, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, oltre alle imposte e alle sanzioni ridotte, il perfezionamento del medesimo postula il pagamento degli interessi al tasso legale.
Rammentiamo che qualora, come nel caso in oggetto, sia mutato il tasso di interesse legale, il calcolo va eseguito pro rata temporis sulla base dei singoli periodi.
Rendiconto finanziario – Novità del DLgs. 139/2015
L’art. 2423 c.c., nella versione risultante dopo le modifiche del DLgs. 139/2015, prevede che il bilancio sia costituito, oltre che dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, anche dal rendiconto finanziario.
Per quest’ultimo documento, non è previsto uno schema rigido.
L’art. 2425-ter c.c. prevede, infatti, che dallo stesso devono risultare l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci.
Indicazioni per la redazione del rendiconto finanziario sono peraltro fornite dalla nuova versione dell’OIC 10 che fornisce due schemi, relativi, rispettivamente al metodo diretto e a quello indiretto.
Contratto di leasing di immobili abitativi – Agevolazioni – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016
Con un emendamento al Ddl. di stabilità per il 2016, sono apportate alcune rilevanti novità al regime impositivo indiretto del leasing immobiliare avente ad oggetto immobili abitativi.
È stata prevista, in particolare, una nuova aliquota dell’imposta di registro (1,5%) da applicare al trasferimento di fabbricati abitativi accatastati in categorie diverse da A/1, A/8 o A/9, ceduti a banche o imprese di leasing che li abbiano dati in leasing a utilizzatori che soddisfino le condizioni di “prima casa” di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. In tal caso, le condizioni agevolative dovranno essere valutate prendendo in considerazione l’utilizzatore anziché il concedente ed il contratto di leasing anziché il contratto di acquisto.
Viene disposto, inoltre, che, agli atti di cessione di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili abitativi, anche da costruire e ancorché assoggettati ad IVA, operati dagli utilizzatori, si applichino le aliquote dell’1,5% o del 9% a seconda che, in capo al cessionario, sussistano le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione prima casa o meno.
Modificando l’art. 15 del TUIR poi, viene introdotta una nuova detrazione per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria (vantaggi maggiori sono previsti per i giovani di età inferiore a 35 anni).
Infine, è prevista una nuova detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA:
– per l’acquisto effettuato entro il 31.12.2016,
– di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B,
– cedute dalle imprese costruttrici.
La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.