Riduzione del 50% della base impobibile per gli immobili concessi in comodato – Emendamenti al Ddl. di stabilità 2016

Nella legge di stabilità per il 2016 le principali disposizioni riguardanti il tributo per i servizi indivisibili (TASI) prevedono:
– l’eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso (continuano a scontare l’imposta, invece, le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9), compresa la “quota inquilini” dovuta dall’occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l’immobile come abitazione principale;
– per i fabbricati invenduti delle imprese costruttrici una riduzione dell’aliquota all’1 per mille, con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino al 2,5 per mille o azzerarla;
– l’estensione anche all’anno 2016 della maggiorazione dello 0,8 per mille delle aliquote.
Quanto a IMU e TASI, un emendamento al Ddl. prevede la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale ed al ricorrere di alcune condizioni (fra le altre, il contratto deve essere registrato).

Terreni agricoli – Esenzione da IRAP e IMU – Novità del Ddl. di stabilità 2016

In materia di agricoltura la legge di stabilità 2016 contiene diverse agevolazioni che valgono all’incirca 800 milioni di euro.
Tra le principali, si segnala la cancellazione dell’IRAP e dell’IMU sui terreni agricoli. Con riferimento a quest’ultima imposta l’esenzione si applica a prescindere dall’ubicazione dei terreni nel caso in cui siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola.
Fra le altre misure fiscali si segnalano gli interventi riguardanti l’IVA applicabile alle vendite di latte fresco e delle carni bovine e suine.
Inoltre, per favorire il processo di innovazione e sicurezza sono stati stanziati 45 milioni finalizzati al rinnovo del parco delle macchine agricole.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Estensione ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni a favore dei parenti dell’imprenditore agricolo professionale – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016

Un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 sancisce l’estensione delle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina (art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009) ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e dei conviventi dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), purché già proprietari di terreni agricoli.
Si ricorda che la norma sulle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina consente ai coltivatori diretti e agli IAP, iscritti nella gestione previdenziale agricola, di acquistare i terreni agricoli pagando l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria nella misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1%.

Bozze del modello IVA 2016 e del modello IVA Base 2016 e relative istruzioni – Pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate

Nella giornata del 17.12.2015, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito internet le bozze dei modelli dichiarativi IVA 2016, IVA Base 2016 e IVA 74-bis, oltre alla bozza delle istruzioni per la comunicazione dati IVA.
Le principali novità del modello, rispetto al precedente, riguardano:
– l’introduzione di appositi campi, nel rigo VE35, per le operazioni effettuate con il meccanismo del reverse charge di recente introduzione, nel settore edile ed energetico;
– l’introduzione di uno specifico rigo (VE38), per le operazioni con l’applicazione dell’IVA con la modalità della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, e di un rigo (VJ19) per gli acquisti effettuati dalle PA con partita IVA;
– l’inserimento del campo 5 nel rigo VX4 per richiedere a rimborso annuale in via prioritaria l’eccedenza IVA detraibile derivante da operazioni in “split payment”;
– il nuovo quadro VI, ove riportare le dichiarazioni di intento ricevute, relativamente alle cessioni e prestazioni effettuate senza applicazione dell’IVA nei confronti di esportatori abituali;
– nel quadro VO, la previsione di un rigo per la revoca del regime di IVA per cassa.

Rimborso delle spese di viaggio – Disciplina applicabile

Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 30.10.2015 n. 92 in tema di tassazione delle indennità chilometriche corrisposte al dipendente a fronte di trasferte fuori dal Comune:
– laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell’art. 51 co. 5, secondo periodo, del TUIR;
– nell’ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’art. 51 co. 1 del TUIR.
Anche per i collaboratori si applica la medesima disciplina. Tuttavia, per alcuni tipi di collaboratori e per gli amministratori di società, non è possibile identificare la sede di lavoro con la sede della società: in questi casi, si ritiene che per individuare la sede di lavoro occorra fare riferimento al domicilio fiscale del collaboratore.

Contratto di leasing di immobili abitativi – Agevolazioni – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016

Con un emendamento al Ddl. di stabilità per il 2016, sono state apportate alcune novità al regime fiscale del leasing immobiliare avente ad oggetto immobili abitativi.
Tra le altre cose, modificando l’art. 15 del TUIR, è previsto che dall’IRPEF lorda si possa detrarre un importo pari al 19% per:
–  canoni e relativi oneri accessori,
–  il costo di acquisto dell’unità immobiliare riscattata,
derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari.
Dette unità immobiliari:
–  devono essere adibite ad abitazione principale entro un anno dalla consegna;
–  possono riguardare anche immobili da costruire.
Sotto l’aspetto soggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti IRPEF che:
–  hanno un reddito complessivo non superiore a 55.000,00 all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria;
–  non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
L’agevolazione spetta in misura diversa a seconda che le spese siano sostenute da soggetti di età inferiore o superiore a 35 anni.
Per quanto concerne i giovani di età inferiore a 35 anni la detrazione IRPEF del 19% spetta:
–  per un importo non superiore a 8.000,00 euro per i canoni ed i relativi oneri accessori del leasing;
–  per un importo non superiore a 20.000,00 euro per il costo di acquisto dell’immobile a fronte dell’esercizio dell’opzione finale.
Per quanto concerne i soggetti di età non inferiore a 35 anni (ovverosia per coloro che hanno un’età pari o superiore a 35 anni) la detrazione IRPEF del 19% spetta:
–  per un importo non superiore a 4.000,00 euro per i canoni ed i relativi oneri accessori del leasing;
–  per un importo non superiore a 10.000,00 euro per il costo di acquisto dell’immobile a fronte dell’esercizio dell’opzione finale.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Emendamento alla legge di stabilità 2016

Agevolazioni sulla piccola proprietà contadina estese ai familiari degli imprenditori agricoli o coltivatori diretti: il coniuge e i familiari in linea retta, conviventi e già proprietari di terreni, potranno beneficiare della misura fissa dell’imposta di registro e di quella ipotecaria e catastale all’1% per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze. E’ quanto prevede un emendamento approvato martedì alla Camera.

Controlli a distanza dell’attività dei lavoratori – Novità del DLgs. 151/2015

Le disposizioni contenute all’art. 23 del DLgs. 151/2015 introducono misure semplificative per quanto riguarda l’utilizzo in azienda di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori. In estrema sintesi, l’uso di tali strumenti non è più vietato di principio, ma consentito per esigenze organizzative o produttive, sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale.
In particolare, la riscrittura dell’art. 4 della L. 300/70, avvenuta per volontà del citato decreto attuativo del Jobs act, ridimensiona il divieto assoluto all’unica ipotesi in cui l’utilizzo degli impianti abbia il fine “esclusivo” di controllare l’attività dei lavoratori. In base alla nuova formulazione, dunque, l’utilizzo di impianti e apparecchiature di controllo non è più un’eccezione a una regola (il divieto), ma una facoltà del datore di lavoro pur tuttavia subordinata all’osservanza di una specifica procedura. Tale procedura è, in via di principio, di tipo sindacale e, se l’accordo non è raggiunto con le rappresentanze sindacali, l’azienda può ricorrere all’autorizzazione ministeriale.
Tuttavia, la nuova disciplina stabilisce altresì che l’accordo sindacale e l’autorizzazione non sono richiesti per l’adozione di strumenti utilizzati dal lavoratore al fine di prestare attività lavorativa (computer, tablet, smartphone, eccetera) e di strumenti di registrazione di entrate e uscite. Infine, con una modifica al DLgs. 196/2003, la riforma ha previsto una specifica sanzione per l’inosservanza della nuova disciplina sugli impianti di controllo, prevedendo (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) un’ammenda da 154 a 1.549 euro oppure l’arresto da 15 giorni a un anno, con applicazione di entrambe le pene nei casi più gravi e ferma restando la possibilità, per il giudice, di quintuplicare l’ammenda (facendola quindi arrivare a 7.745 euro) qualora dovesse ritenerla inefficace negli importi ordinari, sulla base delle condizioni economiche del datore di lavoro.

Denuncia di infortunio – Termine cadente di sabato – Slittamento al primo giorno lavorativo successivo (nota INAIL)

L’Inail ha chiarito che il giorno del sabato, ai fini della denuncia d’infortunio, viene considerato come tutti gli altri, non potendo così la denuncia essere differita al primo giorno lavorativo seguente. Ciò, indipendentemente dalla circostanza che l’azienda applichi la settimana corta.
Pertanto, la scadenza cadente di sabato non può essere estesa alla denuncia di infortunio. La ragione si fonda nella necessità di un intervento immediato finalizzato all’istruttoria del caso.

Collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto – Stabilizzazione dall’1.1.2016 – Effetti

Dall’1.1.2016, diventano operative le previsioni in tema di collaborazioni a progetto e coordinate e continuative disposte dal Codice dei contratti (DLgs. 81/2015).
Da tale data, fatte salve alcune eccezioni tassativamente previste, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La disposizione va letta congiuntamente all’art. 52 del DLgs. 81/2015, recante:
– da un lato, l’abrogazione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (25.6.2015), degli artt. 61 – 69 del DLgs. 276/2003 sul contratto a progetto e dell’art. 69-bis del medesimo DLgs. sulla presunzione di “falsità” delle partite IVA introdotta dalla L. 28.6.2012 n. 92 (c.d. “legge Fornero”);
– dall’altro, l’espressa salvezza di quanto disposto dall’art. 409 c.p.c. sui “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.
Sono fatte espressamente salve dalla riconduzione al lavoro subordinato le collaborazioni:
– per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
– prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali sia necessaria l’iscrizione in appositi Albi professionali (vale a dire, le professioni “ordinistiche”);
– prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
– rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
– stipulate, non oltre il 31.12.2016, nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni.
In questi casi limitati, potranno continuare a essere stipulati contratti aventi ad oggetto collaborazioni coordinate e continuative, anche etero organizzate.