Tasso di interesse legale – Diminuzione allo 0,2% dall’1.1.2016 – Effetti fiscali

Con il DM 11.12.2015 (in G.U. 16.12.2015 n. 291) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato modificato il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c.
Il decreto in commento, in particolare, ha ridotto la misura degli interessi legali, che passano dallo 0,5% annuo allo 0,2%.  La disposizione ha effetto con decorrenza dall’1.1.2016.

Lavoro nero, multe a rimborso

Via libera al rimborso delle sanzioni per lavoro nero. Chi doveva multe inferiori a 3 mila euro a titolo di evasione contributiva, ma le ha versate in quest’importo minimo (ex dl n. 223/2006), può chiedere la restituzione della differenza (3 mila euro – importo effettivo di sanzione). A tal fine, deve presentare domanda all’Inps tramite cassetto previdenziale. Lo stabilisce lo stesso istituto previdenziale nel messaggio n. 7280/2015, facendo seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 254/2014 Continue reading “Lavoro nero, multe a rimborso”

Reverse charge – Appalti pubblici – Consorzi – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016

Il Ddl. di stabilità 2016, a seguito dell’approvazione di un emendamento in Commissione Bilancio della Camera, prevede l’estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, laddove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico e fatturi in regime di split payment. La norma ha come finalità quella di ridurre le eccedenze di credito IVA per i consorzi che rendono servizi nei confronti della PA, applicando l’IVA con il sistema di split payment e, dunque, senza addebitare l’imposta in rivalsa.
L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio di una misura speciale di deroga da parte del Consiglio dell’Unione Europea.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Rilevanza dello stato di crisi dell’azienda (Cass. 18.11.2015 n. 23620)

Con la sentenza 18.11.2015 n. 23620, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una lavoratrice operante in qualità di tecnico di laboratorio presso una società del settore della sanità privata, finalizzato non a evitare perdite, ma a conseguire un maggior profitto per l’impresa. Nel caso di specie, la società ha sostituito la lavoratrice con una risorsa maggiormente qualificata, in ragione degli obblighi imposti dalla Regione, e, stanti le difficoltà economiche in cui versavano gli altri reparti, non ha potuto ricollocare la lavoratrice.
La Corte ha osservato che il contratto di lavoro può essere sciolto anche a seguito di un’onerosità, sorta successivamente alla sua instaurazione, e inizialmente non prevista, la quale può consistere anche nella sostituzione di personale meno qualificato con personale maggiormente qualificato a seguito di una valutazione dell’imprenditore basata sull’andamento economico dell’impresa (valutazione non sindacabile, secondo i giudici, ai sensi dell’art. 30 della L. 183/2010). Resta fermo che le ragioni tecniche, organizzative o produttive di cui all’art. 3 della L. 604/66, sottese a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, devono essere oggettivamente verificabili, ovvero non pretestuose, e che il relativo onere probatorio ricade sul datore di lavoro

Delibere comunali IMU e TASI approvate in ritardo dai Comuni – Effetti – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016

A seguito della soppressione della “sanatoria” delle delibere, inizialmente inserita nella legge di Stabilità 2016 e poi eliminata, le delibere IMU e TASI “in ritardo” risultano irregolari e delle aliquote da esse previste non si deve tenere conto nella determinazione del saldo da versare entro domani.
Si ricorda, in proposito, che, a norma dell’art. 1 co. 169 della L. 296/2006, le delibere in materia di aliquote e tariffe IMU adottate entro il termine di legge previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione si applicano dall’1 gennaio dell’anno di riferimento. Per l’anno 2015, la scadenza di legge era il 30 luglio.
Ai fini dell’efficacia delle delibere, inoltre, è necessario che esse siano trasmesse al MEF entro il 21 ottobre, per pubblicarle sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre.
Solo ove le delibere abbiano rispettato queste prescrizioni, il contribuente è tenuto ad applicare le relative aliquote in sede di pagamento del saldo in scadenza domani. In caso di delibera fuori termine, invece, continuano ad applicarsi le delibere adottate per l’anno precedente.
Atteso che il pagamento della prima rata è stato determinato sulla base delle aliquote 2014, in tal caso continueranno ad applicarsi tali regole, senza applicare alcun conguaglio.
Un caso particolare è, poi, quello della delibera consiliare adottata “in autotutela” per correggere un iniziale errore nella determinazione delle aliquote (ad esempio utilizzando impropriamente la maggiorazione dello 0,8 per mille della TASI). In questo caso si dovrebbe ammettere la validità retroattiva della correzione, come per tutti i provvedimenti in autotutela.

Cartelle di pagamento da notificare entro il 31.12.2015

Ai sensi dell’art. 25 del DPR 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il:
– 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, se si tratta di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
– 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, se si tratta di controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73).
Pertanto, entro il 31.12.2015 vanno notificate le cartelle di pagamento relative all’anno 2011 (modelli UNICO, IVA e IRAP 2012) per la liquidazione automatica, oppure all’anno 2010 (modelli UNICO, IVA e IRAP 2011) se si tratta di controllo formale.

Ires – Riduzione dell’aliquota al 24% – Decorrenza – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016

Un emendamento al Ddl. di stabilità 2016, presentato dal Governo, prevede l’annullamento dell’originaria proposta di ridurre, in via transitoria, l’aliquota IRES al 24,5% a decorrere dall’1.1.2016, con effetto già dal 2016 per i soggetti solari; con riferimento a tale periodo continuerebbero quindi ad applicarsi le aliquote vigenti. La riduzione, se l’emendamento confluisse nel testo definitivo, opererebbe dal 2017 “solare”, fissando l’aliquota IRES “a regime” nella misura del 24%.

Detrazioni d’imposta per le spese di recupero e di riqualificazione energetica degli edifici – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016

Con un emendamento al Ddl. di stabilità 2016, approvato dalla commissione Bilancio della Camera e ora all’esame del Parlamento, si prevede la possibilità, per pensionati e soggetti con redditi incapienti, di accedere alle agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione energetica eseguiti su parti comuni di edifici.
Tali soggetti possono, secondo la nuova previsione, in luogo della detrazione da esercitarsi in dichiarazione dei redditi, optare per la cessione del credito, a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi di recupero.
Sotto il profilo oggettivo, rimangano escluse dall’ambito di applicazione della norma le spese sostenute dai medesimi soggetti incapienti sulle unità immobiliari di esclusiva proprietà.
La norma, inoltre, demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate i criteri attraverso i quali sarà possibile cedere il credito.

Emendamenti in materia previdenziale alla legge di stabilità 2016

Tra gli emendamenti governativi alla legge di stabilità 2016 approvati in Commissione Bilancio alla Camera, figurano nella materia previdenziale:
– l’anticipazione al 2016 dell’estensione della no tax area per le pensioni più basse: per i soggetti con meno di 75 anni passerà da 7.500,00 a 7.750,00 euro, mentre per i soggetti con almeno 75 anni salirà da 7.750,00 a 8.000,00 euro;
– la “sterilizzazione”, ai fini del calcolo delle pensioni, del valore negativo dell’indice dei prezzi al consumo (deflazione);
– lo stanziamento delle risorse per la proroga nel 2016 della Dis-Coll, ossia il meccanismo di disoccupazione per i collaboratori;
– l’introduzione di un monitoraggio sulla spesa impegnata per la sperimentazione in corso fino a fine anno per l’anticipo della pensione alle lavoratrici che maturino i requisiti entro il 31 dicembre (57 anni o 58 anni, se autonome, con 35 di contributi), che consenta il reimpiego dei risparmi realizzati per finanziare la stessa misura per le eventuali escluse.