Dall’1.1.2018, il tasso di interesse legale è stato innalzato dallo 0,1% allo 0,3% (DM 13.12.2017): pertanto, ai fini del ravvedimento operoso, gli interessi sulle imposte versate tardivamente, e, in generale, pagate in occasione del ravvedimento, vanno corrisposti allo 0,3% dall’1.1.2018.
IVA addebitata in rivalsa per errore – Regime sanzionatorio – Novità della Legge di bilancio 2018 – Favor rei
Per effetto della legge di bilancio 2018 (che ha modificato l’art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97), in caso di IVA addebitata per errore, opera, se l’imposta è stata assolta dal cedente/prestatore e detratta dal cessionario/committente, una sanzione in capo a quest’ultimo da 250,00 euro a 10.000,00 euro. Rimane ferma la detrazione.
Nei processi pendenti, è quindi opportuno invocare il favor rei ex art. 3 del DLgs. 472/97.
Infatti, automaticamente vengono meno il recupero dell’IVA e la sanzione da dichiarazione infedele, che è una diretta conseguenza del menzionato recupero.
Invece, per l’indebita detrazione, in luogo della sanzione proporzionale del 90%, c’è ora la sanzione fissa.
Controlli preventivi sulle compensazioni – Sospensione dei versamenti mediante F24 – Novità della legge di bilancio 2018
Il nuovo co. 49-ter, inserito nell’art. 37 del DL 223/2006 dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), introduce la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 nei quali sono esposte compensazioni che presentano profili di rischio, per controllare l’utilizzo del credito.
In altri termini, la norma prevede la sospensione delle suddette deleghe di pagamento, in presenza di particolari indicatori di rischio (da definire con un futuro provvedimento da parte della stessa Agenzia), per realizzare alcuni controlli preventivi. La stessa delega di pagamento verrà eseguita, e quindi le compensazioni e i versamenti in essa contenuti saranno considerati effettuati alla medesima data della loro effettuazione:
– laddove da tali controlli emerga un esito positivo circa il corretto utilizzo del credito;
– in ogni caso, decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del modello F24.
In caso contrario, la delega di pagamento non viene eseguita e, pertanto, i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati, con le relative conseguenze sul piano sanzionatorio.
Erogazione dei rimborsi in procedura semplificata – Modalità – Novità a decorrere dall’1.1.2018
A partire dall’1.1.2018 i rimborsi da conto fiscale, ai sensi dell’art. 1 co. 4-bis del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), sono erogati direttamente ai contribuenti dall’agente della riscossione attraverso la struttura di gestione di cui all’art. 22 co. 3 del DLgs. 241/97 con l’eliminazione di alcuni passaggi autorizzativi intermedi.
A fronte della predetta novità sono stati emanati:
– il DM 22.12.2017, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che prevede un flusso informativo fra la Struttura di gestione, l’Agenzia delle Entrate e gli agenti della riscossione;
– il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2017 n. 306408 che approva le specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni fra i soggetti di cui al punto precedente ai fini dell’erogazione dei rimborsi da conto fiscale.
Si rileva, fra l’altro, che la nuova disciplina per l’erogazione dei predetti rimborsi:
– si applica a tutti i rimborsi ancora da erogare all’1.1.2018;
– assume carattere “generale” e non concerne esclusivamente il rimborso dell’IVA relativo alle operazioni assoggettate al meccanismo dello split payment (circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27);
– persegue la finalità di ridurre i tempi di erogazione dei rimborsi IVA, in conformità con la giurisprudenza UE (Corte di Giustizia UE 16.3.2017 causa C-211/16) e come richiesto nella decisione del Consiglio europeo 25.4.2017 n. 784 che ha autorizzato l’Italia ad estendere l’ambito applicativo della scissione dei pagamenti.
Trasmissione dei dati su base semestrale per l’anno di imposta 2018 – Modifica del termine relativo al primo semestre – Novità della legge di bilancio 2018
Al fine di evitare sovrapposizioni negli adempimenti a carico dei contribuenti, l’art. 1 co. 932 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha modificato il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo trimestre, o primo semestre, 2018, posticipandolo dal 16 settembre al 30 settembre.
Si osserva che la modifica del termine riguarda anche la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre 2018, da effettuarsi ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010, poiché i termini di trasmissione di quest’ultima comunicazione coincidono con quelli della comunicazione dei dati delle fatture, in virtù del rinvio operato dall’art. 21-bis all’art. 21 del DL 78/2010.
Si evidenzia, altresì, l’assenza di coordinamento normativo per la trasmissione dei dati delle fatture da parte dei soggetti che hanno optato per il regime di cui all’art. 1 co. 3 del Dlgs 127/2015. Tuttavia anche per tali soggetti i termini di invio non dovrebbero differenziarsi.
Eredi del contribuente defunto – Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario – Effetti (C.T. Prov. Reggio Emilia 13.12.2017 n. 318/1/17)
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con sentenza n. 318/1/17 del 13.12.2017, ha ritenuto che l’erede che ha accettato con beneficio di inventario sia legittimato a ricevere la notifica delle cartelle esattoriali per debiti tributari del defunto in quanto soggetto passivo della relativa imposta.
A tale conclusione è giunta in base all’art. 490 c.c., a mente del quale colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede.
Rispetto all’accettazione pura e semplice, però, il patrimonio del defunto è distinto da quello dell’erede e si producono gli effetti indicati dall’art. 490 co. 2 c.c..
Ne consegue che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non determina il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere al di là dei beni lasciati dal de cuius.
Credito d’imposta per le librerie – Novità della legge di bilancio 2018
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 319 ss. della L. 205/2017) ha previsto, a decorrere dal 2018, un credito d’imposta con riferimento al settore della vendita al dettaglio di libri.
Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, che abbiano quale codice ATECO principale 47.61 “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati” o 47.79.97 “Commercio al dettaglio di libri di seconda mano”.
Il credito d’imposta:
– è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto attuativo, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale;
– è stabilito nella misura massima di 20.000,00 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000,00 euro per gli altri esercenti.