La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 28.9.2023 n. 27528, ha affermato che, in caso di acquisto di immobile in corso di costruzione con le agevolazioni prima casa, il termine triennale (art. 76 co. 2 del DPR 131/86) a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per accertare la mancanza delle condizioni agevolative decorre dall’accatastamento.
In quel momento, infatti, l’Agenzia è in condizioni di verificare in concreto le caratteristiche del bene che consentono di accedere al beneficio.
In presenza dell’accatastamento medio tempore, non è necessario ricorrere alla fictio iuris applicata dall’Agenzia delle Entrate, che avrebbe preteso di far decorrere il termine triennale dal decorso del termine – a sua volta triennale (3+3) – entro cui l’immobile in costruzione deve venire ad esistenza.
Nozione di sovraindebitamento – Presupposto oggettivo – Incapacità di adempiere le obbligazioni (Trib. Genova 20.7.2023)
Il Trib. Genova 20.7.2023 si è soffermato, in primo luogo, sulla questione relativa all’ammissibilità di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, di qualunque specie, in presenza di un unico creditore, affermando che “il requisito della pluralità dei creditori concorrenti – che pur si potrebbe ipotizzare, data la dimensione generalmente plurisoggettiva, dal lato attivo, di questo genere di procedimento – non è un presupposto indicato nelle norme di riferimento della L. 3/2012 novellate con il CCII”.
In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato la nozione di sovraindebitamento che rappresenta il presupposto oggettivo di accesso alle procedure.
Il Codice della crisi – differentemente dalla L. 3/2012, la quale, all’art. 6 co. 2 lett. a) definiva il sovraindebitamento come “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” – ha realizzato un “totale parallelismo definitorio” con la nozione, di carattere finanziario, di “crisi” e di “insolvenza” per le procedure “maggiori”, ma, secondo il Tribunale, occorre recuperare le nozioni di “perdurante squilibrio” e di “definitiva incapacità di adempiere” le obbligazioni per rappresentare una valida definizione di “sovraindebitamento”, che evoca una situazione eccedente la normalità del debito sostenibile.
Riporto delle perdite – Novità della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)
Con l’art. 6 co. 1 lett. e) n. 2 e 3 della L. 111/2023 è prevista una revisione significativa del regime fiscale delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie.
I principi della delega sono i seguenti:
– tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite;
– necessità di non penalizzare le perdite realizzate dalle società a partire dall’ingresso in un gruppo;
– revisione del limite del patrimonio netto previsto dall’art. 172 co. 7 del TUIR;
– revisione della nozione di modifica dell’attività principale in fatto esercitata prevista dall’art. 84 co. 3 del TUIR.
Con particolare riferimento alle fusioni, quindi, dovrebbe essere modificato l’approccio teso a considerare le società quali “bare fiscali” sulla base di meri indici parametrici.
Esonero dagli ISA – Compilazione del quadro RS del modello REDDITI PF – Invio dei dati entro il 30.11.2024 – Novità del DL 132/2023 (c.d. DL “Proroghe Fisco”)
L’art. 6 del DL 29.9.2023 n. 132 (c.d. DL “Proroghe Fisco”) differisce al 30.11.2024 il termine per comunicare le informazioni relative all’attività svolta nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d’imposta 2021) da parte di imprenditori e professionisti in regime forfetario. Il rinvio tecnico è giustificato, nel testo della norma, dalla necessità di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario “con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale”.
Tuttavia, la proroga viene incontro soprattutto ai contribuenti destinatari delle comunicazioni di compliance inviate dall’Agenzia delle Entrate per presunte omissioni nell’indicazione dei dati informativi nel quadro RS (provv. 19.9.2023 n. 325550), i quali potranno inviare (ove necessario) la dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni.
Assegnazione e cessione agevolate di beni ai soci – Requisiti – Riflessi fiscali – Dubbi applicativi
La proroga al 30.11.2023 dei termini relativi alle operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice di cui all’art. 1 co. 100-105 della L. 197/2022, dovrebbe permettere all’amministrazione finanziaria di fornire chiarimenti su alcune questioni ancora dubbie.
Esse riguardano:
– l’assegnazione di beni rivalutati nel 2021 e la possibilità per il contribuente di rinunciare agli effetti della rivalutazione, calcolando una maggiore plusvalenza ma con recupero dell’imposta sostitutiva precedentemente versata;
– la possibilità di applicare le agevolazioni anche agli immobili detenuti in proprietà superficiaria;
– il trattamento delle riserve in sospensione d’imposta;
– il trattamento delle riserve derivanti dalla cessione agevolata.
Conti correnti intestati a terzi – Operatività della presunzione – Rapporti tra società e amministratore (Cass. 24.8.2023 n. 25215)
La Cass. 24.8.2023 n. 25215 ha dichiarato illegittimo un accertamento all’amministratore di società fondato su indagini bancarie effettuate nei confronti di quest’ultima, in quanto non provato il rapporto stretto con la compagine sociale.
I conti correnti intestati alle società, infatti, non sono direttamente riferibili al contribuente in ragione solo della qualifica di amministratore delle società e l’omessa dichiarazione di redditi da parte di queste.
Domanda NASpI e DIS-COLL – Nuova procedura (messaggio INPS 28.9.2023 n. 3388)
Con il messaggio 28.9.2023 n. 3388, l’INPS ha comunicato il pronto rilascio di un nuovo servizio telematico per consentire in modo più semplice, riducendo la possibilità di errori, la presentazione delle domande di indennità mensile di disoccupazione NASpI per i lavoratori subordinati e DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi.
Il servizio è accessibile direttamente dal portale istituzionale dell’INPS (www.inps.it) attraverso il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Per disoccupati”, “NASpI e DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione”, “Utilizza il servizio”, “NASpI e DIS-COLL – Domanda”, “Utilizza il servizio”, “NUOVA DOMANDA”.
Con l’occasione occorrerà prima autenticarsi con la propria identità digitale di tipo SPID (almeno di Livello 2), CNS (Carta nazionale dei servizi) o CIE (Carta di identità elettronica).
In particolare, nel messaggio in esame si rende noto che ove l’ultimo rapporto di lavoro rilevato/inserito dall’utente sia riferito a un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, dottorato o assegno di ricerca, la procedura proporrà direttamente la presentazione della domanda DIS-COLL ex art. 15 co. 8 del DLgs. 22/2015.
Ticket Cassa integrazione e Fondi di solidarietà – Comunicazioni di anomalie – Invio ai datori di lavoro e ai loro intermediari (messaggio INPS 28.9.2023 n. 3396)
Con il messaggio 28.9.2023 n. 3396, l’INPS informa che invierà comunicazioni ai datori di lavoro e ai loro intermediari evidenziando i ticket di Cassa integrazione/Fondi di solidarietà che hanno generato almeno un’anomalia, non ancora risolta, riguardante competenze precedenti.
Le comunicazioni:
– saranno inviate tramite PEC al datore di lavoro e agli intermediari;
– conterranno il prospetto delle posizioni di pertinenza e l’elenco dei ticket, rimandando alla consultazione attiva del “Cruscotto CIG e Fondi”.
Aggiornamento del canone alle variazioni dell’indice ISTAT – Profili operativi
L’aggiornamento del canone di locazione alle variazioni dell’indice ISTAT consente al locatore di adeguare l’importo del corrispettivo alle variazioni del potere d’acquisto.
Tale aggiornamento opera:
– per le locazioni ad uso diverso, nel limite del 75% della variazione e purché sia richiesto dal locatore, oltre che previsto nel contratto;
– per le locazioni ad uso abitativo a canone libero, anche oltre la percentuale del 75% e con riferimento a indici diversi, sempre che sia pattuito nel contratto e richiesto dal locatore;
– per le locazioni a canone concordato, sempre nel limite del 75%.
In ragione della necessità di preventiva richiesta da parte del locatore, la giurisprudenza ritiene che non si possano ottenere gli arretrati dell’aggiornamento, vale a dire gli importi di anni anteriori in cui l’adeguamento, pure previsto nel contratto, non era stato domandato (cfr. Cass. nn. 14673/2003; 15034/2004; 11675/2014).
Ravvedimento dei corrispettivi – Novità della bozza di c.d. “DL Energia”
Il DL “Energia” ha previsto un ravvedimento speciale sulle violazioni in tema di omessa/infedele trasmissione/memorizzazione dei corrispettivi fiscali, anche per coloro i quali hanno ricevuto un verbale entro il 31.10.2023 (il verbale, di norma, osta al ravvedimento per queste violazioni). Vi rientrano le violazioni commesse dall’1.1.2022 al 30.6.2023 e il ravvedimento va perfezionato entro il 15.12.2023.
Si segnalano a tal fine riflessi ai fini delle imposte dirette: in caso di omessa memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi si dovrà tenerne conto ai fini del pagamento, dal momento che il termine per la presentazione del modello REDDITI scade il 30.11.2023.
Se è stato operato un minore pagamento del saldo IRPEF/IRES riferito al 2022 e dell’acconto 2023, si potrà beneficiare del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs 472/97; nessun rilievo ai fini dell’infedele dichiarazione, considerato che il termine scade il 30.11.2023.
In tema di IVA, considerata la prassi degli Uffici occorre sanare l’omesso versamento da liquidazione periodica per effetto della omessa fatturazione e/o trasmissione o memorizzazione del corrispettivo.
Il tutto si potrà intrecciare con la delega fiscale (L. 111/2023), che prevede l’estensione del cumulo giuridico anche al ravvedimento operoso, applicando così una sanzione unitaria beneficiando delle riduzioni ex art. 13 del DLgs. 472/97.