L’Agenzia delle Entrate, con una FAQ 28.9.2023 pubblicata nella sezione relativa alle agevolazioni per il Mezzogiorno, ha fornito indicazioni per la compilazione del modello CIM23 in presenza di progetti d’investimento relativi a crediti d’imposta diversi.
Nel caso di specie, un’impresa intende inviare nell’anno 2023 due comunicazioni modello CIM23:
– la prima per un progetto di investimento per il quale viene chiesto il credito d’imposta ZES di cui all’art. 5 del DL 91/2017;
– la seconda per un diverso progetto di investimento per il quale viene chiesto il credito d’imposta Mezzogiorno di cui all’art. 1 co. 98 – 108 della L. 208/2015
L’Agenzia ha chiarito che, in tal caso, i progetti d’investimento da esporre nelle due comunicazioni sono diversi e, pertanto, il campo 10 (N. progressivo progetto) del rigo A2 del quadro A deve essere così compilato, indicando nella prima comunicazione il valore 1 e nella seconda il valore 2.
Ciascun progetto d’investimento, quindi, deve essere identificato da un valore numerico univoco a prescindere dal credito d’imposta cui si riferisce.
Esonero dagli ISA – Compilazione del quadro RS del modello REDDITI PF – Invio dei dati entro il 30.11.2024 – Novità del DL “Proroghe Fisco”
Il DL “Proroghe Fisco” approvato ieri, 27.9.2023, dal Consiglio dei Ministri introduce, tra l’altro, un rinvio tecnico per l’invio dei dati informativi sui costi sostenuti dai contribuenti forfetari, da indicare nel quadro RS del modello REDDITI; i dati richiesti dovranno essere comunicati entro il 30.11.2024.
Per effetto di tale rinvio, sarà possibile inviare i dati senza ricorrere al ravvedimento operoso, sollecitato dalle lettere di compliance recentemente inviate dall’Agenzia delle Entrate; le informazioni richieste, pur non incidendo sul calcolo della base imponibile, sono comunque ritenute preziose dall’Amministrazione finanziaria, rilevando ai fini del funzionamento dell’algoritmo del concordato preventivo che debutterà nel 2024.
Spese legali sostenute per la difesa dell’amministratore sottoposto a procedimento penale – Detraibilità (C.G.T. II Liguria 23.5.2023 n. 386/2/23)
Secondo la C.G.T. II Liguria 23.5.2023 n. 386/2/2023, l’IVA sulle spese legali sostenute per la difesa in giudizio di amministratori, dirigenti e dipendenti della società coinvolti in procedimenti penali non può essere detratta.
I giudici ritengono che manchi la prova della correlazione tra l’acquisto di beni o servizi effettuato e il loro impiego e utilizzo diretto nell’attività esercitata dal soggetto interessato: in mancanza di tale nesso, non è dato riscontrare il rispetto del principio di afferenza.
Cessione di terreni – Donazione e successiva cessione – Novità della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)
Ai sensi dell’art. 5 co. 1 lett. h) n. 1 della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), il legislatore delegato dovrà prevedere la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Sarà stabilito che, qualora gli stessi siano acquistati per effetto di donazione, si assumerà, in ogni caso, come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante.
Secondo il vigente art. 68 co. 2, ultimo periodo, del TUIR, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell’INVIM e dell’imposta di successione.
Come chiarito dalla Relazione illustrativa al Ddl. delega fiscale, la previsione in argomento si pone l’obiettivo di regolarizzare gli effetti della donazione dei terreni edificabili a familiari, seguita dalla loro cessione, entro un ristretto arco temporale, a terzi a opera dei donatari, attraverso l’introduzione di un principio analogo a quello vigente con riguardo alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di 5 anni, per i quali è stabilito che si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
Supporto per la formazione e il lavoro – Domanda – Rilascio di nuove funzionalità (messaggio INPS 26.9.2023 n. 3354)
Con il messaggio 26.9.2023 n. 3354, l’INPS informa del rilascio di nuove funzionalità all’interno della domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro ex art. 12 del DL 48/2023.
In particolare, le nuove funzionalità consistono in:
– annullamento di una domanda in stato “acquisita” ed “acquisita in attesa mod.Com”;
– gestione del modello “SFL- Com Ridotto”;
– visualizzazione degli gli esiti della domanda, anche in stato sospesa per supplemento istruttorio,
– stampa della ricevuta di una domanda correttamente inviata;
– stampa in formato pdf di una domanda acquisita.
Omessa memorizzazione/trasmissione – Ravvedimento operoso – Novità del DL “Energia” approvato dal Consiglio dei Ministri
In base alla bozza di “DL energia” approvata dal Consiglio dei Ministri il 25.9.2023, il ravvedimento operoso, per le violazioni commesse dall’1.1.2022 al 30.6.2023, viene esteso ai contribuenti nei confronti dei quali la violazione è già stata constatata al 31.10.2023.
Il ravvedimento operoso deve perfezionarsi entro il 15.12.2023.
Questi contribuenti, in base all’art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97, sarebbero esclusi dal ravvedimento, che, proprio per le violazioni su memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, è precluso dal verbale di constatazione.
La regolarizzazione mediante ravvedimento fa sì che la violazione non sia inclusa in quelle che possono determinare la sanzione accessoria della chiusura dei locali.
Obbligo di fatturazione elettronica – Detrazione IVA – Mancato recapito della fattura – Presa visione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.9.2023 n. 435)
Se il recapito non è possibile, la fattura elettronica viene messa a disposizione del soggetto passivo nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e il fornitore ne dà comunicazione al cliente. In questo caso, la data di ricezione coincide con il momento in cui il cessionario o committente prende visione del documento. L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 26.9.2023 n. 435, ha affermato che tale azione non può essere arbitrariamente procrastinata, posto che da ciò conseguirebbe un indebito rinvio del dies a quo per l’esercizio della detrazione.
Il caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria riguardava una società che si rendeva conto, nel 2022, di non disporre di alcune fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021, di cui pure aveva le copie inviate dai fornitori. Solo nel 2023 detta società prendeva visione delle fatture nella propria area riservata.
Per l’Agenzia delle Entrate non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA da tale data. Il soggetto passivo, in questo caso, era a conoscenza del fatto che le operazioni cui le fatture si riferivano erano già state effettuate e che, pertanto, l’imposta era esigibile. Inoltre, essendo in possesso delle copie di cortesia, avrebbe dovuto attivarsi per recuperare tempestivamente le fatture elettroniche nella propria area riservata.
Crediti d’imposta energia e gas relativi al III e IV trimestre 2022 – Utilizzo in compensazione mediante il modello F24 – Termine del 30.9.2023
I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas relativi al III trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022) e ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 30.9.2023.
Il modello F24 deve essere presentato:
– esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
– utilizzando gli specifici codici tributo istituiti per ciascuna agevolazione.
Anche i cessionari, ove sia stata presentata la comunicazione di cessione entro lo scorso 20.9.2023, dovranno utilizzare i suddetti crediti entro il 30.9.2023.
In merito al provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332687, che ha previsto per i cessionari la possibilità di annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti tracciabili (con istanza dal 5.10.2023) con particolare riguardo ai crediti “edilizi”, non è chiaro se il riferimento al provv. 30.6.2022 n. 253445 sui crediti energia sia un semplice refuso o se l’Agenzia intenda estendere tale possibilità anche a tali agevolazioni (comunque non applicabile ai crediti in esame vista la scadenza del 30.9.2023).
Bonus psicologo – Novità del DL 228/2021 convertito (c.d. “Milleproroghe”) – Ammissione di nuovi aventi diritto (messaggio INPS 26.9.2023 n.3356)
Con il messaggio 26.9.2023 n. 3356, l’INPS informa di aver provveduto alla verifica delle risorse regionali e provinciali residue e allo scorrimento delle rispettive graduatorie ai fini dell’ammissione di nuovi aventi diritto al c.d. bonus psicologo ex art. 1-quater co. 3 del DL 228/2021, attuato con il DM 31.5.2022.
I nuovi beneficiari ammessi al contributo possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”.
Il beneficio dovrà essere utilizzato entro 180 giorni.
Registratori telematici da aggiornare entro il 2 ottobre 2023
Entro il 2 ottobre 2023 i Registratori Telematici dovranno essere aggiornati al tracciato versione nr. 11, al fine di poter gestire la nuova lotteria istantanea dei corrispettivi.