Sulla base della disciplina previgente, che precludeva l’applicazione dell’agevolazione prima casa alle abitazioni qualificabili “di lusso” ai sensi del DM 2.8.69, nel computo della superficie utile andavano anche i locali di sgombero non abitabili (in quanto era rilevante l’idoneità allo svolgimento delle attività della vita quotidiana). Nel caso di specie, l’immobile era qualificabile di lusso ai sensi dell’art. 5 del citato DM, avendo superficie superiore a 200 mq ed avendo un’area pertinenziale “della superficie di oltre sei volte l’area coperta” (costituita dal terreno circostante il fabbricato, essendo a tal fine irrilevante la qualificazione catastale dell’area ai fini della natura pertinenziale ex art. 817 c.c.).
Nel caso di specie, risulta applicabile la sanzione del 30% in quanto:
– anche la dichiarazione relativa alla natura non di lusso dell’immobile deve essere contenuta nell’atto di acquisto e quindi, se mendace, comporta la decadenza dal beneficio;
– come illustrato dalla Cass. SS.UU. 22.4.2022 n. 13145, la modifica normativa successiva, che ha reso irrilevante la natura “di lusso” dell’immobile, ancorando il beneficio alla sola destinazione catastale, non ha comportato una abolitio criminis e non può applicarsi retroattivamente.
Trattandosi di atto imponibile ad IVA, posto che la revoca del beneficio è riconducibile ad elementi oggettivi del contratto stipulato dalle parti, di cui esse sono necessariamente a conoscenza, l’Amministrazione finanziaria può emettere l’avviso di liquidazione dalla maggiore IVA, irrogando le sanzioni:
– sia nei confronti del cedente, quale soggetto passivo ex art. 17 del DPR 633/72 (salva la rivalsa successiva, in caso di pagamento, nei limiti di cui all’art. 60 co. 7 del DPR 633/72);
– sia nei confronti dell’acquirente dell’immobile medesimo, col primo tenuto quale coobbligato ai sensi della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Contributo fino a 30.000 euro per ristoranti, pasticcerie e gelaterie
E’ pronto al via il contributo fino a 30.000 euro riconosciuto a ristoranti pasticcerie e gelaterie.
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale che sarà pari al 70 per cento delle spese totali ammissibili, entro il limite di 30.000 euro per singola impresa.
Ad aver diritto alle agevolazioni saranno le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
• se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o in alternativa aver acquistato nei 12 mesi precedenti prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25 per cento degli acquisti totali del periodo;
• se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e dal codice ATECO 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca): essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o in alternativa aver acquistato prodotti DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5 per cento del totale.
Alle caratteristiche specifiche delle imprese si affiancano gli ulteriori requisiti previsti.
Il contributo per ristoranti, gelaterie e pasticcerie spetterà alle imprese che:
• sono nel libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o altra situazione equivalente;
• non sono considerate in difficoltà;
• sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno il DURC regolare;
• sono in regola con gli adempimenti fiscali;
• hanno restituito le somme eventualmente dovute in caso di provvedimenti di revoca di agevolazioni;
• non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Nell’elenco delle spese ammissibili che concorreranno al calcolo del contributo concedibile rientrano quelle sostenute per macchinari professionali e beni strumentali all’attività d’impresa, nuovi di fabbrica.
I beni acquistati dovranno essere mantenuti per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo.
Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Esonero dello 0,8% per i rapporti di lavoro dipendente – Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) – Istruzioni operative (circ. INPS 22.3.2022 n. 43)
Con la circ. 22.3.2022 n. 43, l’INPS ha fornito le istruzioni operative sull’esonero dello 0,8% della quota IVS del lavoratore, introdotto – in via eccezionale per i periodi di paga dall’1.1.2022 al 31.12.2022 – dall’art. 1 co. 121 della L. 234/2021.
Lo sconto contributivo si applica:
– ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, a prescindere dal settore (pubblico o privato), ad eccezione del lavoratore domestico;
– se la retribuzione mensile del lavoratore (ovverosia l’imponibile previdenziale) non ecceda l’importo di 2.692 euro (se nel mese tale importo venisse superato, lo sconto non spetterà nel mese in questione);
– sulla tredicesima (fermo restando il limite di 2.692 euro, ovvero 224 euro se la tredicesima è erogata mensilmente), ma non sulla quattordicesima.
I datori di lavoro dovranno esporre, dal flusso UniEmens di competenza di marzo 2022, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, utilizzando i nuovi codici causale “L024″ ed “L025″ (quest’ultimo per la tredicesima). Per i mesi pregressi, la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” può essere effettuata nei flussi di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
Specifiche istruzioni sono state dettate ai datori di lavoro agricoli.
Imprese turistiche-ricettive – Credito d’imposta per la seconda rata dell’IMU 2021 – Novità del DL 21.3.2022 n. 21 (c.d. DL “Ucraina”)
L’art. 22 del DL 21.3.2022 n. 21 riconosce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% dell’importo versato per la seconda rata dell’IMU per l’anno 2021, alle imprese turistico-ricettive.
Dal punto di vista oggettivo, per poter beneficiare del contributo è necessario che:
– gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell’IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2;
– in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
– i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
I gestori dell’attività (che sono anche i proprietari dell’immobile D/2), inoltre, devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Il credito d’imposta, che dovrà essere richiesto presentando un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti da un apposito provvedimento, è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie di beni – Effetti della incompleta, tardiva o mancata compilazione dell’elenco riepilogativo INTRASTAT
Tra i requisiti sottesi al regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie di beni, l’art. 41 co. 2-ter del DL 331/93 richiede che il cedente abbia compilato l’elenco riepilogativo INTRASTAT o ne abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione.
Non è ancora stato chiarito, da parte dell’Amministrazione finanziaria, se a fronte di una violazione nella presentazione degli elenchi INTRA delle vendite, la successiva regolarizzazione sia sufficiente a garantire la permanenza del regime di favore, come nel caso in cui l’elenco sia presentato omettendo i dati di una o più cessioni INTRA Ue oppure indicando dati errati.
Le Note esplicative riguardanti i “Quick fixes 2020″ evidenziano che il mancato adempimento del cedente in merito alla presentazione degli elenchi, ai sensi dell’art. 138, par. 1-bis della direttiva 2006/112/CE, “può di fatto essere stabilito solo una volta trascorso un certo periodo dal momento in cui la cessione è stata effettuata e fatturata”. Vi è dunque un lasso di tempo “tra il momento in cui il cedente deve presentare l’elenco riepilogativo e il momento in cui le autorità fiscali intervengono”.
Prova della cessione intracomunitaria – Prodotti soggetti ad accisa – Validità dell’e-AD (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.3.2022 n. 146)
Con risposta a interpello 22.3.2022 n. 146, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è possibile fornire la prova di una cessione intracomunitaria ex art. 41 co. 1 del DL 331/93, per beni soggetti ad accisa, mediante il documento amministrativo e-AD.
Al fine di attestare il trasporto intracomunitario dei beni, tale documento può considerarsi sostitutivo del CMR (nel quale sono contenuti gli stessi elementi) o di altri documenti di trasporto della merce.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nonostante l’introduzione della presunzione relativa alle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011, è comunque possibile dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta.
Credito d’imposta per l’acquisto di carburante per i mezzi utilizzati dalle imprese agricole e della pesca – Novità del DL 21/2022 (c.d. DL “Ucraina”)
A norma dell’art. 18 del DL 21.3.2022 n. 21, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.
Il credito d’imposta:
– non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP;
– è utilizzabile entro il 31.12.2022 esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti generali alle compensazioni;
– può essere ceduto, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati”.
Tirocini – Apprendistato – Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) – Criticità (audizione Fondazione Nazionale dei Commercialisti 15.3.2022)
In audizione in Senato, la Fondazione nazionale dei commercialisti ha formulato, con un documento del 15.3.2022, alcune considerazioni su tirocini e apprendistato.
In particolare, la Fondazione sottolinea che:
– è necessario introdurre meccanismi che permettono di verificare se la formazione erogata durante il tirocinio sia strumentale all’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, anche mediante la responsabilizzazione degli enti autorizzati alla promozione dei tirocini extracurriculari nonché alle modalità di certificazione delle competenze trasmesse;
– il riordino della disciplina sui tirocini, prevista dall’art. 1 co. 720-726 della L. 234/2021, rischia di ridurre il potenziale di questo istituto considerato che le future Linee guida dei tirocini (ancora da emanare) potrebbero circoscrivere l’applicazione dei tirocini ai soli soggetti con difficoltà di inclusione sociale.
– occorre valorizzare e semplificare l’apprendistato;
– risulta insufficiente lo sgravio introdotto dall’art. 1 co. 645 della L. 234/2021 per l’apprendistato di primo livello, visti i costi aziendali che tale tipologia comporta.
Omesso/tardivo reverse charge – Sanzioni da omesso versamento (Cass. 15.3.2022 n. 8283)
In caso di omessa o tardiva autofatturazione, si rendono applicabili le sanzioni di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97 quand’anche non ci sia stato, visto il peculiare meccanismo di assolvimento dell’imposta, un materiale omesso versamento ad esempio in quanto la violazione ha avuto effetto sul pro rata.
Rimangono applicabili le sanzioni sull’omesso reverse charge dell’art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97.
Il giudice del rinvio, precisa la Cass. 15.3.2022 n. 8283, deve valutare se la sanzione da omesso versamento dell’art. 13 del DLgs. 471/97 è rispettosa, alla luce delle circostanze di fatto, del principio di proporzionalità.
Detrazioni “edilizie” – Comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura – Proroga al 29.4.2022 – Emendamento al DL 4/2022 (DL “Sostegni-ter”)
Un emendamento al testo del DL 4/2022 (DL “Sostegni-ter”), attualmente in corso di conversione in legge, prevede la proroga fino al 29.4.2022 del termine (attualmente fissato per il 7.4.2022) per la comunicazione, exart. 121 del DL 34/2020, dell’opzione di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito d’imposta relativo alla detrazione “edilizia”. Il testo del Ddl. di conversione, sul quale il Governo ha espresso la volontà di porre la questione di fiducia, sarà oggi oggetto d’esame in Parlamento.