Rate in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022 – Proroga – Emendamento al DL 4/2022 (DL “Sostegni-ter”)

In base all’art. 1 del DL 21.10.2021 n. 146, le rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio scadute nel 2020 e nel 2021 avrebbero dovuto essere pagate entro il 9.12.2021.
Se verrà approvato un emendamento al DL 4/2022:
– le rate scadute nel 2020 andranno pagate entro il 30.4.2022;
– le rate scadute nel 2021 andranno pagate entro il 31.7.2022;
– le rate scadenti nel 2022 andranno pagate entro il 30.11.2022.

Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% (risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 23.6.2021).

Nell’ambito delle risposte fornite nell’edizione speciale di Telefisco 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione del 50% della detrazione prevista in caso di interventi su immobili ad uso promiscuo troverà applicazione anche con riferimento alle spese sostenute dal coniuge del professionista.
Inoltre, è stata riconosciuta la possibilità di beneficiare del superbonus del 110% nel caso di un intervento di sostituzione di una caldaia oggetto, in precedenza, dell’ecobonus (art. 14 del DL 63/2013) o, ancora, nell’ipotesi di sostituzione di infissi già oggetto di ecobonus (art. 14 del DL 63/2013), con altri più performanti.
Per quanto, infine, attiene gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici è stato chiarito che il contribuente potrà accedere al superbonus del 110% anche nelle more del perfezionamento del contratto con il GSE (requisito richiesto dall’art. 119 co. 7 del DL 34/2020), a condizione, tuttavia, che il beneficiario risulti in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza presentata al GSE medesimo.

Contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” – Ulteriori chiarimenti (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 24.6.2021 nn. 438 – 445)

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 24.6.2021 nn. 438 – 445, ha fornito ulteriori indicazioni in merito al contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” (art. 1 del DL 41/2021).
In estrema sintesi:
– le risposte nn. 439, 444 e 445 ribadiscono che, ai fini dei requisiti per l’accesso al contributo, l’affitto d’azienda non interrompe la continuità aziendale;
– le risposte nn. 440 e 441 confermano che per i distributori di carburanti l’ammontare dei ricavi deve essere determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore;
– la risposta n. 443 afferma che il contributo “Sostegni” non rileva ai fini della determinazione della soglia dei ricavi/compensi per l’accesso al regime forfetario;
– la risposta n. 438 chiarisce che ai fini del computo del fatturato, nell’ambito dell’editoria rilevano solo le copie di libri vendute, spedite o consegnate, e non quelle che siano state semplicemente stampate e stoccate in magazzino;
– la risposta n. 442 conferma che nella nozione di fatturato rientrano non soltanto i ricavi di cui all’art. 85 del TUIR, ma anche altre componenti di reddito, come le plusvalenze.

Aiuti fino a 50mila euro per nuove attività imprenditoriali e professionali

Si tratta di finanziamenti a tasso zero, tra cinquemila e 50 mila euro finalizzati all’avvio di piccole iniziative imprenditoriali a cui possono accedere anche le donne inattive e ai disoccupati di lunga durata.

L’agevolazione sarà richiedibile in tutta Italia e per qualsiasi settore, senza limiti di età. Ma continuerà ad essere accessibile anche per i cosiddetti Neet (giovani non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione), iscritti al programma Garanzia giovani.Requisito, quest’ultimo, ovviamente non richiesto agli altri, nuovi, potenziali beneficiari.

Requisiti per l’istanza

In merito ai requisiti dei giovani Neet (testualmente «Not in Education, Employment or Training»), l’agevolazione prescrive che siano maggiorenni al momento della presentazione della domanda, iscritti al programma Garanzia Giovani entro il 29° anno di età e non impegnati in altre attività lavorative. O in percorsi di studio o di formazione professionale. Per quanto riguarda le donne inattive, anche queste non devono essere occupate in altri lavori al momento della presentazione dell’istanza. Mentre, i disoccupati di lunga durata, oltre ad essere maggiorenni devono anche aver presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione di disponibilità al lavoro (Did).

Le agevolazioni potranno essere richieste da: imprese individuali; società di persone; società cooperative e cooperative sociali composte al massimo da 9 soci. Ma tutte queste attività dovranno essere: – costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive; – non essere ancora costituite, ma bisognerà farlo entro tre mesi dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. Potranno richiedere l’incentivo anche le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive.

Lo Studio è a disposizione per l’assistenza nella richiesta dei finanziamenti.

Lotteria degli scontrini – Avvio dall’1.2.2021- Calendario delle estrazioni (determinazione Agenzia delle Dogane e monopoli e Agenzia delle Entrate 29.1.2021 n. 32051)

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e monopoli e Agenzia delle Entrate n. 32051 pubblicata il 30.1.2021 sono state adottate le disposizioni per l’avvio della lotteria degli scontrini, stabilendo che la prima estrazione mensile sarà effettuata giovedì 11.3.2021 sulla base dei corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dall’1.2.2021 al 28.2.2021. Successivamente, le estrazioni mensili verranno eseguite ogni secondo giovedì del mese.
Le estrazioni settimanali, invece, partiranno dal mese di giugno. La prima avverrà il 10.6.2021 e le successive saranno effettuate ogni giovedì sui corrispettivi della settimana precedente.
Le date delle estrazioni annuali, invece, saranno definite con appositi provvedimenti.
La determinazione n. 32051/2021, oltre a definire il nuovo calendario delle estrazioni, modifica il precedente provv. n. 80217/2020, stabilendo l’entità dei premi in palio per acquirenti ed esercenti e recependo le novità della legge di bilancio 2021.
In base alla nuova disciplina, possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia che, al di fuori dell’attività d’impresa, arte o professione, acquistano beni o servizi, per un importo pari o superiore a un euro, presso commercianti al minuto che trasmettono i dati dei corrispettivi in via telematica, purché al momento dell’acquisto presentino all’esercente il proprio codice lotteria e paghino il corrispettivo esclusivamente e interamente con mezzi elettronici.

Brexit – Obblighi IVA degli operatori economici del Regno Unito – Alternatività tra identificazione diretta e rappresentante fiscale (ris. Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 7)

La ris. Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 7 ha chiarito che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono continuare ad avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.
Anche successivamente al realizzarsi degli effetti della Brexit, dall’1.1.2021, i soggetti del Regno Unito possono scegliere se identificarsi direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 o nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72,  analogamente a quanto avveniva sino al 31.12.2020. Possono, inoltre, continuare ad avvalersi della posizione IVA in Italia, senza soluzione di continuità, coloro che si erano identificati ai fini IVA in Italia prima dell’1.1.2021.

Acquisto di veicoli – Agevolazioni a favore di disabili – Applicazione dell’aliquota IVA del 4% – Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 69)

Il contribuente affetto da determinate disabilità può fruire dell’agevolazione IVA per l’acquisto di veicoli [cfr. n. 31) della Tabella A parte II, allegata al DPR 633/72] anche nelle ipotesi in cui la documentazione a tal fine necessaria non sia presentata contestualmente all’acquisto medesimo, bensì in una fase successiva, sempre che quanto esibito sia comunque in grado di attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’IVA al 4% già dal momento dell’acquisto dell’autovettura.
In tale ultima ipotesi, il cedente potrà validamente ricorrere ad una nota di variazione, a rettifica della fattura originariamente emessa con IVA ordinaria, nei soli casi in cui non sia trascorso più di un anno dall’effettuazione dell’operazione (cfr. art. 26 co. 3 del DPR 633/72). Qualora, invece, la presentazione della documentazione ad opera del cliente avvenga successivamente al citato termine annuale, il fornitore potrà comunque recuperare l’IVA assolta in eccesso (facoltà) mediante il meccanismo di rimborso di cui all’ art. 30-ter del DPR 633/72, da azionare entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione.