Interventi antisismici – Superbonus del 110% – Parti comuni condominiali – Muro di contenimento (risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 68)

Il superbonus del 110% introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020 spetta per gli interventi antisismici di cui all’art. 16 co. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, anche effettuati sulle “parti comuni” di condomini residenziali (in tal senso la circ. Agenzia delle Entrate 24/2020).
Rientrano tra le parti comuni interessate dall’agevolazione “le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l’edificio” ai sensi dell’art. 1117 c.c., ma anche (essendo tale elencazione non tassativa) i muri di contenimento. Gli interventi effettuati su un muro di contenimento, pertanto, possono beneficiare del superbonus del 110% (in quanto annoverati tra le “parti comuni”) a condizione che gli interventi siano funzionali all’adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell’edificio condominiale.
L’agevolazione spetta al ricorrere delle altre condizioni richieste dalla norma, inclusa la presenza dell’asseverazione rilasciata dal professionista abilitato ai sensi dell’art. 119 co. 13 lett. b) del DL 34/2020, dalla quale risulti l’efficacia dei lavori eseguiti ai fini dell’adozione di misure antisismiche riguardi gli elementi strutturali del condominio in base alle disposizioni di cui al DM 28.2.2017 n. 58.

Bonus vacanze – Indebito utilizzo – Restituzione in dichiarazione dei redditi (risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 66)

Con la risposta a interpello 1.2.2021 n. 66, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la quota dell’80% del bonus vacanze di cui all’art. 176 del DL 34/2020 indebitamente fruito può essere restituito in dichiarazione dei redditi.
Lo sconto diretto al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura ricettiva prescelta, pari dell’80% dell’importo complessivo del “tax credit vacanze”, ha, al pari del restante 20%, natura di detrazione d’imposta, sebbene la fruizione dello stesso sia anticipata rispetto al momento di presentazione della dichiarazione.
Pertanto, qualora l’80% del bonus vacanze sia stato indebitamente fruito, lo stesso può essere restituito, senza sanzioni e interessi, in sede di presentazione della dichiarazione (modello 730 o REDDITI PF 2021), mediante la compilazione degli appositi campi del modello prescelto.

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari – Investimenti effettuati nel 2020 – Presentazione della dichiarazione sostitutiva – Termine dell’8.2.2021

Con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro l’8.2.2021.
In particolare, i soggetti che hanno presentato per il 2020 la comunicazione per l’accesso al bonus di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 e che sono presenti nell’elenco pubblicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria possono presentare la dichiarazione sostitutiva tramite l’apposita procedura web, raggiungibile dall’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS).
Soltanto in seguito alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive sarà pubblicato l’elenco definitivo dei soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – Sospensione delle cartelle di pagamento

La presente Circolare analizza le novità del DL 30.1.2021 n. 7 (c.d. decreto “Riscossione-bis”), emanato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, con il quale vengono prorogati di un ulteriore mese i termini di pagamento e le sospensioni già prorogati dal precedente DL 15.1.2021 n. 3 (c.d. decreto “Riscossione”).
In particolare, vengono analizzate:
– la proroga al 31.3.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall’8.3.2020 al 28.2.2021;
– la sospensione fino al 28.2.2021 dei pignoramenti di salari e stipendi, nonché dell’adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei veicoli);
– la sospensione fino al 28.2.2021 della procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, qualora il creditore sia moroso nei confronti dell’Agente della Riscossione;
– la proroga al 28.2.2022 dei termini per la notifica degli atti impositivi;
– la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

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Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% – Novità della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021)

In relazione al superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, fra le principali novità previste dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) si segnala:
– la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione di IACP ed enti equivalenti);
– la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate, per le spese sostenute nell’anno 2022;
– l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
– l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno.

Brexit – Accordo sugli scambi e la cooperazione tra UE e Regno Unito – Principio di continuità

Sulla base del documento Commissione Europea 24.12.2020 relativo all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea (UE) e dalla Comunità europea dell’Energia atomica (EURATOM), si rileva, fra l’altro, che, a partire dall’1.1.2021:
– trova applicazione un principio generale di “continuità” di validità delle norme UE, secondo cui i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva IVA 2006/112/CE si applicano per 5 anni dopo la fine del periodo transitorio in relazione alle operazioni, effettuate prima del termine del periodo transitorio, che presentano un elemento transfrontaliero tra il Regno Unito e uno Stato membro dell’UE;
– in forza di tale principio, le operazioni che hanno per oggetto beni la cui spedizione o trasporto ha avuto inizio in vigenza del periodo transitorio e conclusione quando detto periodo è finito mantengono la natura di operazioni intra-UE.

Cessione di beni necessari per il contenimento dell’emergenza sanitaria – Aliquota IVA applicabile dal 1.1.2021 – Prestazioni di noleggio (risposta interpello Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 585)

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 14.12.2020 n. 585, ha chiarito che dall’1.1.2021 sulle cessioni dei beni “anti COVID-19″, tassativamente elencati nell’art. 124 del DL 34/2019, verrà applicata l’aliquota IVA del 5%, a meno che non ricorrano le condizioni per beneficiare dell’aliquota del 4%, prevista dal n. 41-quater della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, come nel caso degli ausili e delle protesi relative a menomazioni funzionali permanenti (cfr. risoluzione n. 253/E/2002).
Il quesito posto all’esame dell’Amministrazione finanziaria concerneva, tra l’altro, anche la possibilità di applicare, sino al 31.12.2020, l’esenzione IVA (con diritto alla detrazione dell’imposta) sulle prestazioni di noleggio di ventilatori polmonari, aspiratori e saturimetri destinati da una ASL a soggetti invalidi, posto che, con riferimento a tali beni, sino al 19.5.2020, data di entrata in vigore del DL 34/2020, il fornitore applicava l’aliquota del 4%.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto chiarito precedentemente (v. circolare n. 26/E/2020) con riferimento al fatto che, qualora i beni siano compresi, come nel caso di specie, nella tassativa elencazione prevista dalla norma, l’agevolazione si rende applicabile anche in caso di cessione di beni “dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili”.

Somministrazione di alimenti e bevande – Vendite di piatti da asporto – Distinzione ai fini IVA – Utilizzo di applicazioni internet (risposta interpello Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 581)

Con la risposta interpello 14.12.2020 n. 581, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le cessioni di alimenti e bevande preparati secondo una procedura standardizzata, effettuate nei confronti di clienti che possono acquistarli per il tramite di un’applicazione internet e ritirarli presso i locali del ristorante, costituiscono:
– servizi di somministrazione soggetti ad aliquota IVA del 10% se il relativo consumo avviene presso il ristorante;
– cessioni di beni da asporto, soggette ad IVA secondo l’aliquota applicabile a ciascun bene, se il relativo consumo avviene al di fuori dei locali dell’esercente.
L’utilizzo dell’applicazione internet, di per sé, non è sufficiente a ricondurre l’operazione tra le somministrazioni, non rientrando tra gli elementi che, secondo la giurisprudenza comunitaria, qualificano il servizio di ristorazione.
Nel caso specifico, mancando ulteriori servizi aggiuntivi, è ritenuta dirimente la possibilità di consumare i prodotti presso i locali del ristorante.
Si osserva, peraltro, che nel fornire tali chiarimenti l’Agenzia non sembra tenere conto delle recenti aperture mostrate dal Ministero dell’Economia e delle finanze nella risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05007 del 18.11.2020, con la quale è stata ritenuta ammissibile l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le vendite di cibi da asporto o a domicilio, ove tali operazioni costituiscano modalità integrative dell’abituale attività di somministrazione svolta dall’esercente.