Riduzione del cuneo fiscale – Nuovo “trattamento integrativo” e ulteriore detrazione d’imposta – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 29)

La circ. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 29, in relazione al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, ha chiarito che:
– l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa;
– il reddito di lavoro dipendente assoggettato all’imposta sostitutiva del 10%, quale premio di risultato, deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo per la spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, non deve essere considerato il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, mentre rilevano i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.
Sono altresì rilevanti la quota esente dei redditi dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati, nonché i redditi assoggettati al regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Accertamenti in scadenza al 31.12.2020 – Slittamento al 31.12.2021

Ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 (nella versione antecedente alla L. 208/2015, che opera dalle dichiarazioni presentate nel 2017, relative al 2016), l’accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).
Opera tuttavia l’art. 157 co. 1 del DL 34/2020, secondo cui gli atti impositivi in scadenza dall’8.3.2020 al 31.12.2020 vanno emessi entro il 31.12.2020 ma notificati dall’1.1.2021 al 31.12.2021.
In virtù di ciò, entro il 31.12.2020 devono essere emessi gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2015 modello UNICO 2016 (2014 modello UNICO 2015 qualora ci sia stata l’omessa dichiarazione). La notifica avverrà però nel corso del 2021.

Seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 – Termine del 16.12.2020 – Ravvedimento operoso

Entro il 16.12.2020 scade il termine entro cui deve essere versata la seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 (così come ridisciplinata dall’art. 1 co. 738 – 783 della L. 27.12.2019 n. 160).
Ove non si riuscisse a provvedere al versamento dell’imposta entro i termini di legge, si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 471/97, che fissa, in generale, per tutti i tributi, le sanzioni per ritardato od omesso pagamento.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, infatti, l’art. 13 co. 3 del DLgs. 471/97 stabilisce che fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista dal co. 1 dell’art. 13, pari al 30% di ogni importo non versato, “si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.
L’omesso/tardivo versamento (art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97) è punito:
– nella misura del 15% ridotto a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni;
– nella misura del 15%, se il ritardo è compreso tra i 15 e i 90 giorni;
– nella misura del 30%, se il ritardo è superiore a 90 giorni.
Rimane ferma la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso.

Società di comodo – Immobile inagibile – Disapplicazione (risposta Agenzia delle Entrate 15.12.2020 n. 591)

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 15.12.2020 n. 591 conferma che, se una società ha quale unico bene un immobile inagibile, in quanto in fase di ristrutturazione (nella fattispecie, a seguito di un intervento edilizio “pesante” di cui all’art. 3 co. 1 lett. c), d) e f) del DPR 380/2001), può essere disapplicata la disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. 724/94.
Nel caso specifico, posto che l’intervento si è concluso il 9.12.2019, la disapplicazione è concessa per l’intero periodo d’imposta 2019; non è stato, al contrario, ritenuto corretto imputare alla società un reddito minimo commisurato alle risultanze del periodo compreso tra il 10.12.2019 e il 31.12.2019, in cui l’intervento era stato concluso e l’immobile si trovava in uno stato di agibilità.

Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% – Soggetti non titolari di “redditi imponibili” – Condomini (ris. Agenzia delle Entrate 15.12.2020 n. 78)

In relazione al superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, con la ris. 15.12.2020 n. 78, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che:
– un soggetto residente fiscalmente all’estero, proprietario di unità immobiliari in Italia, può fruire della detrazione in quanto titolare di reddito fondiario. In assenza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione, potrà optare per lo “sconto sul corrispettivo” o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020;
– per gli interventi effettuati sulle parti comuni, l’edificio deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica. Non è sufficiente per determinare un condominio la presenza di diritti reali di godimento (es. usufrutto) su una unità immobiliare.

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Sconto sul corrispettivo – Novità del DL 34/2019 (c.d. DL “crescita”) – Errori nella comunicazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 15.12.2020 n. 590)

Nella risposta ad interpello 15.12.2020 n. 590, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli errori nella comunicazione che deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate per optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione della detrazione spettante possono essere corretti se il cessionario non ha già iniziato ad utilizzare il credito d’imposta (nel caso di specie è stata barrata la casella A “cessione del credito” anziché la casella B “contributo sotto forma di sconto”).
Il caso oggetto di esame riguarda la disciplina in vigore fino al 31.12.2019 di cui all’art. 10 co. 1 del DL 34/2019 che consentiva, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”), di poter optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.
In questi casi, il beneficiario della detrazione (il cliente/committente) dovrà segnalare agli Uffici dell’Agenzia competenti la volontà di modificare l’originaria scelta operata.

Tributi locali – Termini in scadenza al 31.12.2020

L’avviso di accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato o la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 1 co. 161 della L. 296/2006).
Pertanto:
– per il semplice mancato versamento dell’IMU dovuta per l’anno 2015, il termine scade il 31.12.2020;
– il 31.12.2020 scade l’anno 2015 nella misura in cui, nel corso del 2014, si sono verificati fatti tali da cagionare un aumento dell’imposizione, che avrebbero dovuto essere dichiarati, appunto, nel 2015.
Lo slittamento, al 31.12.2021, dei termini che scadono dall’8.3.2020 al 31.12.2020 non si applica alla fiscalità locale (art. 157 co. 7-bis del DL 34/2020).

Tasso di interesse legale – Riduzione allo 0,01% dall’1.1.2021 – Novità del DM 11.12.2020

Il DM 11.12.2020 modifica il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c., abbassandolo dall’attuale 0,05% allo 0,01% in ragione d’anno, a partire dall’1.1.2020.
Tra le diverse conseguenze sul piano fiscale che la variazione comporta, si segnala la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97. In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è, quindi, pari allo 0,05% fino al 31.12.2020 e allo 0,01% dall’1.1.2021 fino al giorno di versamento compreso.

rediti d’imposta botteghe e negozi e sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo – Cessione del credito – Modalità di comunicazione – Aggiornamento del modello (provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 378222)

Il provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 378222 ha:
– aggiornato il modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta locazioni, includendo anche i mesi da luglio a dicembre 2020 tra quelli “cedibili”;
– consentito che la comunicazione della cessione possa avvenire anche tramite intermediari abilitati.
Il nuovo modello può essere utilizzato, in luogo del “vecchio” modello, approvato con il provv. 1.7.2020 n. 250739, a decorrere dal 14.12.2020.
Si ricorda che la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta va inviata tra il 13.7.2020 e il 31.12.2021.
Se il cessionario non utilizza interamente il credito acquistato entro il 31 dicembre dell’anno in cui è comunicata la cessione, l’eccedenza non può essere riportata all’anno seguente, né chiesta a rimborso (il cessionario può, a sua volta, cedere i crediti, ma solo entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione).
Inoltre, il provvedimento consente finalmente di inviare la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta locazione (art. 28 del DL 34/2020) e “botteghe e negozi” (art. 65 del DL 18/2020) avvalendosi di un intermediario abilitato, possibilità che, pur normativamente prevista, non aveva ancora avuto attuazione.

Sospensione delle cartelle di pagamento – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS

La presente Circolare analizza le novità del DL 20.10.2020 n. 129 (c.d. “decreto Riscossione”), emanato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzate:
– la proroga al 31.1.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall’8.3.2020 al 31.12.2020;
– la sospensione fino al 31.12.2020 dei pignoramenti di salari e stipendi, nonché dell’adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei veicoli);
– la sospensione fino al 31.12.2020 della procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, qualora il creditore sia moroso nei confronti dell’Agente della Riscossione;
– la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

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