Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.10.2020 n. 455, è stato chiarito che, per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio unifamiliare il superbonus del 110% spetta, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste dalla norma, a prescindere dal fatto che lo stesso venga adibito o meno ad abitazione principale.
La previsione secondo cui l’immobile in questione dovesse essere destinato ad abitazione principale, infatti, era contenuta nel testo originario dell’art. 119 del DL 34/2020, prima della sua conversione in legge.
Commercio elettronico – Operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme digitali – Formalità doganali – Semplificazione (determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 6.10.2020 n. 344910)
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 6.10.2020 n. 344910, è stata introdotta un’apposita procedura che definisce e semplifica le formalità da svolgere per le operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce per merce di valore trascurabile destinata a soggetti privati, non soggetta a vincoli e/o limitazioni.
In particolare, è previsto, fra l’altro, quanto segue:
– fino all’entrata in vigore delle norme del c.d. pacchetto IVA per il commercio elettronico, i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale delle predette merci possono accedere a procedure dichiarative a dati ridotti, a seguito di ottenimento di una specifica autorizzazione;
– l’autorizzazione è rilasciata in via preventiva e ha validità annuale;
– i soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “e-commerce P4I-B2C” (platform for import – business to consumer).
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro – Novità del DL 18/2020 convertito (“Cura Italia”) – Fatturazione delle spese di sanificazione – Profili critici
Si rileva che la fatturazione delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previste dall’art. 64 del DL 18/2020 convertito, per le quali può competere il credito d’imposta del 50%, può esporre prestatore e committente a rischi di errore quando l’intervento di sanificazione si configura come prestazione di servizi.
Tali prestazioni possono essere rese da soggetti che erogano servizi di pulizie, specializzate e non, con potenziale commistione nell’addebito fra semplice pulizia e sanificazione.
In particolare, ad avviso degli Autori, occorre che i corrispettivi relativi alle prestazioni di sanificazione, soggette ad IVA secondo le modalità ordinarie (ossia con IVA esposta), siano indicati in fattura separatamente rispetto a quelli relativi alle prestazioni di pulizia, soggette ad IVA con applicazione del reverse charge in presenza di committente soggetto passivo.
Se la fatturazione dovesse risultare unitaria, ricomprendendo indistintamente pulizia e sanificazione, si dovrà applicare il “regime dell’IVA esposta” in tutti i casi.
DL Liquidità. Finanziamenti con garanzia dello Stato
Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alle misure introdotte dal DL Liquidità a sostegno delle imprese danneggiate dall’emergenza da Covid-19.
Clicca per leggere la circolare
Indennità a favore di lavoratori autonomi iscritti ad Albi – Divieto di cumulo pensioni e redditi – Novità del DL 23/2020 (decreto “liquidità”)
L’art. 34 del DL 8.4.2020 n. 23 (decreto “liquidità”) dispone che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 44 del DL 18/2020 (“Cura Italia”), i professionisti, potenziali beneficiari, devono intendersi:
– non titolari di trattamento pensionistico (la Relazione illustrativa al decreto specifica che il riferimento è al “trattamento pensionistico diretto”);
– iscritti in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Quest’ultima previsione determina l’esclusione dall’indennità erogata dalle Casse private di quei lavoratori autonomi che, per effetto dello svolgimento di attività ulteriori rispetto a quella professionale (ad esempio, come lavoratore subordinato), risultino iscritti a diverse gestioni previdenziali.
Va, inoltre, segnalato che è stato approvato con voto di fiducia dal Senato l’emendamento interamente sostitutivo del Ddl. di conversione del DL 18/2020, che, integrando l’art. 44 co. 2 di tale decreto, limiterebbe l’indennità ai professionisti iscritti “in via esclusiva” agli enti di previdenza privata “e non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia”. Le modifiche risultano, dunque, parzialmente difformi dal contenuto dell’art. 34 del DL 23/2020.
Concessione di finanziamenti garantiti dallo Stato – Fondo centrale di garanzia per le PMI – Novità del DL 23/2020 (decreto “liquidità”)
L’art. 13 del DL 8.4.2020 n. 23, sostituendosi all’art. 49 del DL 18/2020 (che viene abrogato), prevede una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare fino al 31.12.2020, volte a potenziarne, snellirne e ampliarne l’operatività.
Tra le principali misure, si segnalano le seguenti:
– la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento;
– l’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
– la platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia è estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove in via ordinaria possono accedervi soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249.
L’ABI ha diffuso una circolare per dare attuazione alle nuove misure.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Estensione all’acquisto di dispositivi di protezione individuale – Novità del DL 23/2020 (decreto “liquidità”)
L’art. 30 del DL 8.4.2020 n. 23 estende l’ambito applicativo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, di cui all’art. 64 del DL 18/2020, alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Nello specifico, stando alla Relazione illustrativa, sono quindi incluse le spese relative a:
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
– l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;
– i detergenti mani e i disinfettanti.
Cause di disapplicazione delle società di comodo – Effetti della diffusione del Coronavirus – Emendamento al DL 18/2020 (“Cura Italia”)
Il maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 18/2020 introduce, per il 2020, una causa di disapplicazione “generalizzata” della disciplina delle società di comodo.
Nello specifico, viene previsto che per il periodo di imposta in corso al 31.12.2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell’attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:
– società di comodo, di cui all’art. 30 della L. 724/94;
– società in perdita sistematica, di cui all’art. 2 co. 36-decies e 36-undecies del DL 138/2011.
Oltre al periodo di imposta 2020 “solare” sarebbe dunque “coperto” il periodo di imposta “non solare” 2020/2021.
La disapplicazione dovrebbe riguardare tutti i soggetti, indistintamente.
Il riferimento puntuale al periodo in corso al 31.12.2020 rende possibile la disapplicazione per il 2020 (oppure per il 2020/2021) sia della disciplina delle società non operative, sia di quella delle società in perdita sistematica.
Premio ai dipendenti che hanno lavorato in sede a marzo 2020 – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Spettanza in caso di assenza – Esclusione – Calcolo dell’agevolazione (ris. Agenzia delle Entrate 9.4.2020 n. 18)
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 9.4.2020 n. 18, ha reso ulteriori chiarimenti in merito al calcolo del premio ai dipendenti che hanno lavorato in sede a marzo previsto dall’art. 63 del DL 18/2020, fornendo anche esemplificazioni numeriche.
Tra i principali chiarimenti, si segnalo i seguenti:
– il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.);
– ai fini del calcolo del bonus spettante può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.
Effetti della diffusione del Coronavirus – Sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio – Novità del DL 23/2020 (decreto “liquidità”) – Calcolo del fatturato – Modalità
Al fine dell’accesso al rinvio dei versamenti fiscali e contributivi per i mesi di aprile e maggio 2020, l’art. 18 del DL 23/2020 richiede una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in misura del 33% o del 50%, a seconda che i ricavi o compensi 2019 siano inferiori o meno alla soglia di 50 milioni) nel mese oggetto del versamento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
La nozione di “fatturato” o di “corrispettivi” è rinvenibile negli obblighi di annotazione di fatture e corrispettivi negli appositi registri di cui all’art. 23 o 24 del DPR 633/72 (tenendo conto che gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici sostituiscono gli obblighi di annotazione di cui all’art. 24 del DPR 633/72).
I soggetti esonerati dagli adempimenti IVA (in quanto adottano il regime ex art. 36-bis del DPR 633/72) dovranno, però, fare riferimento alle registrazioni nei libri contabili previsti dal DPR 600/73 ai fini delle imposte sui redditi (es. libro giornale).