Maternità – Discriminazione di genere – Assunzione della lavoratrice madre (Trib. Grosseto 24.7.2024)

Con la sentenza del 24.7.2024, il Tribunale di Grosseto ha condannato l’amministrazione di un Comune al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore di una lavoratrice madre che, avendo vinto un concorso pubblico e convocata per la firma, si era vista opporre un diniego all’assunzione; ciò, dopo aver espresso la volontà di avvalersi del congedo parentale per assistere il figlio di tre mesi. Tale condotta veniva reputata dal giudice come discriminatoria. Infatti, nel nostro ordinamento il divieto di discriminazione si estende anche alla fase di assunzione e, nel caso di specie, la donna veniva discriminata in ragione del suo stato, poiché nessun ostacolo si sarebbe frapposto alla presa in servizio in presenza di un candidato uomo o di una donna non madre di un fanciullo in tenera età.

Quadro RW – Conti correnti cointestati – Omessa compilazione – Applicazione della sanzione piena per ciascun cointestatario

Con riferimento alla segnalazione nel quadro RW dei conti correnti cointestati ex art. 4 del DL 167/90, si ritiene applicabile quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2013 n. 38 in merito alla comproprietà degli immobili esteri. Pertanto, ciascun cointestatario deve indicare l’intera giacenza del conto corrente, riportando la propria percentuale di possesso nel campo 5 del quadro (ad esempio in caso di due cointestatari, ciascun contribuente indica “50”). Tale impostazione risulta valida anche ai fini IVAFE e consente di liquidare correttamente tale tributo seguendo le indicazioni delle specifiche tecniche del quadro RW del modello REDDITI 2024 PF.
Si segnala che ogni cointestatario risulta potenzialmente soggetto alla sanzione ex art. 5 del DL 167/90 sul 100% delle attività estere di cui ha la disponibilità, senza dividere tale importo con gli altri cointestatari.
Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, nel caso di conti correnti cointestati è legittima l’irrogazione di tante sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi di monitoraggio fiscale quanti sono i cointestatari (Cass. 5.3.2024 n. 5964).

Attività stagionali – Riduzione della TARI – Onere della prova (Cass. 29.7.2024 n. 21181)

Il titolare di un’attività commerciale deve dimostrare di avere diritto alla riduzione della TARI se l’attività ha carattere stagionale e viene svolta soltanto per una parte dell’anno (art. 1 co. 659 della L. 147/2013).
Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre tutta la documentazione necessaria e soltanto se la riduzione tariffaria è prevista dal regolamento comunale può essergli riconosciuta.

Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta effettuazione degli investimenti – Novità del DL 113/2024 (c.d. DL “Omnibus”) – Approvazione del modello (provv. Agenzia delle Entrate 9.9.2024 n. 350036)

Con il provv. 9.9.2024 n. 350036, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della nuova comunicazione integrativa introdotta dall’art. 1 del DL 113/2024, da presentare, a pena di decadenza, per il credito d’imposta ZES Unica del Mezzogiorno ex art. 16 del DLgs. 124/2023.
I soggetti che hanno presentato la comunicazione “ordinaria” per l’accesso al beneficio ex art. 5 co. 1 del Decreto 17.5.2024, devono presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.
Tale comunicazione integrativa deve essere presentata:
– dal 18.11.2024 al 2.12.2024;
– esclusivamente in via telematica, utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Modificando il precedente provv. 11.6.2024 n. 262747, vengono soppresse, tra l’altro, le disposizioni sulle comunicazioni integrative previste al § 5, che non possono quindi più essere presentate. Viene inoltre disposto che non si tiene conto delle comunicazioni integrative già inviate sulla base del precedente provvedimento.

Le novità in materia di lavoro e previdenza – Settembre 2024

1. LE NOVITÀ DI LUGLIO E AGOSTO IN PILLOLE
2. L’INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– La trasmissione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile
– L’adeguamento del fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
– Istruzioni dell’INPS per l’accesso all’ISCRO
– Le novità in materia di lavoro del decreto “Agricoltura” convertito
3. IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
– Le novità di luglio e agosto in pillole
– Il tema del mese: assunzione e durata del periodo di prova nel CCNL Studi Professionali
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di settembre 2024
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Proroga della “decontribuzione SUD” per il 2024

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Credito d’imposta transizione 5.0 – Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
– il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 (art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020);
– il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno (art. 16 del DL 124/2023), esteso alle ZLS.
Tuttavia, in caso di mancato invio da parte dell’impresa delle comunicazioni richieste e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e modalità previste, che determina il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito, resta salva la facoltà’ di accesso al credito d’imposta 4.0 ex L. 178/2020, previa comunicazione di completamento degli investimenti ex art. 6 del DL 39/2024.
Il credito d’imposta transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Resta fermo il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241.

Fondo per contributi al lavoro delle persone con disabilità – Novità del DL 48/2023 (c.d. DL “Lavoro”) – Modalità attuative (DPCM 27.6.2024)

Con il DPCM 27.6.2024 sono state definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo del Fondo istituito dall’art. 28 co. 1 del DL 48/2023 in favore di:
– enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del DLgs. 117/2017;
– organizzazioni di volontariato;
– associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del DLgs. 117/2017;
– organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al DLgs. 460/97, iscritte nella relativa anagrafe.
L’accesso al contributo è previsto in caso di assunzioni, ai sensi della L. 68/99, di persone con disabilità con età inferiore a 35 anni, effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’1.8.2020 e il 30.9.2024 (è possibile accedere al contributo anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato).
Il contributo:
– è pari a 12.000 euro una tantum e 1.000 euro per ogni mese (dalla data di assunzione e fino al 30.9.2024);
– deve essere richiesto all’INPS, a partire dal 2.9.2024 e fino al 31.10.2024.

Cessione di campioni gratuiti – Esclusione da IVA – Condizioni – Modalità di assolvimento dell’obbligo di contrassegno

Le cessioni di campioni gratuiti beneficiano di una disciplina di favore ai fini IVA, in quanto sono considerate operazioni fuori campo anche se consentono la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti (artt. 2 co. 3 lett. d) e 19 co. lett. c) del DPR 633/72).
Tale disciplina trova giustificazione, essenzialmente, nel fatto che la distribuzione di campioni ha una finalità promozionale.
Per evitare abusi, la norma nazionale specifica che i campioni devono essere, fra l’altro, “appositamente contrassegnati”. Riguardo alle modalità di assolvimento dell’obbligo di contrassegno, però, si sono registrate interpretazioni differenti.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, i campioni andrebbero contrassegnati in modo indelebile (es. mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile) per evitare che i beni possano formare oggetto di successiva commercializzazione (cfr. ris. n. 83/2003, R.M. nn. 503097/73 e 430047/91).
Secondo la Corte di Cassazione, invece, non occorre che il contrassegno abbia il carattere dell’indelebilità e inamovibilità, in quanto a livello normativo non è previsto alcun obbligo in tal senso.
Peraltro, anche sulla base della giurisprudenza unionale, il soddisfacimento della finalità anti-abuso non parrebbe affidata a una forma di etichettatura che alteri le caratteristiche esteriori del prodotto, quanto piuttosto al contenuto informativo veicolato mediante l’etichettatura stessa (Cass. 27795/2018).

Decontribuzione Sud – Novità della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) – Fruizione fino al 31.12.2024 (circ. INPS 17.7.2024 n. 82)

Con la circ. 17.7.2024 n. 82, l’INPS ha illustrato l’ambito applicativo dell’agevolazione contributiva denominata “decontribuzione Sud” a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25.6.2024 della Commissione europea, che ne ha prorogato l’applicabilità fino al 31.12.2024.
Si ricorda che la decontribuzione in parola, prevista dall’art. 1 co. 161 e ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), consiste in un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico di particolari datori di lavoro, finalizzato a ridurre il carico contributivo nelle aree svantaggiate del Sud Italia, la cui misura varia dal 30% fino a tutto il 2025 per poi scalare gradualmente dal 20% al 10% nel corso degli anni, fino al 2029.
In estrema sintesi, l’esonero interessa i rapporti di lavoro subordinato e riguarda la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha precisato che, su precise indicazioni ministeriali, la decontribuzione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate dall’1.7.2024.
Pertanto, la proroga fino al 31.12.2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024.