Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – Novità del DLgs. 151/2015

Con la circ. 12.10.2015 n. 26, il Ministero del Lavoro si è anche occupato delle modifiche all’art. 14 del DLgs. n. 81/2008, che disciplina il provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale. In particolare, si ricorda che tale provvedimento può essere attivato qualora venga rilevato l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, oppure laddove siano rilevate gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Ciò detto, si premette che l’art. 22 del DLgs. 151/2015 ha modificato gli importi delle somme aggiuntive, dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, nella misura di 2.000 euro, per le sospensioni conseguenti all’impiego di lavoratori “in nero”, e di 3.200 euro, per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.
Tuttavia, è bene ricordare che la disciplina in esame consente ai datori di lavoro di ottenere la revoca della sospensione sulla base del rispetto di particolari condizioni. In particolare, in caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro è necessario:
– l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, con particolare riferimento ai profili attinenti all’eventuale sorveglianza sanitaria;
– il pagamento del 25% (800 euro) della somma aggiuntiva (3.200 euro);
– la formazione e l’informazione sui pericoli legati all’attività svolta, nonché la fornitura dei dispositivi di protezione individuale. Invece, in caso di sospensione per impiego di lavoratori “in nero”, si rende necessario:
– l’assunzione dei lavoratori irregolarmente impiegati attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
– il pagamento del 25% (500 euro) della somma aggiuntiva (2.000 euro).
L’importo residuo (rispettivamente 2.400 e 1.500 euro), maggiorato del 5% (rispettivamente 120 e 75 euro), deve essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

Omessa o tardiva consegna del prospetto paga – Regime sanzionatorio

Con l’art. 22 co. 7 del DLgs. 151/2015, il Legislatore è intervenuto nell’ambito del regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata consegna del prospetto paga, stabilendo che, nell’ipotesi di omessa o tardiva consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte sullo stesso, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi, la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi, la sanzione varia da 1.200 a 7.200 euro.
Sul  punto, di osserva che, rispetto alla previgente disciplina, regolata dalla formulazione originaria dell’art. 5 della L. 5.1.1953 n. 4, la nuova norma da un lato aumenta la misura delle sanzioni (in precedenza la sanzione era da 125 euro a 770 euro), dall’altro dispone una progressione sanzionatoria per fasce in base alla quantità di lavoratori coinvolti ovvero alla ripetitività del comportamento.
Infine, si ricorda che il datore adempie a tale obbligo consegnando una copia cartacea del prospetto paga al lavoratore, anche se negli ultimi anni si stanno diffondendo modalità alternative, come ad esempio la consegna del prospetto paga attraverso la collocazione dello stesso su un sito internet dotato di un’area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato, oppure utilizzando la posta elettronica (anche PEC).

Esenzione per IAP e coltivatori diretti – Ambito applicativo – Novità della legge di stabilità 2016

Dal 2016 sono esenti da IMU i terreni agricoli siti nelle zone di montagna definiti dalla C.M. 14.6.93 n. 9.
Quest’ultima circolare elenca una serie di Comuni in cui tutti i terreni sono esentati e altri in cui solo i terreni situati in certe aree del territorio comunale sono esenti (cosiddetti Comuni “parzialmente delimitati”): in quest’ultimo caso occorre verificare le zone individuate come esenti e, quindi, agevolate ai fini previdenziali, rilevandole presso l’INPS.
Dal 2016, inoltre, saranno esenti da IMU i terreni:
– posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ex art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
– situati nei Comuni delle isole minori, ex allegato A della L. 448/2001;
– a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Detrazione per l’acquisto di mobili da parte delle “giovani coppie” – Novità della legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 introduce una nuova detrazione per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Le giovani coppie sono definite come quelle costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni.
Le “giovani coppie” in argomento beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità abitativa destinata ad abitazione principale.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000,00 euro.

Locazione finanziaria – Immobili – Novità della legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 ha introdotto una previsione normativa per cui, in relazione al contratto di leasing (o locazione finanziaria) di immobili da adibire ad abitazione principale, è consentito all’utilizzatore, previa apposita richiesta, di domandare al concedente la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici dovuti al locatore, in presenza di specifiche condizioni e con determinati limiti.
In particolare, il beneficio è concesso nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, per motivi che non dipendono dalla sfera volitiva dell’utilizzatore e che non siano riconducibili ad una “giusta causa” di licenziamento.
Inoltre, la norma precisa che:
– nel caso in cui l’utilizzatore, una volta decorso il termine di sospensione concesso, non riprenda a corrispondere i pagamenti al concedente, si applica la disciplina prevista in tema di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore;
– al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente prevista dal contratto, ad eccezione del caso in cui le parti abbiano diversamente pattuito in sede di rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

Limiti all’utilizzo del denaro contante – Aumento del limite a 3.000,00 euro – Novità della legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 introduce un nuovo limite per i pagamenti e le transazioni in contanti, pari a 3.000,00 euro (fino ad oggi di 1.000,00 euro).
In particolare:
– tutte le operazioni fra privati regolate in contanti entro il limite di 2.999,99 euro saranno lecite (a seguito della modifica apportata all’art. 49 co. 1 DLgs. 231/2007);
– il suddetto limite si applicherà anche alle locazioni e al trasporto di merci;
– il tetto dei 3.000,00 euro non avrà alcun impatto sugli assegni (i quali potranno essere emessi privi di clausola di intrasferibilità esclusivamente per importi inferiori ai 1.000,00 euro);
– per gli operatori non profit (come, ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni), le transazioni da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro (escluso) non comporteranno più l’applicazione delle sanzioni antiriciclaggio.
Inoltre, per le Pubbliche Amministrazioni resta fermo il limite dei 1.000,00 euro.

Limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata – Verifica al 31.12.2015

Secondo l’art. 2435-bis co. 7 c.c., le società ammesse a redigere il bilancio in forma abbreviata devono transitare al bilancio ordinario quando, per il secondo anno consecutivo, hanno superato due dei limiti previsti dal comma 1 dallo steso articolo:
-totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
-ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
-dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
A titolo esemplificativo, se la società ha superato due dei tre limiti indicati sia nel 2014 che nel 2015, quest’ultimo bilancio va già predisposto in forma ordinaria.

Rivalutazione dei beni d’impresa – Novità della Legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 ripropone una disciplina speciale di rivalutazione dei beni d’impresa, da effettuarsi nel bilancio al 31.12.2015, per soggetti che hanno esercizio sociale coincidente con l’anno solare.
I criteri che regolano la misura sono i seguenti:
– il maggior valore iscritto in bilancio si considera riconosciuto con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 16% per i beni ammortizzabili, o del 12% per i beni non ammortizzabili;
– i maggiori valori si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, quindi, a decorrere dal 2018); per quanto riguarda invece le plusvalenze o minusvalenze, perché i nuovi valori esplichino efficacia, il quarto esercizio successivo (il 2019 sempre facendo riferimento ai soggetti “solari”).
Si tratterà di una rivalutazione che non potrà essere fatta esclusivamente in via civilistica.

Rateazione degli importi – Decadenza – Riammissione al beneficio – Novità della Legge di stabilità 2016

I contribuenti che, nei 36 mesi antecedenti al 31.10.2015, sono decaduti da una dilazione concessa ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 218/97 (importi dovuti a seguito di accertamento con adesione e acquiescenza) possono essere riammessi al beneficio se la ripresa del pagamento delle rate avviene entro il 31.5.2016.
La riammissione, per come è formulata la norma (introdotta in un emendamento al disegno di legge di stabilità 2016), concerne solo le imposte dirette, fatto che causerà, potenzialmente, notevoli complicazioni, visto che le adesioni, specie sul reddito d’impresa e di lavoro autonomo, riguardano sia imposte dirette che IVA.
Non osta alla riammissione la circostanza che il contribuente, essendo già stato iscritto a ruolo, abbia iniziato a pagare le rate ad Equitalia in ragione dell’art. 19 del DPR 602/73.

Tardivi versamenti – Ravvedimento operoso – Novità del DLgs. 158/2015 e della Legge di stabilità 2016

Relativamente alle violazioni sui versamenti, le novità apportate dalla L. 190/2014 all’istituto del ravvedimento operoso devono essere considerate alla luce delle innovazioni introdotte dal DLgs. 158/2018 in tema di sanzioni, operanti, grazie al disegno di legge di stabilità 2016, dall’1.1.2016.
La sanzione per i tardivi versamenti, se il ritardo è contenuto nei 90 giorni, viene ad essere non più del 30% ma del 15%, e ciò ha riflesso sul ravvedimento, basti pensare alla sanatoria del secondo acconto imposte sui redditi, dell’acconto IVA e del secondo acconto IMU/TASI, nella misura in cui esso avvenga dall’1.1.2016.
Schematizzando, se il ravvedimento avviene:
– con un massimo di 14 giorni di ritardo, la sanzione del 15% è ridotta prima a un quindicesimo per giorno di ritardo, poi a un decimo (artt. 13 del DLgs. 471/97 e 13 co. 1 lett. a) del DLgs. 472/97);
– con un ritardo compreso tra 15 e 30 giorni, la sanzione del 15% è ridotta a un decimo (artt. 13 del DLgs. 471/97 e 13 co. 1 lett. a) del DLgs. 472/97);
– con un ritardo compreso tra i 31 e i 90 giorni, sanzione del 15% è ridotta a un nono (artt. 13 del DLgs. 471/97 e 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97).
Se il ravvedimento avviene oltre i termini menzionati, la sanzione è del 30%, riducibile a 1/8 o, se si tratta di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, a 1/7 o 1/6, a seconda di quando sarà posto in essere.