Novità del DLgs. 24.9.2015 n. 156 – Chiarimenti ufficiali (circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2015 n. 38)

Nella circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2015 n. 38 sono stati diramati chiarimenti ufficiali sulle novità apportate dal DLgs. 24.9.2015 n. 156, che ha riformato, in maniera consistente, diversi istituti del contenzioso tributario.
In merito alla decorrenza, è stato specificato che:
– ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 156/2015, in generale, le novità operano con riferimento ai processi che risultano pendenti all’1.1.2016;
– l’estensione del reclamo a tutti gli enti impositori, così come agli avvisi di classamento e fermo restando il valore dei 20.000,00 euro, opera per i ricorsi/reclami notificati dal contribuente dall’1.1.2016 (art. 17-bis del DLgs. 546/92);
– la possibilità di conciliare la lite per gli atti reclamabili e in appello trova applicazione anche nei processi pendenti all’1.1.2016 (artt. 17-bis e 48-48-ter del DLgs. 546/92);
– il dimezzamento, da un anno a sei mesi, del termine per la riassunzione in rinvio trova applicazione per le sentenze di cassazione con rinvio depositate dall’1.1.2016 (art. 63 del DLgs. 546/92).

Contributi non dedotti e comunicazione ai fondi pensione

Nel caso in cui nel 2014 vi fossero contributi versati e non dedotti nella dichiarazione dei redditi di quest’anno (730 o Modello Unico), essi vanno comunicati al proprio fondo pensione entro il 31 dicembre 2015. In questo modo si evita la tassazione in sede di prestazione finale da parte di quest’ultimo. Potrebbe essere per esempio il caso di versamenti effettuati per un importo superiore al limite di deducibilità pari a 5164,57 euro. La mancata comunicazione comporta la perdita di tale beneficio.

Associazioni sportive dilettantistiche – Possibilità di ottenere la detenzione di beni immobili dello Stato – Novità della legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016, con la modifica dell’art. 11 del DPR 296/2005, ha previsto l’estensione anche alle associazioni sportive dilettantistiche della possibilità di ottenere la detenzione di beni immobili dello Stato.
Tale possibilità sarebbe disposta per i contratti di locazione, che godrebbero di un’agevolazione sul canone.
Tra i requisiti soggettivi da possedere per poter essere ammessi alla suddetta agevolazione, le ASD non devono avere fini di lucro, devono essere affiliate alle Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (sono quindi escluse le DSA – Discipline sportive associate), devono svolgere attività sportiva dilettantistica.

Determinazione degli assegni pensionistici – Novità della legge di stabilità 2016

Con particolare riferimento alle prestazioni pensionistiche, la legge di stabilità 2016 interviene in materia di indicizzazione tramite tre differenti misure.
In sintesi, con le prime due si interviene per evitare la riduzione, anche temporanea, dell’assegno pensionistico, mentre con la terza si stabilisce l’estensione fino al 2018 del meccanismo di perequazione introdotto dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), determinando una minor rivalutazione delle pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo.
In particolare, per quanto riguarda le misure atte a preservare l’importo dell’assegno, nella legge di stabilità 2016 si stabilisce che anche a fronte di una variazione dei prezzi negativa, l’indicizzazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali non potrà essere inferiore a zero. Inoltre, si dispone il rinvio di un anno il conguaglio negativo che si avrebbe sulla rata di gennaio 2016 derivante dal fatto che finora sulle pensioni 2015 si è applicata una rivalutazione dello scorso anno provvisoria dello 0,3% mentre quella definitiva è dello 0,2%. Dunque con il prossimo assegno avrebbe dovuto essere restituita una minima parte di quanto ricevuto nel corso di quest’anno. Tenuto conto, però, che il prossimo gennaio le pensioni non cresceranno perché il tasso provvisorio è pari a 0,0%, si è deciso di rimandare il conguaglio per tutelare in particolare gli importi inferiori a tre volte il minimo.

Nuove assunzioni a tempo indeterminato – Esonero dei versamenti contributivi – Misura dell’incentivo spettante nel 2016 – Novità della legge di stabilità 2016

Fino al 31.12.2015, i datori di lavoro che assumeranno lavoratori a tempo indeterminato potranno usufruire di un esonero contributivo fino a 8.060,00 euro l’anno, per tutto il triennio 2016 – 2018. Per effetto della legge di stabilità, a partire dall’1.1.2016, la predetta misura si riduce nella misura (40% dei contributi sino a 3.250,00 euro) e nella durata (da tre e due anni).
Per il resto, le caratteristiche della misura risultano confermate. Così, sono esclusi dallo sgravio i premi INAIL, mentre potranno accedere al beneficio tutti i datori di lavoro del settore privato che assumeranno a tempo indeterminato durante il 2016, compresi dirigenti, soci di cooperative se subordinati, somministrati, nonchè assunti in parti time e job sharing (con esclusione di colf, apprendisti e intermittenti).

Collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto – Stabilizzazione dall’1.1.2016 – Sgravio contributivo ex legge di stabilità 2016

A decorrere dall’1.1.2016, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, che verranno “stabilizzati” mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato potranno beneficiare delle seguenti misure agevolative:
– l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione, in passato, del rapporto di lavoro, a condizione che il lavoratore sottoscriva una transazione “certificata” (art. 54 del DLgs. 15.6.2015 n. 81);
– lo sgravio parziale dei contributi (nella misura del 40%) per due anni, entro il limite di 3.250,00 euro per ciascuna annualità.
Le collaborazioni rimanenti dal 2016 saranno giudicate in base al principio dell’etero-organizzazione: se le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applicherà la disciplina del contratto di lavoro subordinato.

Saldo IMU e TASI per il 2015 – Violazione degli obblighi di versamento – Ravvedimento operoso

Il termine per il pagamento della seconda rata di IMU e TASI è scaduto il 16.12.2015 (artt. 9 co. 3 del DLgs. 23/2011 e 1 co. 688 della L. 147/2013).
E’ possibile sanare il tardivo pagamento fruendo del ravvedimento operoso, e la sanzione è ridotta:
– a 1/10, ridotta ulteriormente a 1/15 per giorno di ritardo, per i ritardi sino a 14 giorni, ossia entro il 30.12.2015 (la sanzione su cui calcolare il ravvedimento è del 30%);
– a 1/10, per i ritardi da 15 a 30 giorni, ossia dal 30.12.2015 al 15.1.2016 (a partire dall’1.1.2016, la sanzione su cui calcolare il ravvedimento è del 15%);
– a 1/9, per i ritardi da 31 a 90 giorni, ossia dal 16.1 al 15.3.2016 (a partire dall’1.1.2016, la sanzione su cui calcolare il ravvedimento è del 15%);
– a 1/8, per i ritardi da 91 giorni a un anno dalla commissione della violazione (la sanzione su cui calcolare il ravvedimento è del 30%).

Mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente – Novità della legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 ha riformulato l’art. 26 del DPR 633/72, in materia di note di variazione IVA. Il novellato art. 26 prevede, al suo interno, alcune disposizioni (commi da 9 a 12) di carattere interpretativo, le quali definiscono, rispettivamente:
– la possibilità di emettere nota di variazione IVA in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale, dovuta a inadempimento del cessionario o committente, per contratti ad esecuzione continuata o periodica;
– l’emissione della nota di variazione da parte del cessionario o committente, laddove l’operazione sia assoggettata al reverse charge;
– i termini e le condizioni per effettuare la variazione nell’ipotesi di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
Le suddette disposizioni risulterebbero applicabili anche alle operazioni effettuate prima dell’1.1.2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), in quanto dotate di carattere interpretativo.
Diversamente, l’art. 26 co. 4 del DPR 633/72 (nella nuova formulazione), il quale consente l’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione “a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale”, si rende applicabile nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016.

Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Calcolo delle quote di ammortamento – Novità della legge di stabilità 2016

L’agevolazione per i c.d. “super-ammortamenti” introdotta dalla legge di stabilità 2016 consente di incrementare del 40%, ai soli fini della determinazione degli ammortamenti, il costo di acquisizione dei beni.
La maggiorazione deve calcolarsi sul costo fiscalmente rilevante del bene, indipendentemente dalle politiche di ammortamento civilistico elaborate dall’impresa. Pertanto:
– se la quota di ammortamento civilistico coincide con quella fiscale, l’agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione pari al 40% della quota di ammortamento;
– se la quota di ammortamento civilistico è superiore a quella fiscalmente deducibile, occorre effettuare una variazione in aumento per riprendere a tassazione l’eccedenza e una variazione in diminuzione pari al 40% della quota di ammortamento fiscalmente deducibile (minore di quella imputata a Conto economico);
– se la quota di ammortamento civilistico è inferiore a quella fiscalmente deducibile, in virtù del principio di derivazione ciò che viene imputato a Conto economico rappresenta anche l’importo deducibile, mentre la variazione in diminuzione del 40% deve essere operata sull’ammontare potenzialmente deducibile, che tiene conto dei coefficienti tabellari.

Disconoscimento di crediti d’imposta compensati (C.T. Reg. Genova 30.10.2015 n. 1108/3/15)

La C.T. Reg. Genova, con la pronuncia 1108/3/15, ha affermato che, nell’ambito della procedura di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, ex art. 36-bis co. 2 lett. e) del DPR 600/73, non è consentito all’ufficio disconoscere crediti d’imposta portati in compensazione, ancorché derivanti da dichiarazioni dei redditi considerate omesse perché tardivamente presentate.
Il disconoscimento di un credito maturato nell’anno in cui la dichiarazione è stata omessa, invece, implica verifiche e/o valutazioni che sono possibili solo previa formazione di un avviso di rettifica.