Dall’1.1.2016, i soggetti che iniziano l’attività non potranno più applicare il regime di vantaggio, divenendo operativa l’abrogazione del regime disposta dall’art. 1 co. 85 della L. 190/2014, la cui efficacia era stata sospesa con il successivo intervento del-l’art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014, conv. L. 11/2015.
D’altra parte, anche iniziando l’attività dal 2016 con relativa apertura della partita IVA, potrà essere utilizzato il regime forfetario che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016, consente l’applicazione alle “start up” dell’aliquota ridotta del 5% per i primi cinque anni di attività. Per usufruire di tale aliquota occorre possedere i requisiti richiesti per l’accesso al regime di vantaggio, ossia:
– il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
– l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
– qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non dev’essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.
ISEE – Compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Verifiche sulle DSU trasmesse dai CAF nel 2014 – Modalità (messaggio INPS 7578/2015)
Con il messaggio 7578/2015, l’INPS ha reso noto di aver avviato i controlli sulle Dichiarazioni sostitutive uniche (DSU), utili ai fini ISEE, trasmesse dai CAF lo scorso anno. Le verifiche in questione vengono effettuate secondo due modalità, ossia quelle automatiche e quelle manuali.
Le prime riguardano i ritardi nell’invio delle dichiarazioni in argomento, la presentazione di più DSU con analoghe caratteristiche da parte della stessa persona oppure la presentazione del modello parte di persone inesistenti o decedute. In tali casi, il CAF avranno tempo fino al 30.4.2016 per presentare le controdeduzioni, in relazione alle quali l’INPS dovrà effettuare una valutazione e attribuire il codice definitivo alla pratica entro il 30.6.2016.
Le verifiche manuali, invece, riguardano le difformità tra i dati trasmessi e il modello DSU, che però non incidono sul valore finale dell’ISEE, e la mancata o parziale consegna di documentazione richiesta. In tal caso, il CAF dovrà far pervenire all’INPS, entro il 30.4.2016, la copia cartacea della dichiarazione che verrà esaminata dallo stesso Istituto previdenziale entro il prossimo mese di luglio. Qualora venissero rilevate irregolarità, il CAF dovrà presentare le controdeduzioni entro il 30.9.2016, mentre entro il 31.10.2016 la pratica dovrebbe essere chiusa con l’assegnazione del codice esito.
Acquisto della prima casa prima di aver alienato l’abitazione già acquistata col beneficio – Novità della legge di stabilità 2016
La legge di stabilità per il 2016 prevede un ampliamento del campo di applicazione dell’agevolazione prima casa.
In particolare, inserendo il comma 4-bis nella nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, viene previsto che dell’agevolazione possa usufruire anche il soggetto che non soddisfi il requisito agevolativo individuato dalla lett. c) della medesima nota (ovvero colui che sia titolare, su tutto il territorio nazionale, di un’abitazione già acquistata usufruendo della agevolazione), a condizione che egli alieni, entro 1 anno dal nuovo acquisto, la “vecchia” prima casa.
La nuova norma comporterebbe difficoltà nell’ipotesi in cui il contribuente sia titolare di un immobile acquistato con l’agevolazione nel medesimo Comune in cui intende effettuare il nuovo acquisto in quanto, in tale caso, non risulterebbe soddisfatta neppure la condizione di cui alla lett. b) della Nota.
Tuttavia, a tale fine dovrebbe venire utile la precisazione, contenuta nella nuova norma introdotta dalla legge di Stabilità, secondo la quale, nell’ipotesi di acquisto di una nuova prima casa nell’attesa di liberarsi dalla “vecchia” prima casa, le condizioni di cui alle lettere a) e b) devono essere verificate senza tener conto dell’immobile già acquistato con l’agevolazione (quindi, nel caso esaminato, senza considerare l’immobile preposseduto nel medesimo Comune).
Note di variazione in caso di risoluzione per inadempimento – Novità della legge di stabilità 2016
La nuova formulazione dell’art. 26 del DPR 633/72 che verrà introdotta a partire dall’1.1.2017 a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, prevede che, nell’ipotesi in cui l’operazione venga meno in tutto o in parte in ragione dell’apertura di procedure concorsuali, la nota di variazione IVA in diminuzione possa essere emessa a partire dal momento in cui il debitore è assoggettato alle suddette procedure. In caso di procedura di ristrutturazione del debito, l’emissione potrà avvenire, invece, a partire dalla data del decreto di omologa.
Nei casi ordinari, il cedente o prestatore dovrà registrare la nota di credito nel registro delle fatture emesse con il segno “meno”, riducendo l’imposta dovuta e recuperando, così, l’IVA esposta nella nota; mentre il cessionario o committente dovrà effettuare l’annotazione sul registro degli acquisti con il segno “meno” o sul registro delle fatture emesse, aumentando l’imposta a debito.
Tuttavia, nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria delle grandi imprese (ipotesi elencate al comma 11 del nuovo art. 26 del DPR 633/72), il curatore o commissario che riceve la nota di variazione non dovrà annotarla nel registro degli acquisti, in quanto esso non diventa debitore dell’imposta. Infatti, a partire dalle procedure dichiarate successivamente al 31.12.2016, sarà lo Stato a farsi carico dell’imposta recuperata dal cedente/prestatore.
Reverse charge – Estensione dell’ambito applicativo – Novità della L. 190/2014 – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2015 n. 37)
Con la circ. n. 37 del 22.12.2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici, la cui disciplina è contenuta nell’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
In primo luogo, viene chiarito che, qualora nell’ambito di un contratto unico di appalto vengano eseguite sia interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari (qualificabili come interventi di “manutenzione straordinaria” a seguito del DL 133/2014), sia prestazioni di servizi riconducibili alla citata lettera a-ter) dell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72, non occorre procedere alla scomposizione delle operazioni, in quanto, in una logica di semplificazione, il reverse charge non trova applicazione.
Considerate le difficoltà emerse nella qualificazione di un’operazione come “prestazione di servizi” o come “fornitura di beni con posa in opera” (sempre esclusa dall’applicazione del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72), l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato i criteri interpretativi, forniti dalla prassi e dalla giurisprudenza, utili a operare tale distinzione.
Particolare attenzione è dedicata alla disciplina applicabile alle prestazioni di installazione di impianti. L’Agenzia afferma, a tal proposito, che l’installazione di impianti collocati in parte all’esterno, in parte all’interno dell’edificio rientra nell’ambito di applicazione della disciplina in oggetto, purché l’impianto sia funzionale o servente all’edificio stesso. Infatti, chiarisce l’Agenzia, coerentemente con le disposizioni del DM 22.1.2008 n. 37, deve essere adottata una definizione di “impianto” più ampia e valorizzata l’unitarietà dello stesso.
Bozza del modello UNICO 2016 PF – Pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate
È stata pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate la bozza del modello UNICO 2016 PF. Tra le principali novità per il periodo 2015 si segnala l’introduzione:
– di un’apposita sezione nel quadro LM, per la determinazione del reddito nel regime forfetario (ex L. 190/2014);
– della detassazione, nei quadri relativi ai redditi d’impresa in contabilità ordinaria e semplificata, dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili (Patent box).
La bozza del modello consta anche dei righi relativi al credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate alle scuole (“school bonus”). Tuttavia, il modello dovrebbe essere modificato posto che la legge di stabilità per il 2016, approvata ieri in via definitiva dal Senato, posticipa di un anno l’entrata in vigore del predetto “bonus”; conseguentemente, spettando un credito d’imposta del 65% per gli anni 2016 e 2017 e del 50% per il 2018 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l’occupabilità degli studenti, l’agevolazione dovrebbe essere indicata non in UNICO 2016, ma in UNICO 2017.
Limiti all’utilizzo del denaro contante – Aumento del limite a 3.000,00 euro – Novità della Legge di Stabilità 2016
Con la modifica dell’art. 49 del DLgs. 231/2007 da parte della Legge di Stabilità 2016, dall’1.1.2016 si potranno effettuare pagamenti in contanti al di sotto del limite dei 3.000,00 euro; mentre per la Pubblica Amministrazione il limite per il pagamento rimane a 1.000,00 euro.
Il nuovo limite dei 3.000,00 euro troverà applicazione anche con riferimento:
– ai canoni di locazione di unità abitative;
– ai pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento dei contratti di trasporto di merci su strada.
Si precisa, poi, che tale limite ha effetto in relazione alle transazioni in contanti ma non per la trasferibilità degli assegni.
Genitori lavoratori – Dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – Attività di verifica (lettera circ. Min. Lavoro 18.12.2015 n. 22350)
Con la lettera circ. 18.12.2015 n. 22350, il Ministero del Lavoro ha fornito specifiche istruzioni alle DTL in relazione alla procedura di convalida delle dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei genitori lavoratori. Infatti, l’art. 55 del DLgs. 151/2001 stabilisce – al fine di contrastare comportamenti illegittimi – che in caso di dimissioni da parte di queste categorie di lavoratrici e lavoratori, le stesse devono essere convalidate da parte della competente DTL, e a tale convalida è condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto. In particolare, il Ministero del Lavoro richiede che il colloquio con la lavoratrice sia approfondito e che accerti la perfetta conoscenza dei sistemi di tutela alternativi alle dimissioni, tra cui anche la possibilità di fruire del congedo parentale a ore ex art. 7 del DLgs. 80/2015, ovvero la facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell’art. 8 co. 7 del DLgs. 81/2015. Inoltre, tra le motivazioni da rilevare, che potrebbero determinare le dimissioni, il Ministero segnala quelle relative all’organizzazione e condizioni di lavoro particolarmente gravose e/o difficilmente conciliabili con le esigenze di cura della prole, il mutamento della sede di lavoro e delle mansioni, ovvero il mutamento delle condizioni di lavoro a seguito di trasferimento d’azienda. Tale ultima ipotesi è stata peraltro riformulata al fine di prevenire eventuali elusioni alle regole previste dall’art. 2112 c.c., che disciplina in modo specifico i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. In tale circostanza, precisa la nota ministeriale, il funzionario che riceve la richiesta di convalida dovrà chiarire al lavoratore interessato che, in caso di rilevanti modifiche delle condizioni di lavoro in occasione del trasferimento d’azienda che abbiano determinato la decisione di dimettersi, si applica la disciplina delle dimissioni per giusta causa, con diritto a tutte le indennità conseguenti (preavviso, NASPI, TFR, eccetera).
Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Emendamenti al Ddl. di stabilità 2016
Modificando il co. 3 dell’art. 13 del DL 201/2011, un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 prevede la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche la TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
– il contratto sia registrato,
– “il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato”.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Al fine di poter beneficiare dell’esenzione il soggetto passivo (si tratta del comodante) dovrebbe attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’art. 9 co. 6 del DLgs. 23/2011.
Split payment – Chiarimenti (circ. Assonime 21.12.2015 n. 34)
La circolare Assonime 21.12.2015 n. 34 riepiloga ed esamina la disciplina dello split payment di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotta dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014). Il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA, ricorda Assonime, si applica alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione per le quali è stata emessa fattura a partire dall’1.1.2015.
La circolare, analizzando gli aspetti operativi dell’applicazione dello split payment e le relative difficoltà riscontrate da parte dei fornitori della Pubblica amministrazione, si sofferma, in particolare, sul complesso rapporto fra split payment e reverse charge, in quanto meccanismi alternativi di assolvimento dell’imposta. Le difficoltà si rilevano, in particolar modo, nelle ipotesi in cui l’ente pubblico effettua acquisti di beni o servizi per i quali si applica il reverse charge, destinati, tuttavia, ad un utilizzo promiscuo da parte dell’ente stesso. Considerato che spetta alla Pubblica amministrazione comunicare al fornitore la destinazione del bene, chiarendo se debba essere applicato il reverse charge (in caso di utilizzo nella sfera commerciale) o lo split payment (in caso di utilizzo nella sfera istituzionale), è ragionevole ritenere, secondo Assonime, che la non corretta fatturazione di tali operazioni da parte del fornitore, qualora dovuta alla mancata o erronea comunicazione da parte dell’ente, non comporti sanzioni a carico del fornitore, purché l’IVA sia assolta, anche se in modo irregolare. Si auspica, in proposito, un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.