Trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi in contratti espansivi – Agevolazioni previste dal decreto correttivo del Jobs act

Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 10.6.2016 è stato approvato uno schema di DLgs. correttivo e integrativo del Jobs act che introduce, tra le diverse misure, anche un significativo intervento che riguarda il DLgs. 148/2015, prevedendo la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà “difensivi” in “espansivi” – favorendo, in tal modo, l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze – a condizione che i primi siano in vigenza da almeno 12 mesi nonché stipulati prima dell’1.1.2016. Per incentivare la trasformazione in argomento, lo schema di decreto prevede una serie di incentivi a favore di imprese e dipendenti.
A titolo esemplificativo, a differenza dei CDS espansivi stipulati sin dall’origine con tale caratteristica, per incentivare la trasformazione del CDS da difensivo a espansivo, ai lavoratori verrà concesso un trattamento di CIGS pari al 50% di quella che era già in godimento e, in aggiunta, il datore di lavoro integrerà tale trattamento almeno fino alla misura del trattamento di CIGS originario con una quota di retribuzione che è esclusa dall’imponibile previdenziale.
Per il datore di lavoro, è previsto lo sgravio del TFR maturato per le ore perse, che verrà posto a carico della CIGS, e la riduzione del 50% del contributo addizionale. Ancora, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato a seguito di CDS espansivo (originario o derivante da trasformazione del CDS difensivo), il datore di lavoro potrà beneficiare di un contributo mensile pari al 15% della retribuzione lorda per i primi 12 mesi, mentre per ciascuno dei 2 anni successivi, il contributo verrà ridotto al 10% ed al 5%.

Leasing finanziario abitativo – Novità della legge di stabilità 2016 – Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27)

Nella circ. 27/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla novità introdotta dal co. 82 dell’art. 1 della L. 208/2015, riguardante la nuova detrazione IRPEF del 19% dei canoni di leasing e del prezzo di riscatto pagati da coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria.
In particolare, è precisato che:
– la condizione di possedere “un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro” non è richiesta per l’intera durata del contratto di locazione finanziaria; la detrazione può essere fruita, infatti, anche se, nel corso di vigenza del leasing, il conduttore risulta titolare di un reddito maggiore;
– il requisito dell’età anagrafica è da verificare al momento della stipula del leasing;
– non rientrano tra gli oneri accessori detraibili i costi sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili ed i costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice ed a questa riaddebitati;
– sono detraibili i costi di stipula del contratto di leasing.

Lavoro accessorio – Tracciabilità dei voucher – Novità dello schema di decreto correttivo del DLgs. 81/2015

Lo schema del DLgs correttivo del Jobs Act, per favorire la tracciabilità dei voucher, modifica l’art. 49 co. 3 del DLgs. 81/2015 introducendo la procedura di comunicazione preventiva, resa obbligatoria per quei committenti che si avvalgano di prestazioni di lavoro accessorio.
In particolare, il decreto correttivo prevede che:
-il committente comunichi, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, la durata della medesima;
-l’incompleta comunicazione preventiva sia punita con una sanzione di importo variabile da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore. La totale omissione della comunicazione, invece, dà luogo anche all’applicazione della maxisanzione per lavoro nero, qualora la prestazione presenti i caratteri della subordinazione.

Part time agevolato – Procedura amministrativa in vigore dal 2.6.2016

Dallo scorso 2.6.2016 è possibile attivare la procedura amministrativa per consentire al lavoratore in possesso dei requisiti necessari di poter accedere al c.d. part time agevolato ex art. 1 co. 284 della L. 208/2015 e DM 7.4.2016. Si ricorda che possono beneficiarne i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato del settore privato, iscritti all’AGO (o alle forme sostitutive o esclusive della medesima) ed in possesso del requisito contributivo di 20 anni, che raggiungano, entro il 31.12.2018, l’età pensionabile prevista per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 7 mesi).
Come illustrato dall’INPS con la circ. 26.5.2016 n. 90, il primo passaggio della procedura amministrativa riguarda la domanda di rilascio della certificazione INPS che attesta il possesso dei requisiti. In seguito, si potrà procedere alla redazione e sottoscrizione dell’accordo di trasformazione da full time a part time la cui durata è legata alla data di raggiungimento dell’età pensionabile.
Concluso il contratto fra le parti, il datore lo dovrà trasmettere alla competente DTL, la quale rilascerà un proprio visto di conformità, con la previsione del silenzio assenso in caso di mancato riscontro entro 5 giorni.
Ricevuto il visto o trascorsi inutilmente i 5 giorni, il datore di lavoro trasmetterà istanza telematica all’INPS con le indicazioni utili alla stima del beneficio e i dati del contratto di lavoro.
L’Istituto previdenziale dovrebbe quindi rilasciare la relativa autorizzazione entro 5 giorni lavorativi dalla domanda e, in questo caso, non si prevede l’applicazione del silenzio assenso.

Spese di istruzione – Detraibilità delle spese sostenute

Ai sensi dell’art. 15 del TUIR per le spese di frequenza scolastica e universitaria spetta la detrazione IRPEF del 19%.
In relazione alle spese di istruzione, la detrazione si applica a quelle per la frequenza:
– delle scuole d’infanzia (“vecchi” asili);
– del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);
– delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).
L’agevolazione si applica sia alle scuole statali, che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10.3.2000 n. 62. Per chi frequenta scuole pubbliche, la mensa è di fatto l’unica spesa detraibile.
La detrazione IRPEF del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400,00 euro per alunno o studente.
Per gli asili nido, invece, la detrazione IRPEF del 19% spetta, ai sensi dell’art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266, per le spese documentate sostenute dai genitori per un importo massimo pari a 632,00 euro per ogni figlio ospitato.

Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Beni acquisiti o ceduti nel corso dell’esercizio – Calcolo dell’agevolazione

Nella determinazione del beneficio fiscale introdotto dall’art. 1 co. 91 – 94 e 97 della L. 208/2015 (c.d. super ammortamenti), occorre prestare particolare attenzione nei casi di beni acquistati o ceduti nel corso dell’esercizio, posto che può non esserci coincidenza tra le previsioni dei principi contabili nazionali e le disposizioni di carattere fiscale.
Il documento OIC 16 stabilisce, infatti, che “l’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. La regola di utilizzare la metà dell’aliquota normale d’ammortamento per i cespiti acquistati nell’anno è accettabile se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso”.
La circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23 ha chiarito che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, che va fruita in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 102 co. 2 del TUIR.
Per quanto detto, il calcolo dell’agevolazione potrebbe essere complicato laddove la quota di ammortamento imputata in bilancio divergesse rispetto alla quota fiscalmente deducibile.

Contratti di locazione – Solidarietà della registrazione – Comunicazione della registrazione – Ravvedimento operoso – Novità della legge di Stabilità 2016 (Circ. Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27)

Con la circolare n. 27 del 13.6.2016, l’agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni anche in merito ai contratti di locazione.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce:
– come il nuovo obbligo di registrazione del contratto di locazione in capo al locatore (introdotto dal co. 59 art. 1 della L. 208/2015) non ha variato la disciplina fiscale prevista, ai fini dell’imposta di registro, dagli artt. 10 e 57 del DPR 131/86 per la registrazione dei contratti di locazione (pertanto, sono obbligati all’adempimento della registrazione e al pagamento della relativa imposta sia il locatore che il conduttore dell’immobile);
– che le novità introdotte con la L. 208/2015 non hanno modificato la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione (di conseguenza, le sanzioni previste dall’art. 69 del DPR 131/86 si applicano ai soggetti obbligati alla registrazione, ai sensi dell’art. 10 del DPR 131/86).
Infine, l’Amministrazione chiarisce che la comunicazione della proroga tacita del contratto di locazione deve essere presentata:
– mediante modello RLI (da inviare utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia – software RLI o RLI-web –oppure presentandolo presso l’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione);
– nel termine di 30 giorni, che comincia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita.

Disegno di legge su lavoro autonomo e smart working – Anticipazioni

Nell’ambito degli emendamenti presentati al Ddl. su lavoro autonomo e smart working, all’esame del Senato, vi sono le seguenti novità:
– la possibilità per i liberi professionisti di aggregarsi in reti, consorzi o forme associate, anche temporanee, per accedere ai bandi di gara e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati;
– l’estensione dell’applicazione delle tutele previste nelle transazioni commerciali anche nei rapporti tra lavoratore autonomo e Pubblica amministrazione;
– l’ampliamento delle spese deducibili a tutte quelle “collegate” allo svolgimento dell’incarico professionale.
Si segnala inoltre la delega al Governo circa:
– l’individuazione degli atti pubblici da devolvere alle professioni ordinistiche, mediante il riconoscimento del loro ruolo sussidiario (e di terzietà);
– la possibilità per le Casse di previdenza, anche in forma associata, di attivare oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre nuove “prestazioni sociali”, con particolare riferimento, fra l’altro, agli iscritti affetti da gravi patologie oncologiche.

Imposte e contributi risultanti da UNICO 2016 – Proroga dei termini di versamento per i contribuenti con studi di settore – Pubblicazione in G.U. del DPCM 15.6.2016

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 15.6.2016 con cui vengono prorogati i termini per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni UNICO 2016 e IRAP 2016, a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
Beneficiano della proroga:
– i soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore;
– i contribuenti che applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 del DL 98/2011, oppure il nuovo regime forfetario introdotto dalla L. 190/2014;
– i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita un’attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore; sono quindi interessati anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni di artisti o professionisti, nonché i soci di società di capitali “trasparenti”.
I versamenti relativi a tali soggetti possono essere effettuati:
– entro il 6.7.2016, senza alcuna maggiorazione;
– oppure dal 7.7 al 22.8.2016, con la maggiorazione dello 0,4%.

Lavoro accessorio – Tracciabilità dei voucher – Novità dello schema di decreto correttivo del DLgs. 81/2015

Il CdM ha approvato in via preliminare lo schema del decreto legislativo che modifica ed integra diverse disposizioni contenute in alcuni decreti attuativi del Jobs Act (L. 183/2014). In particolare, l’art. 1 del provvedimento interviene sugli artt. 48 e 49 del DLgs. 81/2015 in materia di prestazioni di lavoro accessorio, disponendo:
– l’esclusione del settore agricolo dall’applicazione della regola per cui, se i committenti sono imprenditori o professionisti, il prestatore di lavoro accessorio può percepire da ciascuno di essi compensi nel limite annuo di 2.000,00 euro, nel rispetto del limite complessivo generale di 7.000,00 euro;
– l’obbligo, per i committenti professionisti o imprenditori non agricoli, di comunicare 60 minuti prima dell’inizio della prestazione alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente, tramite sms o email, i dati anagrafici del lavoratore, nonché il luogo e la durata della prestazione. Allo stesso modo, i committenti imprenditori agricoli dovranno comunicare, invece, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a sette giorni;
– che la mancata comunicazione di inizio attività almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio è punita con una sanzione compresa tra 400,00 e 2.400,00 euro, non sanabile a posteriori.