Laddove vengano effettuate operazioni di cessione di una parte dell’azienda, occorre porre attenzione non solo all’autonomia del ramo ceduto, ma anche alle tutele che la legge accorda ai lavoratori ceduti.
Sul punto, si ricorda che la norma di riferimento è l’art. 2112 c.c. in cui si afferma che il rapporto di lavoro continua, senza soluzione di continuità, con il cessionario alle medesime condizioni contrattuali, a prescindere dallo strumento giuridico utilizzato per attuare l’operazione circolatoria dell’azienda.
Inoltre, i diritti che i lavoratori conservano con la cessione devono essere maturati alla data del trasferimento, quindi, nella prassi si suole individuare, al fine di evitare manovre elusive a danno del cessionario, le retribuzioni maturate da 3 a 6 mesi precedenti l’operazione.
Sul trattamento di fine rapporto, invece, la giurisprudenza (cfr. Cass. 11.9.2013 n. 20837) oramai consolidata ha affermato che il cedente rimane obbligato in solido solo per la parte maturata sino alla data del trasferimento, mentre per la restante somma calcolata sino alla data di cessazione del rapporto sarà tenuto al pagamento il cessionario.