L’agevolazione prima casa

L’agevolazione prima casa è il beneficio più significativo in caso di acquisto di immobili. Il beneficio trova applicazione nel caso di acquisto di un’abitazione di categoria catastale diversa da A1, A8 o A9 e comporta:
– l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2% (o dell’1,5% se l’acquisto avviene ad opera della società di leasing e le condizioni agevolative sussistono in capo all’utilizzatore) e delle imposte ipotecaria e catastale di 50,00 euro ciascuna, se l’atto risulta soggetto ad imposta di registro o esente da IVA;
– l’applicazione dell’IVA nella misura del 4% e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale di 200,00 euro ciascuna se l’atto risulta imponibile ad IVA.
In breve, l’agevolazione prima casa trova applicazione in presenza delle seguenti condizioni:
– che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
– che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
– che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”. Questa ultima condizione, a partire dall’1.1.2016, può essere però, non soddisfatta, atteso che il legislatore della L. 28.12.2015 n. 208 (art. 1 co. 55), consente di applicare l’agevolazione, anche nel caso in cui l’acquirente, al momento dell’acquisto, non si sia ancora “liberato” della precedente “prima casa”, purché, però, egli la alieni entro 1 anno dal “nuovo” acquisto agevolato.

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