La sentenza Cass. 27.12.2023 n. 36068 ha escluso che i motivi del fermo del rimborso IVA possano essere integrati nel corso del processo, enunciando il seguente principio di diritto: “il provvedimento cautelare emesso dall’Amministrazione finanziaria volto a sospendere il rimborso di un credito IVA deve essere, fin dall’origine e a pena di nullità, motivato con specifico riferimento alle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla sua emissione; detta motivazione non può essere integrata, in corso di causa, con riferimento a ragioni diverse rispetto a quelle richiamate nel provvedimento medesimo”.
La sentenza in esame è in linea con il contenuto dell’art. 7 della L. 212/2000, come modificato dal DLgs. 219/2013, il quale ha previsto che tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili, incluso quindi anche il fermo di un rimborso, debbano contenere un’adeguata motivazione, inerente ai presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto alla sospensione del rimborso.
Autovettura in comproprietà – Orientamenti giurisprudenziali
La misura del fermo dei beni mobili registrati di cui all’art. 86 del DPR 602/73 può essere dichiarata illegittima nel caso di veicolo in comproprietà laddove solamente uno dei proprietari risulti debitore nei confronti dell’Erario.
Secondo certa giurisprudenza, l’ente della riscossione non può eseguire il fermo amministrativo in quanto occorre tutelare l’intestatario estraneo all’inadempimento (C.T. Prov. Matera 8.4.2022 n. 135/1/22, C.G.T. I Napoli 26.7.2023 n. 10721/21/23).
In base ad un altro orientamento, invece, il fermo mantiene la sua efficacia ma solamente nei confronti del proprietario-debitore, lasciando liberi da vincoli gli altri soggetti (C.T. Prov. Macerata 25.10.2007 n. 181/1/07).
Pagamento tramite bonifico – Imputazione temporale – Momento rilevante (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 1.2.2024)
Nel corso della videoconferenza dell’1.2.2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’ipotesi del pagamento, tramite bonifico, di spese inerenti all’attività professionale, ai fini dell’imputazione temporale dell’onere rileva il momento in cui il professionista impartisce l’ordine di pagamento alla banca.
Pertanto, se il professionista effettua un bonifico il 29.12.2023, che viene addebitato sul conto corrente il 2.1.2024, secondo l’Agenzia “il costo sostenuto «per cassa» è riferito all’anno 2023″ (e va, quindi, dedotto nel modello REDDITI 2024).
Invece, nel caso speculare dell’incasso di compensi tramite bonifico, rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente (c.d. “data disponibilità”): è infatti da tale momento che il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente il proprio denaro (circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38, § 3.3).
Nessuna importanza assumono invece:
– la c.d. “data valuta”, rilevante esclusivamente per il computo degli interessi;
– il momento in cui viene impartito l’ordine di bonifico;
– il momento in cui la banca informa il percipiente dell’avvenuto accredito.
Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore – Atto di dotazione delle fondazioni – Esclusione (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 1.2.2024)
Per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore di cui all’art. 82 co. 1 del DLgs. 117/2017, spettano, in alternativa:
– una detrazione IRPEF dal 30%, elevabile al 35% per le erogazioni a favore di organizzazioni di volontariato (art. 83 co. 1 del DLgs. 117/2017);
– una deduzione dal reddito di persone fisiche, enti e società, nel limite del 10% del reddito complessivo del soggetto erogatore (art. 83 co. 2 del DLgs. 117/2017).
Con una risposta resa durante la videoconferenza dell’1.2.2024, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali agevolazioni competono soltanto per le erogazioni (di denaro o beni) effettuate con spirito di liberalità, ossia per le donazioni.
Per contro, le agevolazioni non spetterebbero per i conferimenti iniziali e le attribuzioni, effettuate con un atto di dotazione, a favore di una fondazione con qualifica di ETS. Tali conferimenti, infatti, non sono dettati dallo spirito di liberalità, in quanto finalizzati a far perseguire alla fondazione lo scopo previsto dal suo atto costitutivo.
Decadenza dalla dilazione – Accesso alla rottamazione e successiva decadenza (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 1.2.2024)
Nel caso della rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022, il debitore decaduto dalla rottamazione può ancora chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 (art. 1 co. 231 della L. 197/2022).
Tuttavia, nelle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate nella videoconferenza dell’1.2.2024, si precisa che ciò non vale se il debitore era decaduto da una dilazione dei ruoli prima di accedere alla rottamazione; in questo caso, in base alla normativa vigente se si tratta di piano di dilazione concesso prima del 16.7.2022, è possibile essere riammessi pagando tutte le rate scadute, in caso contrario no.
Obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione – Soggetti abilitati al rilascio – Esclusione dei tributaristi – Legittimità costituzionale (Cons. Stato 31.1.2024 n. 995)
Il Consiglio di Stato 31.1.2024 n. 995 ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 co. 3 del DLgs. 241/97, norma in base alla quale i tributaristi possono essere esclusi dalla possibilità di apporre il visto di conformità.
La pronuncia trae origine da alcuni provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate con i quali è stato negato ad una tributarista iscritta alla Lapet l’abilitazione al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e IVA dalla stessa inviate all’Amministrazione finanziaria (TAR Puglia 6.9.2022 n. 1192).
Omessa nomina obbligatoria di un organo di controllo o di un revisore – Conseguenze – Lettera di sollecito degli uffici del Registro delle imprese
Sono numerose le società che – in conseguenza del superamento dei nuovi parametri di cui all’art. 2477 c.c. – avrebbero dovuto nominare, in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2022, un organo di controllo o un revisore legale. Alcune di esse, tuttavia, non vi hanno provveduto.
In considerazione di ciò, i Registri delle imprese stanno ora inviando a tali società lettere di sollecito a provvedere alla nomina.
Il Registro delle imprese di Milano, in particolare, ha “invitato” gli “amministratori” delle società ancora inadempienti a provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione, rappresentando che, in difetto, la società sarà segnalata al Tribunale (ex art. 2477 co. 5 c.c.) affinché provveda d’ufficio alla nomina di un “sindaco unico”.
Questa scelta suscita alcune perplessità, atteso che, secondo l’interpretazione prevalente, il citato art. 2477 c.c. impone la nomina (alternativa) di:
– un revisore legale;
– un organo di controllo che abbia anche l’incarico di revisione (se consentito dallo statuto);
– un organo di controllo affiancato da un revisore.
Sembrerebbe, quindi, potersi ritenere che in sede di nomina il Tribunale debba affidare al nominato sindaco unico anche l’incarico di revisione.
Non è chiaro da quale elenco il Tribunale designerà il sindaco unico, con riguardo al quale dovrà determinare anche il compenso.
Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Investimenti effettuati nel 2023 – Presentazione della comunicazione entro il 31.12.2024 (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 1.2.2024)
L’Agenzia delle Entrate, nella risposte fornite nel corso della videoconferenza 1.2.2024, ha confermato che è possibile presentare nel 2024 la comunicazione relativa al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno 2023 di cui all’art. 1 co. 98 ss. della L. 208/2015.
Possono fruire di tale agevolazione le imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi fino al 31.12.2023. In merito ai criteri di imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione occorre fare riferimento al principio di competenza di cui all’art. 109 del TUIR (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 34/2016).
Il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2023 n. 188347 (§ 3.2) ha previsto che, per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, effettuate a decorrere dall’1.1.2023, “il Modello è inviato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni (…)”.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Aggiornamento della Guida dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida sulle modalità di calcolo, versamento e relative tempistiche dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Rispetto alla precedente versione rilasciata a marzo 2023, l’Amministrazione finanziaria precisa come, in caso di slittamento del versamento dell’imposta dovuta per il I e il II trimestre, complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, i codici tributo da utilizzare alle scadenze del 30 settembre e del 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri di riferimento.
Per gli anni bisestili, il versamento per il IV trimestre dell’anno precedente può essere eseguito entro il 29 febbraio.
L’assolvimento del bollo sulle fatture elettroniche deve essere realizzato elettronicamente, ai sensi dell’art. 6 del DM 17.6.2014.
Occorre riportare l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica, valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record.
Con cadenza periodica, l’importo complessivo dell’imposta deve essere versato mediante presentazione del modello F24.
L’imposta viene calcolata e versata per trimestre; entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre vengono pubblicati, all’interno del portale Fatture e corrispettivi, i due elenchi A e B e il soggetto passivo può integrare l’elenco B entro la fine del mese successivo al trimestre.
Definizione dei PVC – Novità del DLgs. di riforma dell’accertamento attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri
Il DLgs. in materia di accertamento tributario, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 25.1.2024, prevede l’introduzione dell’art. 5-quater al DLgs. 218/97.
La norma consente di aderire ai verbali di constatazione, fruendo la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo edittale, attraverso due modalità:
– senza condizioni, con una comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro i successivi 30 giorni;
– con adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti (da intendersi come fattispecie immediatamente percepibili alla rilettura del verbale); in questo caso, entro i 10 giorni successivi alla richiesta, l’organo che ha redatto il verbale lo può correggere informando il contribuente ed il competente ufficio.
Nella prima ipotesi, entro i 60 giorni successivi alla richiesta del contribuente per l’adesione al verbale, l’ufficio provvede alla liquidazione delle somme dovute sulla base dello stesso notificando l’atto di accertamento parziale.
Nella seconda ipotesi (richiesta di correzione), il termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate dall’organo che ha redatto il verbale.