Una delle novità contenute nel DL riscossione, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17.10.2020, è la proroga al 31.12.2022 di tutti i termini di decadenza e prescrizione di notifica delle cartelle di pagamento in scadenza al 31.12.2020, prevista mediante l’aggiunta del co. 4-bis all’art. 68 del DL 18/2020.
La nuova disposizione prevede che il differimento operi anche in deroga all’art. 3 co. 3 della L. 212/2000 e salvo quanto previsto dall’art. 157 co. 3 del DL 34/2020.
Tale ultima previsione contempla, tra l’altro, lo slittamento di un anno (dunque al 31.12.2022) del termine di notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni:
– presentate nell’anno 2018, per l’attività di liquidazione ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
– dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme dovute in base agli artt. 19 e 20 del DPR 717/86;
– presentate nell’anno 2017, per l’attività di controllo formale di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.
Interessi passivi sui mutui ipotecari – Sospensione dei termini dell’agevolazione prima casa – Novità del DL 23/2020 (decreto “liquidità”) – Forza maggiore (risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.10.2020 n. 485)
Con la risposta a interpello n. 485/2020, l’Agenzia delle Entrate ha, in sostanza, riconosciuto una sospensione, tra il 23.2.2020 ed il 2.6.2020, del termine di 1 anno per adibire ad abitazione principale l’immobile acquistato richiedendo la detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui.
Infatti, sebbene l’art. 24 del DL 23/202 (che ha sospeso dal 23.2.2020 al 31.12.2020 i termini in materia di “prima casa”) non abbia sospeso il termine di 1 anno previsto dall’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR per l’accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, i divieti imposti, nel periodo dal 23.2.2020 al 2.6.2020, dai DPCM emessi per il contenimento dell’emergenza sanitaria, hanno configurato un impedimento inevitabile, imprevedibile e non imputabile, tale da determinare una causa di forza maggiore, idonea ad evitare la decadenza dalla detrazione, ove il mancato rispetto del termine di 1 anno per adibire l’immobile acquistato ad abitazione principale (che scadesse in tale periodo), non sia stato soddisfatto, ma risultino presenti le altre condizioni di legge.
In conclusione, se, in pendenza del termine di 1 anno previsto dall’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR per adibire l’immobile (acquistato con mutuo “prima casa”) ad abitazione principale, sono stati varati i provvedimenti emergenziali che hanno impedito o rallentato l’adempimento dell’obbligo di legge, il contribuente “potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore” ovvero dal 23.2.2020 al 2.6.2020.
Detrazione IRPEF per oneri – Pagamento con strumenti “tracciabili” – Novità della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) – Pagamento mediante carta di credito del figlio (risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.10.2020 n. 484)
Nella risposta ad interpello 19.10.2020 n. 484, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, al fine di poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% con riguardo alle spese per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità previsto dall’art. 1 co. 679 della L. 160/2019 a partire dall’1.1.2020, è possibile utilizzare la carta di credito intestata al figlio, a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di spesa (es. fattura).
In ogni caso, è necessario assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% – Novità del Ddl. di conversione del DL 104/2020
Con il maxi emendamento al Ddl di conversione del DL “Agosto” (DL 104/2020), approvato il 6.10.2020 dal Senato, viene modificata la definizione di unità immobiliari “con accesso autonomo dall’esterno” al fine dell’applicazione del superbonus del 110%.
Aggiungendo il nuovo co. 1-bis all’art. 119 del DL 34/2020, infatti, viene stabilito che per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
In pratica, stante la definizione piuttosto ampia della norma, vengono ammesse al superbonus anche quelle unità immobiliari con l’accesso sui giardini e cortili condominiali o con l’accesso su aree di proprietà di soggetti terzi.
Credito d’imposta canoni di locazione ad uso non abitativo – Novità introdotte in sede di conversione in legge del DL 34/2020 – Comuni calamitati (Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti-CNDCEC 8.10.2020)
Con il Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti-CNDCEC dell’8.10.2020, si cerca di fornire un aiuto operativo all’individuazione dei Comuni calamitati per i quali, a norma dell’art. 28 del DL 34/2020 convertito, il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo spetta a prescindere dal requisito del calo del fatturato.
Si ricorda, infatti, che, in sede di conversione del DL 34/2020, la L. 77/2020 ha previsto che il requisito del calo del fatturato, necessario per accedere al bonus, possa essere derogato da parte:
– dei soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019;
– dei “soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19″ (31.1.2020).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 22/2020 (in tema di contributo a fondo perduto, per il quale opera lo stesso requisito e la medesima eccezione), la deroga alla condizione del calo del fatturato implica la presenza dei seguenti elementi:
– il soggetto che intende accedere al credito deve avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
– i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto alla data del 31.1.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19);
– il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale dovevano essere stabilite in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento.
Accesso a CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga – Misure a sostegno di imprese e lavoratori – Novità del DL 7.10.2020 n. 125 – Proroga dei termini del DL 104/2020 (DL “Agosto”)
Con il DL 7.10.2020 n. 125, contenente misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31.1.2021, si dispone il differimento al prossimo 31.10.2020 dei termini per la presentazione delle domande di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga con causale COVID-19 previsti dal DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”) e riferite agli scorsi mesi di luglio e agosto.
In termini pratici, il decreto in esame, in vigore dal 8.10.2020, modifica le scadenze di cui all’art. 1 co. 9 e 10 del DL 104/2020 attuando di fatto quanto anticipato dall’INPS con la circ. 30.9.2020 n. 115, con cui l’Istituto previdenziale ha sospeso la precedente scadenza del 30.9.2020 e fissato entro il 31.10.2020 il termine di presentazione delle domande CIG e della documentazione per i pagamenti diretti delle prestazioni (modelli “SR41″).
Ordine di liberazione degli immobili – Effetti della diffusione del Coronavirus
L’attuazione degli ordini di liberazione è soggetta ai limiti della legislazione emergenziale.
Si registra l'”adozione” da parte dei Tribunali, nei procedimenti esecutivi e concorsuali, del modello di cui all’art. 103 co. 6 del DL 18/2020, che sospende il rilascio degli immobili anche non abitativi fino al 31.12.2020 (L. 77/2020).
La norma, modificata dall’art. 17-bis co. 1 del DL 34/2020, non è estesa all’attuazione dell’ordine di cui all’art. 560 c.p.c.
Circa il comportamento da tenersi per evitare un abuso del diritto, contemperando le esigenze degli occupanti, la questione può essere esaminata per l’ordine di liberazione da attuarsi a cura dell’ausiliario del giudice (custode, delegato o curatore), dovendo ritenersi assorbiti negli artt. 107 co. 2 e 6 del RD 267/42 e 586 c.p.c. tutti i casi in cui l’ordine di liberazione sia contenuto nel decreto di trasferimento e azionato dall’aggiudicatario con i rimedi di cui all’art. 608 c.p.c.
L’art. 54-ter del DL 18/2020 sospende fino al 30.10.2020 ogni procedura esecutiva sull’abitazione principale del debitore.
In tutti i restanti casi, ferma la specialità del procedimento esecutivo e fallimentare e l’inapplicabilità della sospensione del rilascio, deve applicarsi il principio di ragionevolezza. Va confermato il potere del giudice di emettere un ordine di liberazione attuabile dall’ausiliario, con la possibilità di adattarne il contenuto alle esigenze concrete, valorizzando il potere di direzione di cui all’art. 484 c.p.c.
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP – Agevolazioni IMU – Novità del Ddl. di conversione del DL 104/2020
Con il maxi emendamento al Ddl di conversione del DL “Agosto” (DL 104/2020), approvato il 6.10.2020 dal Senato, viene fornita una norma di interpretazione autentica in materia di IMU. Si tratta di un’interpretazione normativa che il dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia aveva fornito da tempo, ma che parte della giurisprudenza disapprovava.
Secondo il nuovo art. 78-bis del DL 104/2020 in corso di conversione, l’art. 1 co. 705 della L. 145/2018 “si interpreta nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della citata legge n.145 del 2018″.
Secondo la disposizione contenuta nel co. 705, sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al co. 3 dell’art. 1, indipendentemente dallo loro ubicazione.
Con la norma interpretativa i pensionati, coadiuvanti e soci di società di persone con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP), usufruiscono dell’esenzione da IMU sui terreni agricoli.
Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020 – Novità del Ddl. di conversione del DL 104/2020 (DL “Agosto”)
Nel testo del Ddl. di conversione del DL 104/2020, approvato dal Senato e ora all’esame della Camera, per i soggetti che “non adottano i principi contabili internazionali” è prevista la possibilità di non imputare al Conto economico del bilancio 2020 la quota annua di ammortamento di tale esercizio (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Coloro che decidono di attivare tale facoltà di deroga, pertanto, differiscono all’esercizio successivo (2021) la quota di ammortamento non effettuata nel 2020; con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione. Inoltre, un importo corrispondente all’ammortamento differito dovrà essere imputato a una riserva indisponibile di utili ed adeguata informativa dovrà essere fornita in Nota integrativa.
Sotto il profilo fiscale si evidenzia come i soggetti che si avvalgono della facoltà in esame, per espressa previsione normativa, possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a Conto economico.
Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% – Novità del DL 34/2020 convertito (DL “Rilancio”) – Pubblicazione dei decreti attuativi
Sono stati pubblicati sulla G.U. 5.10.2020 n. 246 i due DM 6.8.2020 contenenti:
– i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. decreto “Requisiti“);
– i requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. decreto “Asseverazioni“).
Mentre il decreto “Requisiti” è entrato in vigore il 6.10.2020, il decreto “Asseverazioni” entrerà in vigore il 20.10.2020.
L’art. 12 co. 1 del DM 6.8.2020 “Requisiti” stabilisce che le disposizioni da esso recate “si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto”. Per gli interventi la cui data di inizio lavori, “comprovata tramite idonea documentazione”, sia antecedente il 6.10.2020, quindi, si continuano ad applicare, ove compatibili, le disposizioni di cui al DM 19.2.2007.