Dichiarazione integrativa a favore – Novità del DL 193/2016 convertito e dei modelli redditi 2017

Nel modello REDDITI 2017 SC è stato introdotto il nuovo quadro DI riservato ai soggetti che, dal 24.10.2016 al 31.12.2016, hanno presentato dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell’art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 (come modificato dall’art. 5 del DL 193/2016) oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative (vale a dire, dichiarazioni integrative relative a periodi d’imposta precedenti il 2015), per indicare il maggior credito emergente da dette dichiarazioni integrative.
Rispetto alle modalità di compilazione di detto quadro illustrate nella bozza delle istruzioni si esprimono perplessità rispetto:
– all’individuazione del momento di utilizzabilità dei crediti emergenti da una dichiarazione integrativa dovuta alla correzione di errori contabili: detti crediti, così per come sono strutturate le istruzioni, non risulterebbero utilizzabili in compensazione sin dal giorno successivo alla presentazione del modello integrativo;
– all’utilizzabilità dei crediti d’imposta generati a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa a favore oltre l’anno successivo, in quanto sembrerebbe che il credito debba essere utilizzato, in primo luogo, per ridurre debiti riguardanti il medesimo tributo da cui sono sorti (ad esempio, IRES con IRES in base alla c.d. compensazione “verticale”) e, solo dopo questa prima operazione, e nei limiti dell’eventuale eccedenza, il contribuente sembrerebbe ammesso alla compensazione orizzontale.

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