Dimissioni – Modalità di comunicazione da parte del lavoratore – Novità del DLgs. 151/2015

Con il DM 15.12.2015 (G.U. n. 7/2016), dal 12.3.2016, chi intende comunicare dimissioni e risoluzioni consensuali dal lavoro dovrà necessariamente registrarsi al sito internet www.cliclavoro.it e richiedere il Pin all’Inps oppure dovrà rivolgersi ai soggetti abilitati (sindacati, patronati ecc..).
In particolare, la nuova procedura prevede che tali comunicazioni vengano fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli, che consentono tre opzioni:
-dimissioni;
-risoluzione consensuale;
-revoca, relativa alla comunicazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale, da inviare entro 7 giorni dalla data di trasmissione.
Se il lavoratore sceglie di fare tutto da sé, dovrà, dopo aver richiesto il Pin all’Inps, registrarsi al sito cliclavoro del Ministero del Lavoro e procedere alla trasmissione on line della comunicazione al datore di lavoro.
Se il lavoratore si avvale di un soggetto abilitato, quest’ultimo dovrà accertare l’identità del lavoratore.
Per la nuova procedura rimane operativa la maxi- pena a carico del datore di lavoro (sanzione amministrativa che va da 5 mila a 30 mila euro per il datore di lavoro che alteri i moduli telematici).

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>