L’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 stabilisce che qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1-quater dello stesso articolo siano realizzati:
– nei Comuni in zona a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’OPCM 28.4.2006 n. 3519,
– da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici,
le detrazioni dall’imposta sono incrementate al 75% o all’85% a seconda che dagli interventi la classe di rischio sismico si riduca di una o due classi.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito:
– alle imprese che hanno effettuato gli interventi,
– ovvero ad altri soggetti privati,
con la facoltà di successiva cessione del credito (è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni).
La cessione della detrazione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, con le modalità di cui al punto 4 del provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372.
Relativamente alle spese sostenute fino al 31.12.2018, tuttavia, la comunicazione deve essere effettuata dal 16.10.2019 al 30.11.2019.