Lavoro accessorio – Obbligo di comunicazione – Trasmissione cumulativa dei dati (nota Min. Lavoro 2.11.2016 n. 20137)

Il Min. Lavoro, con la nota 2.11.2016 n. 20137, ha chiarito che talvolta, in caso di prestazioni di lavoro accessorio, il committente può effettuare la comunicazione all’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) tramite una email “cumulativa”.In particolare, ciò può avvenire:

– in caso di orario “spezzato” nella stessa giornata, per cui è sufficiente che il committente invii una sola comunicazione preventiva all’INL contenente le fasce orarie interessate;

– quando il medesimo committente impieghi più lavoratori, purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente e analiticamente esposti; 

– in caso di committenti non agricoli che impieghino del personale per tutta la settimana. In tal caso è sufficiente una sola comunicazione che indichi i giorni, il luogo, l’ora di inizio e di fine di ogni giornata.

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