Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Riorganizzazione dell’attività per crisi aziendale – Legittimità (Cass. 7.8.2017 n. 19655)

La Corte di Cassazione, con sentenza 7.8.2017 n. 19655, ha precisato che è da ritenersi legittimo il licenziamento per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa, comprese anche quelle collegate ad una migliore efficienza gestionale ovvero dirette ad un aumento della redditività d’impresa.
Nel caso di specie, un datore di lavoro, a seguito della perdita di una commessa, sopprimeva un reparto aziendale allo scopo di preservare il profitto aziendale da eventuali alterazioni.
Una siffatta scelta, secondo la Suprema Corte, risulta essere insindacabile, in quanto attinente a ragioni connesse ad un conforme andamento produttivo.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>