Operazioni soggettivamente inesistenti – Diritto alla detrazione dell’IVA – Orientamenti giurisprudenziali

Nell’ipotesi di operazioni considerate “inesistenti” il diritto alla detrazione dell’IVA da parte del soggetto passivo acquirente è disconosciuto solo quando tale soggetto è consapevole o avrebbe dovuto esserlo (usando la dovuta diligenza) che l’operazione cui partecipa si iscrive in un meccanismo di frode IVA (Corte di Giustizia cause riunite C-354/03, C- 355/03 e C- 484/03; Cass. 17.6.2014 n. 13792; 26.2.2014 n. 4609).
Nel caso di contestazioni per l’inesistenza “oggettiva” dell’operazione, l’Amministrazione finanziaria può dimostrare la fondatezza della pretesa anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. L’onere per il contribuente, in questi casi, riguarda la dimostrazione dell’effettività delle operazioni e nessuna rilevanza può, evidentemente, essere attribuita all’aspetto soggettivo del destinatario della fattura (cfr. C.T. Reg. Roma n. 3791/2015).
Nel diverso caso in cui la contestazione riguardi l’inesistenza “soggettiva” dell’operazione, senza che vi siano ipotesi di frode, l’Ufficio può comunque avvalersi di presunzioni per provare che la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione/prestazione.
In queste situazioni, l’onere probatorio può esaurirsi nella sola dimostrazione che il fornitore è privo di “dotazione personale” (cfr. C.T. Reg. Napoli n. 6625/2015). Per difendersi, il soggetto coinvolto deve dimostrare di non essersi trovato nelle condizioni di oggettiva conoscibilità della fittizietà dell’operazione o di “non essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza” del carattere fraudolento delle operazioni di altri soggetti coinvolti nell’evasione (Cass. 24.9.2014 n. 20059).

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>