Reddito di inclusione – Modalità di presentazione delle domande (mess. INPS 30.11.2017 n. 4811)

L’INPS, con il messaggio 30.11.2017 n. 4811, ha diffuso le prime istruzioni operative in merito alle modalità di presentazione e trasmissione della domanda e alla verifica dei requisiti di accesso al Reddito di inclusione (c.d. REI), una misura di contrasto alla povertà a carattere universale, istituita dal DLgs. 147/2017 in favore dei nuclei familiari che versino in una situazione economica di bisogno e che presentino specifici requisiti familiari, economici e di residenza.
Secondo le istruzioni fornite dall’Istituto di previdenza:
– la domanda di REI deve essere presentata dall’interessato o da un componente del nucleo familiare presso il Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso (che verranno indicati sul sito del Ministero del Lavoro), i quali procederanno, entro 15 giorni lavorativi, a trasmetterla all’INPS;
– al Comune è affidata la verifica sui requisiti di residenza e di soggiorno, che devono sussistere al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione della misura;
– trasmessa la domanda all’INPS, quest’ultimo avrà 5 giorni di tempo ulteriori per la verifica dei requisiti familiari ed economici;
– il REI sarà concesso, a decorrere dal mese successivo alla sua richiesta, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi rinnovabili, dopo 6 mesi dalla cessata erogazione, per ulteriori 12 mesi.

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