Rettifica del valore degli immobili – Valori OMI – Imposta di registro (Cass. 26.10.2016 n. 21569)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21569 del 26.10.2016, ha statuito che, in riferimento alle rettifiche ai fini dell’imposta di registro, le quotazioni Omi sono mere presunzioni che, di per sé, non possono fondare la pretesa impositiva.
In particolare, secondo i giudici di legittimità:
– l’onere probatorio, in tema di imposte derivanti dalla compravendita di immobile, incombe sull’ufficio, il quale deve accertare il valore venale in comune commercio cui applicare la conseguente tassazione;
– la base imponibile deve considerare la natura, la consistenza e l’ubicazione dei beni, oltre che le caratteristiche delle aree, anche in relazione allo strumento urbanistico e allo stato delle opere di urbanizzazione, attraverso l’esame di immobili similari trasferiti non oltre il triennio precedente;
– i valori Omi sono stime presuntive e indiziarie inidonee da sole a rettificare il prezzo indicato in atto, occorrendo ai fini dell’accertamento, che siano integrate da altri elementi probatori a dimostrazione della loro attendibilità.

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